ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 458 del  codice
 di  procedura  penale,  promosso  con ordinanza emessa il 20 febbraio
 1991 dalla Corte di assise di Genova nel procedimento penale a carico
 di Del Corona Luigi, iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1991 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  18,  prima
 serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  10  luglio  1991  il  Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto che, nella fase degli atti preliminari ad un dibattimento
 promosso  con  rito  immediato  - dopo che il giudice per le indagini
 preliminari competente  aveva  rigettato  la  richiesta  di  giudizio
 abbreviato,  presentata  dall'imputato  con  il consenso del pubblico
 ministero, "perche' il giudizio non puo' essere definito  allo  stato
 degli   atti,   in   quanto   appare  necessario  un  approfondimento
 dibattimentale  in  ordine  alla  congruita'  del  titolo  di   reato
 contestato"  -  la Corte di assise di Genova ha, con ordinanza del 20
 febbraio 1991, sollevato, in riferimento  all'art.  3,  primo  comma,
 della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  dell'art.  458 del
 codice di procedura penale, "nella parte in cui non  prevede  che  il
 g.i.p., di fronte alla richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato
 ed al consenso del p.m., non proceda al giudizio stesso osservando le
 disposizioni per l'udienza preliminare, cosi' come previsto dall'art.
 452 comma 2 c.p.p. per il giudizio direttissimo";
     e  che,  in  punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che, in
 presenza della richiesta dell'imputato e del  consenso  del  pubblico
 ministero,  la  dichiarazione d'illegittimita' della norma denunciata
 comporterebbe la restituzione degli atti al giudice per  le  indagini
 preliminari,  perche'  proceda  nei  modi  previsti  dagli artt. 452,
 secondo comma, e 422 del codice di procedura penale;
      che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio  dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;
    Considerato  che,  come  ammette la stessa ordinanza di rimessione
 ipotizzando,  in   caso   di   dichiarazione   d'illegittimita',   la
 restituzione  degli  atti  al giudice per le indagini preliminari, il
 giudice  a  quo  non  potrebbe  mai  fare  applicazione  della  norma
 denunciata, con conseguente irrilevanza della questione;
      che,  quindi,  la  questione  stessa,  cosi' come proposta, deve
 essere dichiarata manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;