IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
A scioglimento della riserva formulata nel corso
dell'interrogatorio di Pellegriti Giuseppe;
O S S E R V A
In data 12 marzo 1991 il p.m. ha richiesto a questo giudice la
applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in
carcere nei confronti dell'indagato sopraindicato, siccome autore del
delitto di calunnia nei confronti dei magistrati Armando Licciardello
e Rodolfo Materia, allo stato entrambi in servizio presso questo
distretto di corte di appello, per episodi riguardanti il
maxiprocesso da costoro istruito nella loro qualita' di giudici
istruttori.
L'indagato in sostanza ha affermato, nel corso dell'interrogatorio
reso dinnanzi alla seconda sezione di questa corte di assise
all'udienza del 15 febbraio 1991, di avere rilasciato certe
dichiarazioni e sottoscritto i relativi verbali nella fase della
istruzione formale di quel processo, perche' costrettovi da tali
magistrati, i quali in tal modo gli avrebbero fatto affermare il
falso onde obbedire a una certa "ricostruzione prefabbricata" di
tutti i fatti di cui al procedimento stesso.
In data 16 marzo 1991 veniva emessa l'ordinanza relativa alla
applicazione della misura richiesta, e indi veniva fissato il giorno
20 marzo corrente per l'assunzione dell'interrogatorio. in via
preliminare all'assunzione dell'interrogatorio stesso, e' stata
sollevata dai difensori dell'indagato, avvocati Ernesto Pino ed Alfio
Finocchiaro, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11,
terzo comma, del c.p.p., gicche' la relativa norma sarebbe in palese
contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Conseguentemente hanno chiesto la sospensione del procedimento e
la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
In ordine a tale questione il p.m. ha osservato che essa e'
manifestamente infondata, e ha percio' chiesto il rigetto della
relativa domanda dei difensori.
La questione non appare affatto manifestamente infondata, anzi
sembra piuttosto rilevante, e pertanto la domanda della difesa merita
accoglimento.
Rileva in proposito questo decidente che in effetti appare quanto
mai singolare la norma in virtu' della quale la competenza a
giudicare in un procedimento riguardante un magistrato, allorquando
questi sia offeso o danneggiato da un reato commesso in udienza, sia
sottratta al giudice naturale, che e' precostituito per legge, e che
si identifica in quello che ha sede nel capoluogo del distretto piu'
vicino, uruglamente competente per materia.
Ed invero, se la ratio generale delle disposizioni che precedono,
sancite nei primi due commi dall'art. 11 del c.p.p. e' quella
apprezzabilissima e rispondente al principio costituzionale della
imparzialita' del giudice e della sua soggezione soltanto alla legge
ex art. 101 e 104 della Costituzione, non si vede perche' tale
principio debba essere per cosi' dire "sacrificato" allorquando
invece si tratti di reato commesso in udienza nei confronti di un
magistrato.
E' evidente in tal caso che non possa assolutamente garantirsi la
necessaria serenita', e soprattutto imparzialita' del giudice che
venga ad occuparsi del processo, o quanto meno non si puo' affatto
assicurare che egli appaia sereno e imparziale, specie allorquando ad
essere danneggiati siano colleghi dello stesso ufficio, come nel caso
in esame il dott. Materia, anch'egli g.i.p.
Ne' appare verosimile che la norma in contestazione voglia
rispondere ad esigenze di speditezza del giudizio, onde ripristinare
l'ordine giuridico violato, e di esemplarita' della sanzione, perche'
per il primo fine e' da notare come, contrariamente alla disposizione
del codice abrogato, ex art. 435, l'art. 476 del c.p.p. vigente non
consente la sospensione del processo e la definizione del giudizio
per il reato commesso in udienza.
Per il secondo va rilevato come esso denoterebbe comunque
l'assenza di serenita' e imparzialita' di cui si e' detto sopra.
Alle suindicate esigenze comunque si puo' ugualmente provvedere
mediante le disposizioni dello stesso codice di rito, peraltro indi-
cate negli art. 27 e 476 del c.p.p.
Il legislatore ordinario sostanzialmente ha introdotto una norma
che viola oltre al surrichiamato principio costituzionale, l'altro
altrettanto rilevante costituito dalla uguaglianza dei cittadini
dinnanzi alla legge, ex art. 3 della Costituzione, giacche' a
identiche situazioni di fatto, reati commessi in danno di magistrati
corrispondono discipline attributive di competenza differenti, con la
cessazione delle garanzie previste per l'imputato per i reati in
generale, allorquando invece, questi vengano commessi in udienza.
Appare poi abbastanza evidente come il presente giudizio non puo'
essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione
di legittimita' costituzionale di che trattasi.
Pertanto va disposta la sospensione del giudizio in corso e la
immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;