ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 633, 636 e 639 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1991 dalla Corte di appello di Catania nel procedimento penale a carico di La Guzza Antonino, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che, con ordinanza del 21 febbraio 1991, la Corte di appello di Catania, chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di revisione della sentenza con la quale La Guzza Antonino venne condannato dalla Corte di assise di Catania per il delitto di omicidio aggravato, ha sollevato, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, questione di legittimita' degli artt. 633, 636 e 639 del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevedono che il procedimento di revisione di una sentenza pronunziata dalla Corte di assise venga devoluto alla competenza della Corte di assise di appello del distretto in cui ha sede la Corte di assise di primo grado", assumendo che, da un lato, il giudizio di revisione, "pur avendo una sua autonomia rispetto al processo principale", impone "un riesame nel merito di fatti che hanno formato oggetto di precedenti valutazioni compiute da altri giudici predeterminati per legge", e che, dall'altro, la Corte di assise, "per la sua particolare composizione e per la sua autonomia funzionale rispetto alla funzione ordinaria.. .. .. deve ritenersi giudice precostituito per legge in relazione a tutti i reati che sono devoluti alla sua competenza"; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il principio del giudice naturale precostituito per legge non puo' ritenersi violato quando, come nella ipotesi oggetto del presente giudizio, l'organo giudicante venga istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non gia' in vista di singole controversie, sicche' la devoluzione alla Corte di appello del giudizio di revisione non vulnera in alcun modo l'invocato parametro costituzionale, mentre appare del tutto estranea al tema la ripartizione delle competenze fra i diversi giudici di merito, ugualmente precostituiti, avendo questi per definizione gia' esaurito nel corrispondente grado di giudizio la sfera di giurisdizione loro rispettivamente assegnata dall'ordinamento; e che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;