Ricorso per la regione Trentino-Alto Adige, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore dott. Tarcisio Andreolli, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 1039 del 27 giugno 1991 (all. 1), rappresentata e difesa - come da procura speciale del 27 giugno 1991 (rep. n. 2772) rogata dall'ufficiale rogante avv. Franco Visetti, segretario della giunta regionale (all. 2) - dagli avv.ti Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio del secondo, via Confalonieri, 5, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 6 giugno 1991, n. 175, recante "Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche", e precisamente delle seguenti disposizioni: art. 2, secondo comma, secondo il quale l'autorizzazione all'esercizio del credito "e' rilasciata dalla Banca d'Italia alle condizioni da essa stabilite"; art. 3, secondo comma, secondo il quale "gli statuti e le rela- tive modifiche vengono approvati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito e il risparmio"; art. 3, terzo comma, secondo il quale, quando si tratti di enti costituiti nella forma della societa' per azioni, gli statuti e le relative modifiche "sono approvati dalla Banca d'Italia"; art. 25, primo comma, il quale estende a tutti gli istituti e sezioni di credito fondiario i poteri amministrativi ex art. 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23; in quanto tali disposizioni assegnano le competenze di cui si tratta allo Stato, senza far salve le specifiche attribuzioni della regione Trentino-Alto Adige, in violazione degli artt. 5, punto 3, e 16, primo comma, dello statuto speciale, cosi' come attuati dall'art. 3, primo e terzo comma, del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234. F A T T O La legge 6 giugno 1991, n. 175, qui impugnata, concerne, come enunciato dal suo titolo "Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche". La revisione riguarda sia la normativa sostanziale del credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche, sia le procedure relative alla costituzione ed alla operativita' degli istituti di credito, e le relative competenze. Conviene ricordare che secondo la speciale disciplina del d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 (ora espressamente abrogato) l'"autorizzazione all'esercizio del credito fondiario ed edilizio" era rilasciata - in ambito nazionale - al termine di una complessa procedura, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, udito il Consiglio di Stato e sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (art. 1, primo comma). Similmente, gli statuti degli enti e le relative modifiche, venivano approvati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (terzo comma). Nel Trentino-Alto Adige, invece, in virtu' della particolare situazione di autonomia stabilita per essa dallo statuto speciale, i poteri corrispondenti a quelli ora esaminati spettavano alla regione. Infatti, secondo gli artt. 5, n. 3), e 16, primo comma, dello statuto speciale, spetta alla regione potesta' legislativa e amministrativa in materia di "ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere regionale". Ed in relazione a cio', il d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, ha disposto (art. 3, primo comma) che rientrano nella competenza regionale i provvedimenti riguardanti gli enti e le aziende di credito regionali, e, tra l'altro, quelli aventi ad oggetto: "la istituzione, l'autorizzazione alla costituzione e alla fusione" (lett. a)); "l'autorizzazione all'inizio delle operazioni" (lett. b)); "l'approvazione delle modifiche statutarie" (lett. d)); "l'amministrazione straordinaria nonche' la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione delle aziende di credito" (lett. f)). Dunque, tale disciplina della normativa di attuazione, successiva a quella del d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, dava realta' e certezza ai poteri regionali in materia, rimanendo la competenza degli organi statali soltanto in relazione ai provvedimenti che non riguardassero gli enti di credito regionali in quanto tali, ma fossero "provvedimenti di carattere generale adottati per tutto il territorio dello Stato" (art. 1, terzo comma, del d.P.R. n. 234/1977). Su tale realta' normativa - di ambito nazionale e regionale - interviene ora la disciplina della legge 6 giugno 1991, n. 175, la quale procede ad una generale revisione dell'intero settore, in parte disciplinando la materia ex novo, in parte riattribuendo ed estendendo poteri gia' previsti da precedenti leggi. In tale contesto, tuttavia, gli articoli della legge n. 175/1991 qui impugnati, e sopra specificamente identificati, risultano costituzionalmente illegittimi in quanto lesivi dell'autonomia costituzionale della regione Trentino-Alto Adige, cosi' come definita dallo statuto speciale e dalle disposizioni di attuazione per le seguenti ragioni di D I R I T T O Illegittimita' costituzionale delle impugnate disposizioni, in quanto - omettendo di far salve le attribuzioni che lo statuto e le disposizioni di attuazione garantiscono alla regione Trentino-Alto Adige - assegnano tali funzioni allo Stato. Le impugnate disposizioni sono illegittime per un motivo fondamentale e comune, che deve percio' essere esposto unitariamente. In effetti, esse attribuiscono allo Stato (ed in concreto alla Banca d'Italia o al Ministro del tesoro) determinati poteri e funzioni, relativi agli enti di credito fondiario ed edilizio, senza far salvi i poteri spettanti statutariamente alla regione Trentino- Alto Adige, e percio' illegittimamente incidono sulla sua autonomia costituzionale. L'invasione e' particolarmente evidente in relazione ai poteri previsti dall'art. 3, primo e secondo comma, della legge n. 175/1991. In effetti, tale articolo dispone che gli statuti e le relative modifiche siano approvati dal Ministro del tesoro o dalla Banca d'Italia, a seconda che l'istituto non abbia o abbia forma di societa' per azioni. Ma tale disposizione urta evidentemente contro lo statuto di autonomia della ricorrente regione (art. 5, punto 3), ed in particolare contro le disposizioni attuative del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, secondo le quali rientrano nella competenza regionale i provvedimenti riguardanti gli enti e le aziende di credito regionale, e, tra l'altro, quelli aventi ad oggetto "la istituzione, l'autorizzazione alla costituzione e alla fusione" (art. 3, primo comma, lett. a)) e "l'approvazione delle modifiche statutarie" (lett. d)). Non meno evidente e' poi il carattere invasivo dell'art. 2, secondo comma, che attribuisce allo Stato (Banca d'Italia) la competenza ad autorizzare l'esercizio del credito, a fronte della disposizione del predetto d.P.R. n. 234/1977, che sancisce, in attuazione statutaria, l'appartenenza alla regione Trentino-Alto Adige del compito di rilasciare "l'autorizzazione all'inizio delle operazioni" (art. 3, primo comma, lett. b)). Infine, benche' sia meno esplicita e diretta, non e' meno lesiva la disposizione dell'art. 25 della legge n. 175/1991, secondo la quale agli enti di credito fondiario "si applica l'art. 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23". Infatti, l'art. 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, innovando sulle originarie previsioni della legge bancaria, stabiliva che "agli istituti o enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio o a lungo termine" si applicassero "le disposizioni dei titoli V, VI, VII e VIII" della stessa legge bancaria, eccettuati solo gli artt. 32, 33 e 35. Dunque, secondo la legge n. 23/1981 anche agli istituti di credito a medio o lungo termine si sarebbe applicato il complesso degli istituti della legge bancaria (come le autorizzazioni dell'art. 28, l'amministrazione straordinaria, la liquidazione, ecc.). Tuttavia, gli istituti di credito fondiario, che qui in particolare interessano, rimanevano retti (cfr. G. Molle, Manuale di diritto bancario, 3 ed., Milano 1987, p. 207) dalla speciale disciplina del 1976. La nuova legge n. 175/1991 interviene profondamente su tale situazione, da una parte estendendo (con l'art. 25) anche agli istituti di credito fondiario ed edilizio l'art. 14 della legge n. 23/1981, dall'altra (a completamento dell'operazione), espressamente abrogando (all'art. 23, terzo comma) il d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7. Ora, la regione Trentino-Alto Adige, titolare in materia di potesta' legislativa concorrente, non ha nulla da obiettare all'estensione agli istituti di credito fondiario del regime della legge bancaria, che costituisce un nuovo principio fondamentale della materia. Ma sembra evidente che anche tale estensione deve avvenire nel quadro di poteri legislativi e amministrativi definito dallo statuto, e percio' facendo salve le competenze della regione per tutti quegli atti che abbiano a specifico oggetto istituti operanti in ambito esclusivamente regionale. Si tratta di poteri del resto espressamente, anche se esemplificativamente, considerati dalla normativa di attuazione: si consideri, accanto alle competenze gia' prima illustrate, la competenza a disporre "l'amministrazione straordinaria nonche' la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione delle aziende di credito" (art. 3, primo comma, lett. f), del d.P.R. n. 234/1977). Dunque, anche con riferimento all'art. 25, primo comma, la mancata salvezza della competenza regionale per i poteri "locali" si traduce in una illegittima lesione e compressione dell'autonomia costituzionale della ricorrente regione. Diversamente si potrebbe dire soltanto se si potesse ritenere che il silenzio serbato dal legislatore statale sulle competenze statutariamente spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non va inteso - secondo quanto qui prospettato - come volonta' di soppressione di tali competenze, e quindi come illegittima invasione, ma come semplice limitazione del legislatore ai profili generali della materia, senza alcuna volonta' di intaccare le competenze "speciali", che rimarrebbero percio' conservate anche nel nuovo re- gime. In effetti, la ricorrente regione non ignora che codesta ecc.ma Corte costituzionale ha piu' volte ribadito che "l'assenza nelle leggi statali di un'espressa clausola di salvezza delle competenze legislative delle regioni ad autonomia differenziata o delle province autonome non preclude di giungere in via interpretativa alla medesima conclusione" (cosi' in particolare la sentenza 25 febbraio 1988, n. 213, con espresso richiamo alle sentt. nn. 219/1984 e 214/1985). Ed e' ovvio che la regione Trentino-Alto Adige non potrebbe certo dolersi di una pronuncia che richiamasse siffatto principio, che farebbe comunque salvo il suo interesse sostanziale. Senonche', codesta stessa ecc.ma Corte costituzionale ha avuto modo di precisare, nella sentenza del 22 dicembre 1988, n. 1133, che "la possibilita' di giungere in via interpretativa a ritenere salve le attribuzioni legislative e amministrative delle regioni ad autonomia differenziata o delle province autonome - anche in assenza di apposita clausola -.. .. .. richiede che la volonta' di rispetto delle competenze regionali e provinciali emerga con chiarezza, anche ai fini di evitare incertezze o ambiguita'". Alla stregua di tale piu' recente pronuncia, dunque, l'autonomia regionale delle regioni differenziate viene tutelata non solo nella sua consistenza "quantitativa", ma anche sotto il profilo, che diremmo qualitativo, della certezza del diritto: alle autonomie differenziate deve percio' essere assicurato non solo il rispetto delle loro attribuzioni, ma anche un ragionevole grado di certezza su tale rispetto. Commisurata la legge n. 175/1991 con tale parametro, occorre dire che nessuna volonta' di far salve le attribuzioni delle regioni speciali sembra emergere. Infatti, la nuova normativa ridisciplina le operazioni e gli enti di credito agrario in modo del tutto generale, con disposizioni che paiono ovviamente destinate a trovare applicazione anche nelle regioni speciali, che hanno in tale materia potesta' legislativa concorrente (cfr., oltre al gia' illustrato art. 5, n. 3, dello statuto per il Trentino-Alto Adige, l'art. 17, primo comma, lett. e) dello Statuto siciliano): sicche' non si vede su quale base scindere dalle disposizioni di carattere generale altre disposizioni che, nel prevedere i poteri amministrativi, farebbero implicitamente salvi i corrispondenti poteri delle regioni differenziate. Cio' si dica a maggior ragione per i poteri derivanti dall'estensione agli enti di credito fondiario dell'art. 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23 - e conseguentemente della quasi totalita' della legge bancaria - disposta dall'art. 25 della nuova legge. Tali poteri, infatti, pur essendo anch'essi suscettibili di rientrare nell'ampia definizione dell'ambito del trasferimento operato verso la regione Trentino-Alto Adige posta dall'art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 234/1977, sono in un certo senso "nuovi" (in quanto prima non esercitabili in relazione agli enti di credito fondiario): e per essi l'esigenza di chiarezza nell'attribuzione si pone in modo peculiare.