IL PRETORE
    A scioglimento della riserva che precede
                             O S S E R V A
    Si pone all'attenzione dell'adito giudice questione inerente  alla
 cumulabilita' o meno, in favore dell'invalido infradiciottenne, delle
 provvidenze  previste per la cecita' assoluta con quelle connesse con
 l'invalidita' civile. E cio'  in  quanto  nei  confronti  del  minore
 Sbaraglia,   gia'  titolare  di  pensione  non  reversibile  ex  art.
 14-septies del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663 (convertito in legge 29
 febbraio 1980, n. 33), in quanto affetto da cecita' assoluta, nonche'
 di  indennita'  di accompagnamento ex legge n. 18/1980, in quanto non
 deambulante e  non  autosufficiente,  il  Ministero  dell'interno  ha
 soppresso   il  primo  dei  predetti  trattamenti  previdenziali,  in
 applicazione dell'art. 5 della legge n. 508/1988, in forza del  quale
 e'  stabilito  che  ai  ciechi  assoluti infradiciottenni sia erogata
 l'indennita' di accompagnamento in sostituzione della pensione di cui
 al gia' richiamato art. 14-septies.
    Com'e' noto, la legge 10 febbraio 1962, n. 66 (artt. 7, 8 e 9)  ha
 disciplinato   la  erogazione  della  pensione  non  reversibile,  in
 considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla menomazione,
 in  favore  dell'ultradiciottenne  affetto  da  cecita',  assoluta  o
 parziale.
    La  legge  28 marzo 1968, n. 406, ha introdotto, quale provvidenza
 integrativa, l'indennita' di accompagnamento, pur essa  limitatamente
 ai ciechi ultradiociottenni.
    I  due  istituti  sono stati quindi organicamente disciplinati con
 legge 27 maggio 1970, n. 382, che  tuttavia  ha  mantenuto  fermo  il
 limite  del  compimento  del  diciottesimo anno di eta' ai fini della
 maturazione del relativo diritto.
    Soltanto in forza dell'art. 14-septies del d.-l.  n.  663/1979  e'
 stato  esteso  al  cieco civile infradiciottenne la provvidenza della
 pensione non reversibile.
    Per contro, con legge n. 18/1980 e'  stata  attribuita  in  favore
 dell'invalido  civile  non deambulante e/o non autosufficiente, anche
 se infradiciottenne, l'indennita' di accompagnamento.
    Tale provvidenza, da ultimo, e' stata  organicamente  disciplinata
 con  legge  n.  508/1988  in  riferimento  delle  varie  categorie di
 invalidi civili assistibili.
    L'art. 5, in particolare, ha  transitoriamente  stabilito  che  in
 favore del cieco assoluto infradiciottenne venga erogata l'indennita'
 di accompagnamento in sostituzione della pensione non reversibile.
    Tale  disposizione,  se  per un verso si correla alla esigenza del
 legislatore  di  approntare  un  sistema  assistenziale  unitario  ed
 omogeneo    nei   confronti   di   categorie   affini   di   invalidi
 infradiciottenni  (i  quali,  nell'ambito  di  tale  regime,  sebbene
 affetti   da   malformazioni   aventi  diversa  natura  ed  incidenza
 invalidante, fruiscono tutti della  indennita'  di  accompagnamento),
 per    altro    verso    non    si   raccorda   con   la   condizione
 dell'infradiciottenne plurimalformato, il quale, proprio a  causa  di
 distinte  infermita',  abbia  acquisito  il  diritto  ad  altrettante
 prestazioni assistenziali. Tale e' il caso,  come  quello  di  specie
 sotto  il  vigore  della  legislazione  preesistente  alla  legge  n.
 508/1988, dell'infradiciottenne affetto da cecita'  assoluta,  e  nel
 contempo  non  deambulante  e/o  non  autosufficiente.  Ed  invero e'
 principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui,  in  caso
 di  plurimalformazione  non  e'  precluso il cumulo delle provvidenze
 previste  per  l'invalidita'  civile  e  per   la   cecita'   (o   il
 sordomutismo),  ove  ricorrono  i presupposti di ciascuna, purche' il
 riconoscimento di tali invalidita'  avvenga  in  base  a  malattie  o
 minorazioni  diverse,  e  cio'  al  fine di evitare l'attribuzione al
 soggetto di piu' prestazioni assistenziali per la stessa causa (Corte
 costituzionale n. 346/1989).
    E  dunque  la  soppressione  della  pensione  non  reversibile per
 effetto della introduzione, in sostituzione di essa,  dell'indennita'
 di  accompagnamento ai sensi dell'art. 5 della legge n. 508/1988 (con
 la ovvia conseguenza della impossibilita'  di  cumulo,  nel  medesimo
 soggetto,  di  una  duplice  indennita'  di  accompagnamento)  appare
 confliggere con il precetto di cui all'art.  38  della  Costituzione,
 nella  misura  in  cui  ne  derivi una parziale limitazione, in danno
 dell'inabile, dei mezzi necessari al suo  mantenimento  ed  alla  sua
 assistenza.
    E  soprattutto, siffatto regime introduce, in violazione dell'art.
 3 della Costituzione, un profilo  di  disparita'  di  trattamento  in
 senso  favorevole  a  categorie  di  invalidi  meno  abbisognevoli di
 sostegno  assistenziale.  Tali  sono  quelle  degli  infradiciottenni
 ciechi parziali o sordomuti, contemporaneamente non deambulanti o non
 autosufficienti,   in  favore  dei  quali  e'  consentito  il  cumulo
 dell'indennita' di accompagnamento con le  provvidenze  di  cui  agli
 artt. 3 e 4 della legge n. 508/1988.
    Ad   avviso  di  questo  pretore,  dunque,  e'  da  ritenersi  non
 manifestamente   infondata    la    questione    di    illegittimita'
 costituzionale dell'art. 5 della legge n. 508/1988, in relazione agli
 artt. 3 e 38 della Costituzione nei sensi innanzi esplicitati.