IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 1619/1989 p.m. e 284/1991 g.i.p. nei confronti di Zambelli Andrea nato il 13 luglio 1969 in Reggio Emilia, res. in Scandiano (Reggio Emilia), via Torelli, 8, imputato del reato di cui all'art. 589, primo, secondo e terzo comma del c.p., per avere, per colpa consistita in imprudente, negligente, imperita ed irregolare condotta di guida della propria autovettura Fiat Uno tg. RE/524013, percorrendo la strada comunale via Molinazza, in localita' Fellegara del comune di Scandiano, con direzione di marcia Reggio Emilia-Arceto a velocita' molto elevata nonostante la ridotta larghezza della sede stradale, talche', in seguito ad uno sbandamento del veicolo, ne perdeva il controllo e non riusciva a mantenerlo sulla carreggiata, dalla quale l'autovettura foriusciva totalmente, fino a schiantarsi contro un albero, cagionato la morte di Bortolani Cristiano e di Poli Daniele, entrambi trasportati sull'autovettura medesima e giunti cadaveri all'ospedale di Scandiano. In Scandiano, localita' Fellegara, via Molinazza, alle ore 22,15 circa del 27 settembre 1989; Rilevato che in data 8 maggio 1991 il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio di Andrea Zambelli per il reato di omicidio colposo in danno di Bortolani Cristiano e di Poli Daniele; Ritenuto che nella detta richiesta le persone offese sono indi- cate, genericamente, come "Prossimi congiunti di Bortolani Cristiano, gia' residente in vita in Scandiano (Reggio Emilia) via Romoli, 6" e "Prossimi congiunti di Poli Daniele, gia' residente in vita in Scandiano (Reggio Emilia), via Buozzi, 4"; che dagli atti risulta l'identita' e il domicilio del (solo) padre del Bortolani (il quale ha presentato la dichiarazione ex art. 408 del c.p.p.); che a norma dell'art. 419 del c.p.p., l'avviso dell'udienza preliminare deve essere notificato solo "alla persona offesa, della quale risulti agli atti l'identita' e il domicilio", con cio' escludendosi implicitamente ogni potere del giudice di compiere atti volti all'identificazione delle persone offese ovvero di richiederne il compimento al pubblico ministero, pur in ipotesi in cui l'identificazione, come nel caso di specie, non presenti alcuna difficolta'; che, discendendo il mancato intervento della persona offesa all'udienza preliminare dalla suddetta norma, nemmeno deve essere alla stessa (peraltro sempre non identificata e non ritualmente identificabile) notificato il decreto che dispone il giudizio, onde risulta altresi' non operante la nullita' di cui all'art. 178, lett. c), del c.p.p., per la fase del giudizio; che pertanto la norma citata appare gravemente lesiva del diritto di difesa della persona offesa del reato che puo', senza colpa, rimanere all'oscuro del processo penale in corso; che la questione e' evidentemente rilevante nel presente processo, dovendo questo giudice, in caso di accoglimento, procedere all'identificazione dei prossimi congiunti delle vittime (per l'art. 90, ultimo comma, del c.p.p., equiparati alle persone offese).