Ricorso  per  la  regione  Trentino-Alto  Adige,  in  persona   del
 presidente   della   giunta   regionale  pro-tempore  dott.  Tarcisio
 Andreolli, autorizzato con deliberazione della  giunta  regionale  n.
 1039  del  27  giugno 1991 (all. 1), rappresentata e difesa - come da
 procura  speciale  del  27  giugno  1991  (rep.   n.   2772)   rogata
 dall'ufficiale  rogante  avv. Franco Visetti, segretario della giunta
 regionale (all. 2) - dagli avv.ti Giandomenico  Falcon  di  Padova  e
 Luigi  Manzi  di  Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio
 del secondo, via Confalonieri, 5, contro il Presidente del  Consiglio
 dei  Ministri  per  la dichiarazione di illegittimita' costituzionale
 della legge 6 giugno 1991, n. 175, recante "Revisione della normativa
 in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche", e
 precisamente delle seguenti disposizioni:
      art.  2,  secondo  comma,  secondo  il  quale   l'autorizzazione
 all'esercizio  del  credito  "e' rilasciata dalla Banca d'Italia alle
 condizioni da essa stabilite";
      art. 3, secondo comma, secondo il quale "gli statuti e le  rela-
 tive modifiche vengono approvati con decreto del Ministro del tesoro,
 sentito il comitato interministeriale per il credito e il risparmio";
      art.  3, terzo comma, secondo il quale, quando si tratti di enti
 costituiti nella forma della societa' per azioni, gli  statuti  e  le
 relative modifiche "sono approvati dalla Banca d'Italia";
      art.  25,  primo  comma, il quale estende a tutti gli istituti e
 sezioni di credito fondiario i poteri amministrativi ex art. 14 della
 legge 10 febbraio 1981, n. 23;
 in quanto tali disposizioni assegnano le competenze di cui si  tratta
 allo  Stato, senza far salve le specifiche attribuzioni della regione
 Trentino-Alto Adige, in violazione degli artt.  5,  punto  3,  e  16,
 primo  comma, dello statuto speciale, cosi' come attuati dall'art. 3,
 primo e terzo comma, del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234.
                               F A T T O
    La legge 6 giugno 1991, n.  175,  qui  impugnata,  concerne,  come
 enunciato  dal  suo  titolo  "Revisione della normativa in materia di
 credito fondiario, edilizio ed alle opere  pubbliche".  La  revisione
 riguarda sia la normativa sostanziale del credito fondiario, edilizio
 ed  alle opere pubbliche, sia le procedure relative alla costituzione
 ed alla  operativita'  degli  istituti  di  credito,  e  le  relative
 competenze.
    Conviene  ricordare  che secondo la speciale disciplina del d.P.R.
 21 gennaio 1976, n. 7 (ora espressamente abrogato)  l'"autorizzazione
 all'esercizio  del credito fondiario ed edilizio" era rilasciata - in
 ambito nazionale - al termine di una complessa procedura, con decreto
 del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del Ministro per il
 tesoro,  udito  il  Consiglio  di  Stato  e   sentito   il   comitato
 interministeriale  per  il  credito  ed  il  risparmio (art. 1, primo
 comma).
    Similmente, gli  statuti  degli  enti  e  le  relative  modifiche,
 venivano approvati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il
 comitato  interministeriale  per  il  credito  ed il risparmio (terzo
 comma).
    Nel Trentino-Alto  Adige,  invece,  in  virtu'  della  particolare
 situazione  di autonomia stabilita per essa dallo statuto speciale, i
 poteri corrispondenti a quelli ora esaminati spettavano alla regione.
    Infatti, secondo gli artt. 5, n. 3),  e  16,  primo  comma,  dello
 statuto   speciale,   spetta  alla  regione  potesta'  legislativa  e
 amministrativa in materia  di  "ordinamento  degli  enti  di  credito
 fondiario  e  di  credito  agrario,  delle casse di risparmio e delle
 casse  rurali,  nonche'  delle  aziende  di   credito   a   carattere
 regionale".  Ed in relazione a cio', il d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234,
 ha disposto (art. 3, primo  comma)  che  rientrano  nella  competenza
 regionale  i  provvedimenti  riguardanti  gli  enti  e  le aziende di
 credito regionali, e, tra l'altro, quelli aventi ad oggetto:
      "la  istituzione,  l'autorizzazione  alla  costituzione  e  alla
 fusione" (lett. a));
      "l'autorizzazione all'inizio delle operazioni" (lett. b));
      "l'approvazione delle modifiche statutarie" (lett. d));
      "l'amministrazione     straordinaria     nonche'    la    revoca
 dell'autorizzazione e la  messa  in  liquidazione  delle  aziende  di
 credito" (lett. f)).
    Dunque,  tale disciplina della normativa di attuazione, successiva
 a quella del d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, dava realta' e certezza ai
 poteri regionali in materia, rimanendo  la  competenza  degli  organi
 statali  soltanto in relazione ai provvedimenti che non riguardassero
 gli  enti  di  credito  regionali  in   quanto   tali,   ma   fossero
 "provvedimenti di carattere generale adottati per tutto il territorio
 dello Stato" (art. 1, terzo comma, del d.P.R. n. 234/1977).
    Su  tale  realta'  normativa  -  di ambito nazionale e regionale -
 interviene ora la disciplina della legge 6 giugno 1991,  n.  175,  la
 quale procede ad una generale revisione dell'intero settore, in parte
 disciplinando   la   materia  ex  novo,  in  parte  riattribuendo  ed
 estendendo poteri gia' previsti da precedenti leggi.
    In tale contesto, tuttavia, gli articoli della legge  n.  175/1991
 qui   impugnati,   e  sopra  specificamente  identificati,  risultano
 costituzionalmente  illegittimi  in  quanto   lesivi   dell'autonomia
 costituzionale della regione Trentino-Alto Adige, cosi' come definita
 dallo  statuto  speciale  e  dalle  disposizioni di attuazione per le
 seguenti ragioni di
                             D I R I T T O
    Illegittimita' costituzionale  delle  impugnate  disposizioni,  in
 quanto  -  omettendo di far salve le attribuzioni che lo statuto e le
 disposizioni di attuazione garantiscono  alla  regione  Trentino-Alto
 Adige - assegnano tali funzioni allo Stato.
    Le   impugnate   disposizioni   sono  illegittime  per  un  motivo
 fondamentale e comune, che deve percio' essere esposto unitariamente.
    In  effetti,  esse  attribuiscono  allo Stato (ed in concreto alla
 Banca d'Italia  o  al  Ministro  del  tesoro)  determinati  poteri  e
 funzioni,  relativi agli enti di credito fondiario ed edilizio, senza
 far salvi i poteri spettanti statutariamente alla  regione  Trentino-
 Alto  Adige,  e percio' illegittimamente incidono sulla sua autonomia
 costituzionale.
    L'invasione e' particolarmente evidente  in  relazione  ai  poteri
 previsti dall'art. 3, primo e secondo comma, della legge n. 175/1991.
 In  effetti,  tale  articolo  dispone  che  gli statuti e le relative
 modifiche siano approvati dal  Ministro  del  tesoro  o  dalla  Banca
 d'Italia,  a  seconda  che  l'istituto  non  abbia  o  abbia forma di
 societa' per azioni. Ma tale disposizione urta  evidentemente  contro
 lo  statuto  di autonomia della ricorrente regione (art. 5, punto 3),
 ed in particolare contro le  disposizioni  attuative  del  d.P.R.  26
 marzo  1977,  n.  234,  secondo  le  quali rientrano nella competenza
 regionale i provvedimenti  riguardanti  gli  enti  e  le  aziende  di
 credito  regionale,  e,  tra  l'altro,  quelli  aventi ad oggetto "la
 istituzione, l'autorizzazione alla costituzione e alla fusione" (art.
 3,  primo  comma,  lett.  a))  e  "l'approvazione   delle   modifiche
 statutarie" (lett. d)).
    Non  meno  evidente  e'  poi  il  carattere  invasivo dell'art. 2,
 secondo  comma,  che  attribuisce  allo  Stato  (Banca  d'Italia)  la
 competenza  ad  autorizzare  l'esercizio  del credito, a fronte della
 disposizione del  predetto  d.P.R.  n.  234/1977,  che  sancisce,  in
 attuazione  statutaria,  l'appartenenza  alla  regione  Trentino-Alto
 Adige del compito di rilasciare  "l'autorizzazione  all'inizio  delle
 operazioni" (art. 3, primo comma, lett. b)).
    Infine,  benche'  sia meno esplicita e diretta, non e' meno lesiva
 la disposizione dell'art. 25 della  legge  n.  175/1991,  secondo  la
 quale  agli  enti  di  credito  fondiario "si applica l'art. 14 della
 legge 10 febbraio 1981, n. 23".
    Infatti, l'art. 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23,  innovando
 sulle originarie previsioni della legge bancaria, stabiliva che "agli
 istituti  o  enti  che  hanno per oggetto la raccolta del risparmio a
 medio o a lungo termine" si applicassero "le disposizioni dei  titoli
 V,  VI,  VII e VIII" della stessa legge bancaria, eccettuati solo gli
 artt. 32, 33 e 35. Dunque, secondo la legge  n.  23/1981  anche  agli
 istituti  di  credito a medio o lungo termine si sarebbe applicato il
 complesso degli istituti della legge bancaria (come le autorizzazioni
 dell'art.  28,  l'amministrazione  straordinaria,  la   liquidazione,
 ecc.).
    Tuttavia,   gli   istituti   di  credito  fondiario,  che  qui  in
 particolare interessano, rimanevano retti (cfr. G. Molle, Manuale  di
 diritto  bancario,  3  ed.,  Milano  1987,  p.  207)  dalla  speciale
 disciplina del 1976.
    La nuova  legge  n.  175/1991  interviene  profondamente  su  tale
 situazione,  da  una  parte  estendendo  (con  l'art.  25) anche agli
 istituti di credito fondiario ed edilizio l'art. 14  della  legge  n.
 23/1981,  dall'altra (a completamento dell'operazione), espressamente
 abrogando (all'art. 23, terzo comma) il d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7.
    Ora, la  regione  Trentino-Alto  Adige,  titolare  in  materia  di
 potesta'   legislativa   concorrente,   non  ha  nulla  da  obiettare
 all'estensione agli istituti di credito fondiario  del  regime  della
 legge bancaria, che costituisce un nuovo principio fondamentale della
 materia.  Ma  sembra evidente che anche tale estensione deve avvenire
 nel  quadro  di  poteri  legislativi  e amministrativi definito dallo
 statuto, e percio' facendo salve  le  competenze  della  regione  per
 tutti  quegli  atti che abbiano a specifico oggetto istituti operanti
 in ambito esclusivamente regionale. Si tratta  di  poteri  del  resto
 espressamente,   anche  se  esemplificativamente,  considerati  dalla
 normativa di attuazione: si consideri, accanto alle  competenze  gia'
 prima   illustrate,   la  competenza  a  disporre  "l'amministrazione
 straordinaria nonche' la revoca dell'autorizzazione  e  la  messa  in
 liquidazione  delle  aziende  di credito" (art. 3, primo comma, lett.
 f), del d.P.R. n. 234/1977).
    Dunque, anche con riferimento all'art. 25, primo comma, la mancata
 salvezza della competenza regionale per i poteri "locali" si  traduce
 in    una   illegittima   lesione   e   compressione   dell'autonomia
 costituzionale della ricorrente regione.
    Diversamente si potrebbe dire soltanto se si potesse ritenere  che
 il   silenzio   serbato  dal  legislatore  statale  sulle  competenze
 statutariamente spettanti alla regione  Trentino-Alto  Adige  non  va
 inteso   -   secondo  quanto  qui  prospettato  -  come  volonta'  di
 soppressione di tali competenze, e quindi come illegittima invasione,
 ma come semplice limitazione  del  legislatore  ai  profili  generali
 della  materia,  senza  alcuna  volonta'  di  intaccare le competenze
 "speciali", che rimarrebbero percio' conservate anche nel  nuovo  re-
 gime.
    In  effetti,  la  ricorrente regione non ignora che codesta ecc.ma
 Corte costituzionale ha piu'  volte  ribadito  che  "l'assenza  nelle
 leggi  statali  di  un'espressa clausola di salvezza delle competenze
 legislative delle regioni ad autonomia differenziata o delle province
 autonome non preclude di giungere in via interpretativa alla medesima
 conclusione" (cosi' in particolare la sentenza 25 febbraio  1988,  n.
 213,  con  espresso richiamo alle sentt. nn. 219/1984 e 214/1985). Ed
 e' ovvio che  la  regione  Trentino-Alto  Adige  non  potrebbe  certo
 dolersi  di  una  pronuncia  che  richiamasse siffatto principio, che
 farebbe comunque salvo il suo interesse sostanziale.
    Senonche', codesta stessa ecc.ma  Corte  costituzionale  ha  avuto
 modo  di precisare, nella sentenza del 22 dicembre 1988, n. 1133, che
 "la possibilita' di giungere in via interpretativa a  ritenere  salve
 le   attribuzioni  legislative  e  amministrative  delle  regioni  ad
 autonomia differenziata o delle province autonome - anche in  assenza
 di  apposita  clausola -.. .. .. richiede che la volonta' di rispetto
 delle competenze regionali e provinciali emerga con chiarezza,  anche
 ai fini di evitare incertezze o ambiguita'".
    Alla  stregua  di tale piu' recente pronuncia, dunque, l'autonomia
 regionale delle regioni differenziate viene tutelata non  solo  nella
 sua  consistenza  "quantitativa",  ma  anche  sotto  il  profilo, che
 diremmo qualitativo,  della  certezza  del  diritto:  alle  autonomie
 differenziate  deve  percio'  essere  assicurato non solo il rispetto
 delle loro attribuzioni, ma anche un ragionevole grado di certezza su
 tale rispetto.
    Commisurata la legge n. 175/1991 con tale parametro, occorre  dire
 che  nessuna  volonta'  di  far  salve  le attribuzioni delle regioni
 speciali sembra emergere.
    Infatti, la nuova normativa ridisciplina le operazioni e gli  enti
 di  credito  agrario in modo del tutto generale, con disposizioni che
 paiono  ovviamente  destinate  a  trovare  applicazione  anche  nelle
 regioni  speciali,  che  hanno  in  tale materia potesta' legislativa
 concorrente  (cfr.,  oltre  al  gia'  illustrato  art. 5, n. 3, dello
 statuto per il Trentino-Alto Adige, l'art. 17, primo comma, lett.  e)
 dello  Statuto siciliano): sicche' non si vede su quale base scindere
 dalle disposizioni di carattere generale altre disposizioni che,  nel
 prevedere  i  poteri amministrativi, farebbero implicitamente salvi i
 corrispondenti poteri delle regioni differenziate.
    Cio'  si  dica  a  maggior  ragione   per   i   poteri   derivanti
 dall'estensione  agli  enti  di  credito fondiario dell'art. 14 della
 legge 10 febbraio 1981,  n.  23  -  e  conseguentemente  della  quasi
 totalita'  della  legge  bancaria - disposta dall'art. 25 della nuova
 legge. Tali poteri, infatti, pur essendo  anch'essi  suscettibili  di
 rientrare   nell'ampia   definizione  dell'ambito  del  trasferimento
 operato verso la regione Trentino-Alto Adige posta dall'art. 3, primo
 comma, del d.P.R. n. 234/1977, sono in un  certo  senso  "nuovi"  (in
 quanto  prima  non  esercitabili  in  relazione  agli enti di credito
 fondiario): e per essi l'esigenza di chiarezza  nell'attribuzione  si
 pone in modo peculiare.