ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 431 del codice
 di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa  il  17  dicembre
 1990  dal  Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
 Ancona nel procedimento penale a carico di Angelo Salvioni,  iscritta
 al  n.  180  del  registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 13 prima serie speciale dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  5 giugno 1991 il Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Ritenuto che nel  corso  del  procedimento  penale  contro  Angelo
 Salvioni,  il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
 di Ancona, dopo aver emesso decreto di irreperibilita' dell'imputato,
 ai fini della  notificazione  degli  atti  introduttivi  dell'udienza
 preliminare,  con  ordinanza  del  17  dicembre 1990 (R.O. n. 180 del
 1991), ha sollevato, in riferimento gli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo
 comma, della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  431 del codice di procedura penale, nella parte in cui non
 consente l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento del  verbale
 dell'udienza    preliminare,    del    decreto   di   irreperibilita'
 dell'imputato emesso dal giudice per le indagini preliminari e  della
 relata di notifica al difensore dell'imputato del decreto medesimo;
      che,  secondo  il  giudice  a  quo,  nell'eventualita' che venga
 disposto  il  rinvio  a  giudizio  dell'imputato,  il   giudice   del
 dibattimento  potrebbe dichiarare la nullita' del decreto di rinvio a
 giudizio  per  omissione  della  notifica   all'imputato   dichiarato
 irreperibile,  ritenendo  che il decreto di irreperibilita' emesso ai
 fini  della  notificazione  degli  atti   introduttivi   dell'udienza
 preliminare  abbia  cessato  la  sua  efficacia  con il provvedimento
 conclusivo dell'udienza medesima,  mentre  l'inserimento  degli  atti
 processuali  suddetti  nel  fascicolo  per  il dibattimento potrebbe,
 invece, evitare il rischio del verificarsi di nullita' processuali;
      che nel giudizio  davanti  a  questa  Corte  e'  intervenuto  il
 Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione  sia
 dichiarata inammissibile e infondata;
    Considerato  che  la  questione  e'  stata  prospettata  in  linea
 soltanto ipotetica dal momento che,  nel  giudizio  a  quo,  all'atto
 della  proposizione  della  stessa  questione  il  rinvio  a giudizio
 dell'imputato si presentava come una mera eventualita';
      che,  pertanto,  la  questione  va   dichiarata   manifestamente
 inammissibile per assoluto difetto di rilevanza;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;