ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Angelo Salvioni, iscritta al n. 180 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 prima serie speciale dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli; Ritenuto che nel corso del procedimento penale contro Angelo Salvioni, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, dopo aver emesso decreto di irreperibilita' dell'imputato, ai fini della notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare, con ordinanza del 17 dicembre 1990 (R.O. n. 180 del 1991), ha sollevato, in riferimento gli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento del verbale dell'udienza preliminare, del decreto di irreperibilita' dell'imputato emesso dal giudice per le indagini preliminari e della relata di notifica al difensore dell'imputato del decreto medesimo; che, secondo il giudice a quo, nell'eventualita' che venga disposto il rinvio a giudizio dell'imputato, il giudice del dibattimento potrebbe dichiarare la nullita' del decreto di rinvio a giudizio per omissione della notifica all'imputato dichiarato irreperibile, ritenendo che il decreto di irreperibilita' emesso ai fini della notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare abbia cessato la sua efficacia con il provvedimento conclusivo dell'udienza medesima, mentre l'inserimento degli atti processuali suddetti nel fascicolo per il dibattimento potrebbe, invece, evitare il rischio del verificarsi di nullita' processuali; che nel giudizio davanti a questa Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e infondata; Considerato che la questione e' stata prospettata in linea soltanto ipotetica dal momento che, nel giudizio a quo, all'atto della proposizione della stessa questione il rinvio a giudizio dell'imputato si presentava come una mera eventualita'; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile per assoluto difetto di rilevanza; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;