ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 443, terzo
 comma, del codice di procedura penale promosso con  ordinanza  emessa
 il 26 febbraio 1991 dalla Corte d'appello di Perugia nel procedimento
 penale  a  carico  di  Marco  Micolic ed altri iscritta al n. 292 del
 registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 18 prima serie speciale dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  10  luglio  1991  il  Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Ritenuto  che  nel  processo  d'appello  avverso  la  sentenza  di
 condanna emessa a seguito  di  giudizio  abbreviato  dal  Pretore  di
 Spoleto  nei  confronti di Marco Micolic, Guci Alams, Lanka Andriska,
 Katica Dimovic ed impugnata  dagli  imputati,  dal  difensore  e  dal
 Procuratore  della  Repubblica  di  Spoleto,  la  Corte  d'appello di
 Perugia, con ordinanza del 26 febbraio 1991 (R.O. n. 292  del  1991),
 ha   dichiarato   rilevante  e  non  manifestamente  infondata  -  in
 riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione -  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di
 procedura  penale  "nella  parte  in  cui  non  consente  al pubblico
 ministero di proporre impugnazione  avverso  la  sentenza  emessa  al
 termine del rito abbreviato";
      che,  ad  avviso del giudice remittente, l'esclusione - limitata
 al solo pubblico ministero - della facolta'  di  appello  avverso  la
 sentenza  di  condanna  emanata a conclusione del giudizio abbreviato
 lederebbe la parita' processuale delle parti del giudizio penale,  in
 contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
      che,  sempre  secondo  il giudice a quo, siffatta "lesione della
 parita' processuale" tra accusa e difesa non  sarebbe  giustificabile
 ne'  con il carattere speciale e semplificato del rito (che mira solo
 a garantire  la  rapidita'  del  processo)  ne'  con  la  diminuzione
 automatica e predeterminata della pena in quanto la giusta pena resta
 rimessa  alla determinazione esclusiva del giudice e, di conseguenza,
 anche del giudice dell'impugnazione;
      che, inoltre - a giudizio della Corte remittente -  il  pubblico
 ministero ha comunque interesse alla irrogazione di una pena giusta e
 che  tale interesse verrebbe negato dalla disposizione denunciata, in
 violazione dell'art. 27 della Costituzione;
      che, nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato  intervento  il
 Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione  sia
 dichiarata infondata;
    Considerato  che la questione e' identica a quella gia' dichiarata
 infondata da questa Corte con sentenza n. 363 del 1991;
      che, in riferimento  alla  violazione,  nella  norma  impugnata,
 degli  artt. 3 e 27 della Costituzione, l'ordinanza di rimessione non
 adduce argomenti nuovi o diversi da quelli allora  esaminati,  e  che
 pertanto   la   questione   qui   proposta   deve  essere  dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87,  e  9  delle  Norme  integrative per i giudizi davanti alla Corte
 costituzionale;