ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.  459,  460  e
 461 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa l'11
 gennaio  1991  dal  Giudice  per  le  indagini  preliminari presso la
 Pretura di Milano nel procedimento penale  a  carico  di  Notarangelo
 Filippo,  iscritta al n. 242 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  16,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  19  giugno  1991  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che, nel corso di un procedimento per decreto penale, in
 fase di opposizione, il Giudice per le indagini preliminari presso la
 Pretura di Milano, con ordinanza in data 11 gennaio 1991 (r.o. n. 241
 del 1991), ha sollevato, in riferimento  agli  artt.  3  e  24  della
 Costituzione,  questione  di  legittimita' costituzionale degli artt.
 459, 460 e 461 del Codice di procedura penale nella parte in cui  non
 prevedono,  prima, o contestualmente all'emissione del decreto penale
 di condanna, la nomina di un difensore, cui vada  poi  notificata  la
 stessa   decisione   per   l'esercizio  di  un  autonomo  diritto  di
 opposizione;
      che,  non  si  e'  costituita  la  parte,  mentre,  ha  spiegato
 intervento   l'Avvocatura  generale  dello  Stato  chiedendo  che  la
 questione venisse dichiarata infondata;
    Considerato che il giudice a quo non esprime  alcun  apprezzamento
 circa  il  requisito  della non manifesta infondatezza, limitandosi a
 rinviare  alle  ragioni  al  riguardo  espresse  in  altro  giudizio,
 instaurato dallo stesso organo giurisdizionale, con atto di rinvio in
 data 10 novembre 1990;
      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile, in quanto - come ha piu' volte affermato questa  Corte
 (vedi  da ultimo ordinanze nn. 148 e 466 del 1989) - gli elementi che
 sostengono l'ordinanza di rimessione devono  risultare  dal  contesto
 della motivazione dell'ordinanza stessa e non possono essere indicati
 per relationem;
    Visti  gli  artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 la Corte costituzionale.