LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Malescio Domenico avverso silenzio-rifiuto di intendenza di finanza di Messina; Letti gli atti; Sentito il rappresentante dell'ufficio ed il ricorrente; Udito il relatore avv. Tommaso Cristaudo; RITENUTO DI FATTO Che le parti insistono nei rispettivi assunti e che, in particolare, il ricorrente solleva eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34 dell d.P.R. n. 601/1973, nella parte in cui non prevede la esenzione dell'I.R.Pe.E.F. relativa alle pensioni privilegiate ordinarie spettanti ai militari anche non di leva. O S S E R V A La Commissione, che l'eccezione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente in relazione all'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, non appare manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Ed invero, dispone il richiamato art. 53 della Costituzione che tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva. Or non v'e' dubbio, ad avviso di questo collegio, che la pensione privilegiata ordinaria tabellare spettante al militare in conseguenza di un infortunio subito in costanza del rapporto di servizio ha certamente natura risarcitoria e non certo reddituale, per lo meno per la parte che, in conseguenza dell'infortunio, viene elargita al dipendente in misura superiore a quella normale. Appare evidente, infatti, che il titolo su cui si fonda la concessione di siffatta pensione e' costituito dalla menomazione sofferta dal militare e quindi affonda le sue radici in una incontestabile pretesa risarcitoria. Non vi e' dubbio, pertanto, ad avviso di questa commissione, che la mancata estensione dei benefici di cui all'art. 34 ai militari che subiscono infortuni nell'esercizio della loro attivita' lavorativa viola i principi costituzionali di eguaglianza di tutti i cittadini di cui all'art. 3 della Costituzione e di contribuzione alle spese pubbliche in ragione della singola capacita' contributiva degli stessi cittadini ai sensi del successivo art. 53. Del resto la stessa Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 387/1989 ha sancito la illegittimita' costituzionale dell'art. 34 primo comma nella parte in cui non estende l'esenzione dall'I.R.Pe.E.F. alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva.