IL PRETORE A scioglimento della riserva che precede O S S E R V A Si pone all'attenzione dell'adito giudice questione inerente alla cumulabilita' o meno, in favore dell'invalido infradiciottenne, delle provvidenze previste per la cecita' assoluta con quelle connesse con l'invalidita' civile. E cio' in quanto nei confronti del minore Sbaraglia, gia' titolare di pensione non reversibile ex art. 14-septies del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663 (convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33), in quanto affetto da cecita' assoluta, nonche' di indennita' di accompagnamento ex legge n. 18/1980, in quanto non deambulante e non autosufficiente, il Ministero dell'interno ha soppresso il primo dei predetti trattamenti previdenziali, in applicazione dell'art. 5 della legge n. 508/1988, in forza del quale e' stabilito che ai ciechi assoluti infradiciottenni sia erogata l'indennita' di accompagnamento in sostituzione della pensione di cui al gia' richiamato art. 14-septies. Com'e' noto, la legge 10 febbraio 1962, n. 66 (artt. 7, 8 e 9) ha disciplinato la erogazione della pensione non reversibile, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla menomazione, in favore dell'ultradiciottenne affetto da cecita', assoluta o parziale. La legge 28 marzo 1968, n. 406, ha introdotto, quale provvidenza integrativa, l'indennita' di accompagnamento, pur essa limitatamente ai ciechi ultradiociottenni. I due istituti sono stati quindi organicamente disciplinati con legge 27 maggio 1970, n. 382, che tuttavia ha mantenuto fermo il limite del compimento del diciottesimo anno di eta' ai fini della maturazione del relativo diritto. Soltanto in forza dell'art. 14-septies del d.-l. n. 663/1979 e' stato esteso al cieco civile infradiciottenne la provvidenza della pensione non reversibile. Per contro, con legge n. 18/1980 e' stata attribuita in favore dell'invalido civile non deambulante e/o non autosufficiente, anche se infradiciottenne, l'indennita' di accompagnamento. Tale provvidenza, da ultimo, e' stata organicamente disciplinata con legge n. 508/1988 in riferimento delle varie categorie di invalidi civili assistibili. L'art. 5, in particolare, ha transitoriamente stabilito che in favore del cieco assoluto infradiciottenne venga erogata l'indennita' di accompagnamento in sostituzione della pensione non reversibile. Tale disposizione, se per un verso si correla alla esigenza del legislatore di approntare un sistema assistenziale unitario ed omogeneo nei confronti di categorie affini di invalidi infradiciottenni (i quali, nell'ambito di tale regime, sebbene affetti da malformazioni aventi diversa natura ed incidenza invalidante, fruiscono tutti della indennita' di accompagnamento), per altro verso non si raccorda con la condizione dell'infradiciottenne plurimalformato, il quale, proprio a causa di distinte infermita', abbia acquisito il diritto ad altrettante prestazioni assistenziali. Tale e' il caso, come quello di specie sotto il vigore della legislazione preesistente alla legge n. 508/1988, dell'infradiciottenne affetto da cecita' assoluta, e nel contempo non deambulante e/o non autosufficiente. Ed invero e' principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in caso di plurimalformazione non e' precluso il cumulo delle provvidenze previste per l'invalidita' civile e per la cecita' (o il sordomutismo), ove ricorrono i presupposti di ciascuna, purche' il riconoscimento di tali invalidita' avvenga in base a malattie o minorazioni diverse, e cio' al fine di evitare l'attribuzione al soggetto di piu' prestazioni assistenziali per la stessa causa (Corte costituzionale n. 346/1989). E dunque la soppressione della pensione non reversibile per effetto della introduzione, in sostituzione di essa, dell'indennita' di accompagnamento ai sensi dell'art. 5 della legge n. 508/1988 (con la ovvia conseguenza della impossibilita' di cumulo, nel medesimo soggetto, di una duplice indennita' di accompagnamento) appare confliggere con il precetto di cui all'art. 38 della Costituzione, nella misura in cui ne derivi una parziale limitazione, in danno dell'inabile, dei mezzi necessari al suo mantenimento ed alla sua assistenza. E soprattutto, siffatto regime introduce, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, un profilo di disparita' di trattamento in senso favorevole a categorie di invalidi meno abbisognevoli di sostegno assistenziale. Tali sono quelle degli infradiciottenni ciechi parziali o sordomuti, contemporaneamente non deambulanti o non autosufficienti, in favore dei quali e' consentito il cumulo dell'indennita' di accompagnamento con le provvidenze di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 508/1988. Ad avviso di questo pretore, dunque, e' da ritenersi non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge n. 508/1988, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione nei sensi innanzi esplicitati.