ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, lett. a), n. 2, della legge della regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 1 febbraio 1991 dal Pretore di Reggio Emilia - Sezione distaccata di Montecchio Emilia - nei procedimenti penali a carico di Manfredi Genesio e Sgaggero Egidio, iscritte ai nn. 210 e 211 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991; Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice Relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Reggio Emilia, Sezione distaccata di Montecchio Emilia, nel procedimento penale a carico di Manfredi Genesio, con ordinanza del 1 febbraio 1991 (R.O. n. 210 del 1991), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, lett. a), n. 2, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 28 novembre 1986 n. 42; che, a parere del remittente sarebbero stati violati gli artt. 117 e 25 della Costituzione, in quanto sarebbe stata disciplinata per intero la materia degli scarichi civili che, invece, sarebbe di competenza statale e si sarebbe sottratto alla sanzione penale di cui all'art. 21 della legge statale n. 319 del 1976 lo scarico senza autorizzazione regionale e/o eccedente i limiti tabellari previsti dagli allegati alla stessa legge, violandosi cosi' la riserva di legge statale; che lo stesso Pretore ha sollevato identica questione nel procedimento penale a carico di Sgaggero Egidio con ordinanza del 1 febbraio 1991 (R.O. n. 211 del 1991); che nei due giudizi dinanzi a questa Corte non si sono costituite le parti e non e' nemmeno intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; Considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento in quanto prospettano la stessa questione; che nelle due ordinanze di remissione manca qualsiasi esposizione del fatto, onde non e' possibile rilevare i termini della questione; in particolare non si conosce di quale scarico si tratti, se nuovo o vecchio; di quale tipo di insediamento trattasi, se cioe' di insediamento civile per impresa agricola o meno; quale sia il tipo di attivita' svolta e quale sia la norma sostanziale regolatrice che avrebbe dovuto essere oggetto della impugnazione, limitata alla disposizione di previsione della sanzione; che non e' possibile nemmeno verificare la eventuale applicabilita' dei precedenti di questa Corte (sent. n. 43 del 90); che manca del tutto il giudizio sulla rilevanza della questione; che in tale situazione la questione sollevata e' manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale.