ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 458 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1991 dalla Corte di assise di Genova nel procedimento penale a carico di Del Corona Luigi, iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che, nella fase degli atti preliminari ad un dibattimento promosso con rito immediato - dopo che il giudice per le indagini preliminari competente aveva rigettato la richiesta di giudizio abbreviato, presentata dall'imputato con il consenso del pubblico ministero, "perche' il giudizio non puo' essere definito allo stato degli atti, in quanto appare necessario un approfondimento dibattimentale in ordine alla congruita' del titolo di reato contestato" - la Corte di assise di Genova ha, con ordinanza del 20 febbraio 1991, sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 458 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che il g.i.p., di fronte alla richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato ed al consenso del p.m., non proceda al giudizio stesso osservando le disposizioni per l'udienza preliminare, cosi' come previsto dall'art. 452 comma 2 c.p.p. per il giudizio direttissimo"; e che, in punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che, in presenza della richiesta dell'imputato e del consenso del pubblico ministero, la dichiarazione d'illegittimita' della norma denunciata comporterebbe la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari, perche' proceda nei modi previsti dagli artt. 452, secondo comma, e 422 del codice di procedura penale; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata; Considerato che, come ammette la stessa ordinanza di rimessione ipotizzando, in caso di dichiarazione d'illegittimita', la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari, il giudice a quo non potrebbe mai fare applicazione della norma denunciata, con conseguente irrilevanza della questione; che, quindi, la questione stessa, cosi' come proposta, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;