IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva che precede, osserva:
      che  le  ricorrenti  lamentano  l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art. 2, secondo  comma,  del  d.-l.  1ยบ  aprile  1989,  n.  120,
 convertito  in  legge  15  maggio  1989,  n.  181, in quanto operante
 un'arbitraria discriminazione tra  lavoratori  di  sesso  maschile  e
 femminile;
      che  il  d.-l.  n. 120/1989 prevede per i lavoratori del settore
 siderurgico che abbiano compiuto  il  cinquantesimo  anno  d'eta'  il
 diritto,  in  presenza  di  determinati presupposti, al pensionamento
 anticipato;
      che  il  citato  secondo  comma  dell'art.  2  prevede  che   il
 trattamento  di pensione venga calcolato sull'anzianita' contributiva
 aumentata di un periodo pari a quello  compreso  tra  la  data  della
 risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  e  quello  del compimento del
 sessantesimo anno d'eta' per gli uomini,  e  del  cinquantacinquesimo
 per le donne;
      che    la   disparita'   di   trattamento   nel   riconoscimento
 dell'anzianita'  contributiva  appare  effettivamente  arbitraria  in
 relazione agli artt. 3 e 37 della Costituzione;
      che  infatti in base a dette norme sia l'uomo che la donna hanno
 il  diritto  di  lavorare  sino  alla  stessa  eta'  e,  in  caso  di
 eccezionale  cessazione  anticipata del rapporto, hanno il diritto di
 vedersi riconosciuta la medesima anzianita' contributiva;
      che  i  principi suesposti sono stati piu' volte affermati dalla
 Corte costituzionale (sentenze nn. 137/1986, 498/1988 e 371/1989);
      che la questione, oltre che non manifestamente infondata, appare
 rilevante in quanto l'eventuale dichiarazione di illegittimita' della
 norma  comporterebbe  il  riconoscimento  per  le  ricorrenti   della
 maggiore anzianita' contributiva richiesta in ricorso;
      che  deve essere quindi ordinata la trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale e disposta la sospensione del processo;