LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  emesso  la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Malescio
 Domenico  avverso  silenzio-rifiuto  di  intendenza  di  finanza   di
 Messina;
    Letti gli atti;
    Sentito il rappresentante dell'ufficio ed il ricorrente;
    Udito il relatore avv. Tommaso Cristaudo;
                           RITENUTO DI FATTO
    Che   le   parti  insistono  nei  rispettivi  assunti  e  che,  in
 particolare,  il  ricorrente  solleva  eccezione  di   illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  34 dell d.P.R. n. 601/1973, nella parte in
 cui non prevede la esenzione dell'I.R.Pe.E.F. relativa alle  pensioni
 privilegiate ordinarie spettanti ai militari anche non di leva.
                             O S S E R V A
    La  Commissione,  che  l'eccezione  di legittimita' costituzionale
 sollevata dal ricorrente in  relazione  all'art.  34  del  d.P.R.  29
 settembre  1973,  n.  601,  non  appare  manifestamente infondata con
 riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Ed invero,  dispone
 il  richiamato  art. 53 della Costituzione che tutti i cittadini sono
 tenuti a concorrere  alle  spese  pubbliche  in  ragione  della  loro
 capacita'  contributiva.  Or  non  v'e'  dubbio,  ad avviso di questo
 collegio, che la pensione privilegiata ordinaria tabellare  spettante
 al  militare  in  conseguenza di un infortunio subito in costanza del
 rapporto di servizio ha certamente natura risarcitoria  e  non  certo
 reddituale,   per   lo   meno   per  la  parte  che,  in  conseguenza
 dell'infortunio, viene elargita al dipendente in misura  superiore  a
 quella  normale.  Appare  evidente,  infatti, che il titolo su cui si
 fonda  la  concessione  di  siffatta  pensione  e'  costituito  dalla
 menomazione  sofferta  dal militare e quindi affonda le sue radici in
 una incontestabile pretesa risarcitoria.
    Non vi e' dubbio, pertanto, ad avviso di questa  commissione,  che
 la mancata estensione dei benefici di cui all'art. 34 ai militari che
 subiscono  infortuni  nell'esercizio  della loro attivita' lavorativa
 viola i principi costituzionali di eguaglianza di tutti  i  cittadini
 di  cui  all'art.  3 della Costituzione e di contribuzione alle spese
 pubbliche in  ragione  della  singola  capacita'  contributiva  degli
 stessi cittadini ai sensi del successivo art. 53. Del resto la stessa
 Corte  costituzionale, con la recente sentenza n. 387/1989 ha sancito
 la illegittimita' costituzionale dell'art. 34 primo comma nella parte
 in  cui  non  estende  l'esenzione  dall'I.R.Pe.E.F.  alle   pensioni
 privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva.