IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza. All'odierna udienza preliminare, avente ad oggetto il reato di cui all'art. 1, secondo comma, nn. 1 e 2, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, il difensore dell'imputato ha preliminarmente sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 210 del d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, ritenendo che la disposizione sia inficiata da eccesso di delega; si e' associato - con argomentazioni che saranno riprese dal giudicante - il pubblico ministero. La questione riguarda la competenza per materia, e nella fattispecie risulta radicata quella del tribunale sulla base dell'art. 11 della legge n. 516/1982, che conserva vigore in forza dell'art. 210 delle disp. attuaz. e coordinamento: "Continuano ad osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che regolano la competenza per materia o per territorio in deroga alla disciplina del codice ( ...... )". Il richiamato art. 210 riposa, a sua volta, sull'art. 6 della legge delega (legge 16 febbraio 1987, n. 81), che autorizza (o, piu' esattamente, delega) il Governo della Repubblica ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste negli artt. 2, 3 e 5 della legge delega, e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato. Per quanto attiene alle norme vincolanti sulla competenza per materia, il punto 12 dell'art. 2 della legge n. 81/1z987 e' assai preciso, come si ricava dalla lettura, cui si rinvia; qui e' sufficiente notare che: la competenza del tribunale e', per cosi' dire, residuale, elencandosi i reati di competenza del pretore e quelli che spettano alla corte d'assise (in questo caso lasciandosi la possibilita' di escludere o includere delitti specificamente indicati); al pretore, il legislatore delegante riserva le contravvenzioni e i delitti punibili con la multa o con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni; alla competenza del pretore il legislatore delegato puo', per espresso dettato delle delega, riservare delitti specificatamente indicati. I principi sono stati rispettati nella redazione del nuovo codice di procedura penale, ma tale e tanta e' la chiarezza del punto n. 12, dell'art. 2, della legge-delega che gli stessi princi'pi rilevano per le norme di attuazione e coordinamento, che, al contrario, con la disposizione dettata all'art. 210 ha sottratto reati che in base al richiamato punto 12, dell'art. 2, sarebbero di competenza del pre- tore. La sentenza n. 68 resa dalla Corte costituzionale il 28 gennaio-8 febbraio 1991 esime da ulteriori osservazioni sull'art. 6 della legge n. 81/1987, e solo si ripete che le norme di coordinamento non debbono mai porsi in contrasto con i princi'pi elencati all'art. 2 per la competenza per materia. Ne discende, ad avviso di questo giudice e come prospettato dalle parti, che la competenza del tribunale per il reato in premessa contrasta con quanto fissato dal legislatore delegato, e quindi la norma dalla quale detta competenza viene stabilita si presta al sospetto d'incostituzionalita', per eccesso di delega.