IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nel procedimento penale n.
 385/90 r.g. contro Saba Valentino.
    Saba Valentino venne rinviato al  giudizio  di  questo  pretore  a
 seguito  di  emissione  di decreto di citazione del procuratore della
 Repubblica presso questa  pretura  per  rispondere  della  violazione
 degli  artt.  16  e  17  del r.d. 14 luglio 1898, n. 404, poiche', si
 legge nel capo di imputazione, ometteva di custodire convenientemente
 il bestiame bovino di sua proprieta'.
    Il  pubblico  ministero  sollevava   eccezione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 33 della legge n. 689/1981, sotto il profilo
 della  disparita'  di  trattamento,  per contrasto con l'art. 3 della
 Costituzione  in  relazione  al  diverso  trattamento   sanzianatorio
 previsto,  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  della detta legge n.
 689/1981, dagli artt. 16 e 17 del r.d.  n. 404/1898 e 672 del c.p.
    Ritiene questo  pretore  non  manifestamente  infondata  la  detta
 questione che e' altresi' rilevante ai fini del giudizio in corso.
    Invero  si  rileva  come l'art. 672 del c.p. si occupi di distinte
 condotte: quella di colui che lascia liberi o non custodisce  con  le
 debite  cautele o affida a persone inesperte animali pericolosi e chi
 in luoghi aperti abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o  da
 corsa, nelle due ipotesi che qui interessano.
    L'art.  33  della  legge  n. 689/1981 ha, con previsione espressa,
 depenalizzato la norma indicata sostituendo la sanzione  prevista  di
 arresto  fino a tre mesi o ammenda fino a L. 600.000, con la sanzione
 amministrativa, escludendo in tal  modo  che  la  condotta  descritta
 abbia rilevanza penale.
    Pertanto  mentre  chi  non  custodisce  o  lascia  liberi  animali
 pericolosi o da tiro, soma e corsa deve  solo  pagare  una  somma  di
 denaro  e chi invece nei propri fondi non custodisca convenientemente
 il proprio bestiame e in modo  da  evitare  che  sia  danneggiata  la
 altrui  proprieta' e' punito, a seconda delle diverse interpretazioni
 sul punto, o con l'arresto fino a  tre  mesi  o  ammenda  fino  a  L.
 400.000  se  si  ritiene  che  l'art. 434 del c.p. abrogato sia stato
 sostituito dal vigente art. 650  del  c.p.,  oppure  fino  alla  pena
 massima  dell'art.  636  del  c.p.  per  chi  ritenga  invece  che il
 riferimento vada fatto a questo articolo,  pertanto  perfino  con  la
 reclusione.
    Sotto diversi profili ritiene questo pretore sia leso il principio
 di  uguaglianza,  posto  che  ben  diversi  sono  gli  effetti  della
 comminatoria di una sanzione amministrativa e di una penale che  puo'
 giungere   fino  alla  pena  detentiva,  di  fronte  a  condotte  che
 sanzionate cosi'  diversamente  dovrebbero  avere  diversa  rilevanza
 sociale.
    Viene cosi' anzitutto in evidenza la disparita' di trattamento tra
 i  cittadini  che vivono nelle regioni ove trova applicazione il r.d.
 n. 404/1898 e quelli che vivono altrove, ove per i secondi, la omessa
 custodia  di  bestiame  e'  o  una  condotta  punita   con   sanzione
 amministrativa o indifferente all'ordinamento.
    La  disparita'  di  trattamento viene inoltre in evidenza sotto il
 profilo   della   irragionevolezza    tra    chi    non    custodisca
 convenientemente   un   leone  -  animale  pericoloso  -  un  cavallo
 imbizzarrito - animale da corsa (art. 672)  -  e  chi  un  gregge  di
 agnelli,  o  un  allevamento  di  conigli  o  di maiali (vedi Cass. 4
 dicembre 1951). In realta' e' sufficiente  che  uno  solo  di  questi
 animali sfugga alla custodia, prevedendo l'art. 17 la omessa custodia
 di  bestiame  in  genere  e  non  necessariamente  di un gregge o una
 mandria (conf. Cass. 14 marzo 1962). Mentre deve rilevarsi  non  solo
 che la condotta e' identica ma sicuramente un maggior allarme sociale
 e pericolo discende dalla prima, pertanto non si spiega la piu' grave
 sanzione inflitta invece per la seconda.
    Altra  lesione  del  principio di eguaglianza ben puo' verificarsi
 nell'ipotesi di bestiame, ad esempio  bovino,  lo  sconfinamento  del
 quale  potendo  lo stesso essere destinato anche al tiro o alla soma,
 puo' ricadere nella violazione degli  artt.  16  e  17  del  r.d.  n.
 404/1898 o nel 672 del c.p., pur senza reali differenze sostanziali.
    Ritiene  pertanto  questo pretore che l'art. 33 della legge n. 689
 nel depenalizzare il solo art. 672 del c.p. abbia leso  il  principio
 di  uguaglianza  sancito dall'art. 3 della Costituzione, giacche' per
 condotte analoghe o  per  condotte  piu'  gravi  (672  del  c.p.)  la
 sanzione  penale e' stata sostituita da quella amministrativa, mentre
 e' rimasta sanzionata penalmente una condotta sostanzialmente  uguale
 o  al  limite  meno  grave  sotto  il  profilo  della  tutela di beni
 rilevanti per l'ordinamento (r.d. n. 404/1898).