IL PRETORE Sciogliendo la riserva che precede, osserva: che le ricorrenti lamentano l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del d.-l. 1ยบ aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181, in quanto operante un'arbitraria discriminazione tra lavoratori di sesso maschile e femminile; che il d.-l. n. 120/1989 prevede per i lavoratori del settore siderurgico che abbiano compiuto il cinquantesimo anno d'eta' il diritto, in presenza di determinati presupposti, al pensionamento anticipato; che il citato secondo comma dell'art. 2 prevede che il trattamento di pensione venga calcolato sull'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione del rapporto di lavoro e quello del compimento del sessantesimo anno d'eta' per gli uomini, e del cinquantacinquesimo per le donne; che la disparita' di trattamento nel riconoscimento dell'anzianita' contributiva appare effettivamente arbitraria in relazione agli artt. 3 e 37 della Costituzione; che infatti in base a dette norme sia l'uomo che la donna hanno il diritto di lavorare sino alla stessa eta' e, in caso di eccezionale cessazione anticipata del rapporto, hanno il diritto di vedersi riconosciuta la medesima anzianita' contributiva; che i principi suesposti sono stati piu' volte affermati dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 137/1986, 498/1988 e 371/1989); che la questione, oltre che non manifestamente infondata, appare rilevante in quanto l'eventuale dichiarazione di illegittimita' della norma comporterebbe il riconoscimento per le ricorrenti della maggiore anzianita' contributiva richiesta in ricorso; che deve essere quindi ordinata la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e disposta la sospensione del processo;