ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma,
 lett.  a), n. 2, della legge della regione Emilia-Romagna 28 novembre
 1986, n. 42 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale
 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli  scarichi
 delle  pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano
 nelle  pubbliche  fognature.  Provvedimenti   per   il   contenimento
 dell'eutrofizzazione),  promossi  con  n.  2  ordinanze  emesse il 1›
 febbraio 1991 dal Pretore di Reggio Emilia -  Sezione  distaccata  di
 Montecchio  Emilia  -  nei  procedimenti  penali a carico di Manfredi
 Genesio e Sgaggero Egidio, iscritte ai nn. 210  e  211  del  registro
 ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  5 giugno 1991 il Giudice
 Relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che il Pretore di Reggio Emilia,  Sezione  distaccata  di
 Montecchio  Emilia,  nel  procedimento  penale  a  carico di Manfredi
 Genesio, con ordinanza del 1› febbraio 1991 (R.O. n. 210  del  1991),
 ha  sollevato  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11,
 primo   comma,   lett.   a),   n.   2,    della    legge    regionale
 dell'Emilia-Romagna 28 novembre 1986 n. 42;
      che,  a  parere del remittente sarebbero stati violati gli artt.
 117 e 25 della Costituzione, in quanto sarebbe stata disciplinata per
 intero la materia degli  scarichi  civili  che,  invece,  sarebbe  di
 competenza statale e si sarebbe sottratto alla sanzione penale di cui
 all'art.  21  della  legge  statale  n. 319 del 1976 lo scarico senza
 autorizzazione regionale e/o eccedente i  limiti  tabellari  previsti
 dagli  allegati  alla  stessa  legge,  violandosi cosi' la riserva di
 legge statale;
      che lo  stesso  Pretore  ha  sollevato  identica  questione  nel
 procedimento  penale a carico di Sgaggero Egidio con ordinanza del 1›
 febbraio 1991 (R.O. n. 211 del 1991);
      che  nei  due  giudizi  dinanzi  a  questa  Corte  non  si  sono
 costituite  le  parti  e non e' nemmeno intervenuto il Presidente del
 Consiglio dei ministri;
    Considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi  con
 un unico provvedimento in quanto prospettano la stessa questione;
      che   nelle   due   ordinanze   di  remissione  manca  qualsiasi
 esposizione del fatto, onde non e' possibile rilevare i termini della
 questione; in particolare non si conosce di quale scarico si  tratti,
 se  nuovo o vecchio; di quale tipo di insediamento trattasi, se cioe'
 di insediamento civile per impresa agricola o meno; quale sia il tipo
 di attivita' svolta e quale sia la norma sostanziale regolatrice  che
 avrebbe  dovuto  essere  oggetto  della  impugnazione,  limitata alla
 disposizione di previsione della sanzione;
      che  non  e'   possibile   nemmeno   verificare   la   eventuale
 applicabilita' dei precedenti di questa Corte
 (sent. n. 43 del 90);
      che manca del tutto il giudizio sulla rilevanza della questione;
      che  in tale situazione la questione sollevata e' manifestamente
 inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte Costituzionale.