ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  artt.  52,  quarto
 comma,  del  d.P.R.  26  aprile  1986, n. 131 (Approvazione del testo
 unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), e 12 del
 decreto-legge 14 marzo 1988,  n.  70  (Norme  in  materia  tributaria
 nonche'  per  la  semplificazione  delle  procedure di accatastamento
 degli immobili urbani), convertito, con modificazioni, nella legge 13
 maggio 1988, n. 154 e dell'art. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.  636
 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con
 ordinanza  emessa  il 5 dicembre 1990 dalla Commissione tributaria di
 primo grado di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da  Rossi  Carla
 ed  altri  contro  l'Ufficio del Registro di Verbania, iscritta al n.
 182 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  22  maggio  1991  il  Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  emessa  il  5  dicembre  1990,  la
 Commissione tributaria  di  primo  grado  di  Verbania,  sui  ricorsi
 riuniti  proposti  da  Carla  Rossi  ed  altri  contro  l'Ufficio del
 Registro di Verbania  (R.O.  n.  182  del  1991),  ha  sollevato,  in
 riferimento agli artt. 3, 42, 53, 97 della Costituzione, questione di
 legittimita'  costituzionale degli artt. 52, quarto comma, del d.P.R.
 26 aprile 1986, n. 131 e 12 del decreto-legge 14  marzo  1988  n.  70
 convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, in
 quanto  detti articoli non si applicano agli immobili non iscritti in
 catasto con attribuzione di rendita catastale e trasferiti  in  epoca
 anteriore al 14 marzo 1988; nonche' dell'art. 5 del d.P.R. 26 ottobre
 1972,  n. 636, in quanto detto articolo non comprende, tra coloro che
 non possono far parte delle Commissioni  tributarie  di  primo  e  di
 secondo  grado,  i  funzionari  delle  intendenze  di  finanza, delle
 prefetture e gli avvocati dello Stato, in riferimento agli artt. 101,
 secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione; nonche', in-
 fine, dell'art. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in quanto detto
 articolo non comprende, tra coloro che non possono  far  parte  delle
 Commissioni  tributarie  di  primo  e  di  secondo  grado,  anche gli
 iscritti in uno degli albi indicati dall'art. 30, terzo comma,  dello
 stesso decreto - nel testo modificato dal d.P.R. n. 739 del 1981 - in
 riferimento  agli  artt.  97,  primo  comma, 108, secondo comma, e 3,
 primo comma, della Costituzione.
      che e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.
    Considerato  quanto  alla  prima  questione che la stessa e' stata
 gia' dichiarata manifestamente infondata da ultimo con  ordinanza  n.
 582  del  1989  (cfr.  anche  n.  789  del 1988 e n. 586 del 1987) in
 riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione;
      che per quanto riguarda l'art. 42 della Costituzione non risulta
 addotta dal giudice specifica motivazione in ordine al profilo  sotto
 il quale detta norma dovrebbe ritenersi violata;
      che  del  pari le altre due questioni sono state gia' dichiarate
 manifestamente  infondate  con  ordinanza  n.  292   del   1990,   in
 riferimento  agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 101, secondo
 comma e 108, secondo comma;
      che le  questioni,  pertanto,  vanno  dichiarate  manifestamente
 infondate.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.