ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 195 del d.P.R.
 29  marzo  1973,  n.  156  (Approvazione  del   testo   unico   delle
 disposizioni  legislative  in  materia  postale,  di  bancoposta e di
 telecomunicazioni), come  modificato  dall'art.  45  della  legge  14
 aprile  1975,  n. 103, promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1991
 dal Pretore di Saluzzo nel procedimento penale  a  carico  di  Vivone
 Fulvio,  iscritta  al n. 250 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  16,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  5  giugno  1991  il  Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  il  Pretore di Saluzzo, con l'ordinanza indicata in
 epigrafe,  emessa  nel  corso  di  un  giudizio  avente  ad   oggetto
 l'esercizio  senza  autorizzazione  di  apparecchi  radioelettrici di
 debole potenza,  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  3  Cost.,
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 195 del d.P.R. 29
 marzo 1973, n. 156 (T.U. delle disposizioni in  materia  postale,  di
 bancoposta  e  di telecomunicazioni), nel testo sostituito con l'art.
 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, per la parificazione, ritenuta
 arbitraria, nel trattamento sanzionatorio dell'esercizio  abusivo  di
 impianti  rispettivamente  soggetti a concessione ovvero - come nella
 specie - ad autorizzazione (questi ultimi, a seguito  della  sentenza
 n. 1030 del 1988 di questa Corte);
      che  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri, intervenuto in
 entrambi i giudizi tramite  l'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  ha
 chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato   che   dall'ordinanza   non  appare  che  il  giudice
 rimettente abbia tenuto conto che, anteriormente alla sua emanazione,
 la disposizione impugnata e' stata sostituita con l'art. 30,  settimo
 comma,  della  legge  6  agosto  1990, n. 223 (Disciplina del sistema
 radiotelevisivo pubblico e privato), che ha modificato il  previgente
 regime  sanzionatorio,  differenziando  tra impianti radioelettrici -
 tra cui quelli di debole potenza, soggetti ad autorizzazione in  base
 alla  predetta  sentenza  -  e  impianti  di radiodiffusione sonora o
 televisiva, soggetti a concessione: e cio', a prescindere  da  quanto
 considerato  in  ordine alla nuova disposizione nell'ordinanza n. 272
 del 1991;
      che conseguentemente  gli  atti  vanno  restituiti  al  predetto
 giudice,  perche' riesamini la rilevanza della questione alla stregua
 della nuova normativa;