IL PRETORE A scioglimento della riserva; R I L E V A Ai fini del decidere e' determinante stabilire se la pensione per cecita' assoluta ex art. 14-septies del d.-l. n. 663/1979 (convertito in legge n. 33/1980) siano cumulabili con l'assegno di accompagnamento per invalita' totale ex legge n. 18/1980 con specifico riguardo agli invalidi infradiciottenni che versino nelle condizioni per aver diritto a ciascuna di tali provvidenze. Infatti la ricorrente (che e', insieme, cieca assoluta ed invalida non deambulante e non autosufficiente, come risulta dalla espletata consulenza tecnica) contesta la legittimita' del provvedimento con cui il Ministero dell'interno le ha soppresso la pensione per la cecita', ritenendo quest'ultima non piu' cumulabile con l'assegno di accompagnamento in forza dell'art. 5 della legge n. 508/1988. E' opportuno richiamare brevemente in quadro normativo nel quale si colloca il provvedimento in contestazione. Il trattamento pensionistico per gli affetti da cecita' assoluta o parziale e' stato introdotto dalla legge n. 66/1962 in esclusivo favore dei ciechi ultra diciottenni e con specifico riguardo alle esigenze derivanti da tale menomazione. Per la medesima categoria (e sempre limitatamente agli ultra diciottenni) e' stata in seguito prevista, in via di tutela integrativa, anche l'erogazione dell'indennita' di accompagnamento (legge n. 406/1968). La successiva l. n. 382/1970 ha di nuovo regolamentato in modo organico i due benefici, continuando a condizionare l'operativita' al compimento del diciottesimo anno di eta'. Solo con la legge n. 663/1979 la pensione non reversibile per cecita' assoluta o parziale e' stata estesa anche agli infradiciottenni. D'altra parte la legge n. 18/1980 ha a sua volta esteso anche agli infradiciottenni, invalidi non deambulanti o non autosufficienti, il diritto all'asssegno di accompagnamento. Nel vigore delle leggi appena citate non v'erano dubbi sulla cumulabilita' di entrambi i benefici, ove ne ricorressero contemporaneamente i presupposti. Da ultimo, in materia di indennita' di accompagnamento e' intervenuta la legge n. 508/1988 (intesa ad una disciplina piu' organica dell'istituto) nella quale e' stato transitoriamente previsto (all'art. 5) che in favore dei ciechi assoluti infradiciottenni l'indennita' di accompagnamento fosse erogata in sostituizione della pensione non reversibile per cecita', con cio' escludendosi il cumulo dei due benefici. Questa disposizione sovverte il criterio di specificita' dei singoli trattamenti assistenziali (rispondenti ciascuno alle peculiari esigenti derivanti dalle malformazioni rispettivamente tutelate e percio' pienamente cumulabili) cui era improntata la legislazione previgente e finisce per ledere il precetto di cui all'art. 38 della costituzione nella misura in cui ne consegue, in danno dell'inabile, una parziale limitazione dei mezzi necessari per il mantenimento e l'assistenza in correlazione alle peculiari esigenze poste dalle sue specifiche malformazioni. E' da considerare inoltre che, per effetto di una tale disciplina, la perdita della pensione per cecita' (sostituita dalla sola erogazione dell'assegno di accompagnamento) colpisce soltanto il cieco infradiciottenneche sia nel contempo cieco totale e invalido civile non deambulante o non autosufficiente, mentre il cieco parziale, che pure si ritrovi in medesime condizioni di invalidita' civile, continua a ricevere le specifiche provvidenze per la cecita', di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 408/1988, in cumulo con l'indennita' di accompagnamento. Viene cosi' a determinarsi una grave ed ingiustificata disparita' di trattamento all'interno di una medesima categoria di invalidi, in danno dei soli soggetti piu' gravemente inabili e quindi piu' abbisognevoli di sostegno assistenziale, con manifesta violazione dei principi di eguaglianza sanciti dall'art. 3 della Costituzione. Ad avviso di questo pretore, dunque, e' da ritenere non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge n. 508/1988, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nei sensi innanzi esplicitati.