IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza nei proc. pen. n. 381/1990 r.g.n.r.; proc. pen. n. 871/1990 r.g.g.i.p. Oggetto: atti relativi alle indagini preliminari sul conto di Trittenbach Otto Host n. Hellenbach (Repubblica Federale Tedesca) il 4 maggio 1939 residente in Dinkelsbuhl in Obere Schniedsgasse n. 26 (alternativamente domiciliato in Ziegelgantenstasse 47143 Voihingen, E). Imputato del delitto di omicidio colposo p. e p. dall'art. 589 del codice penale per aver causato, per colpa, la morte di Sieg anzi Seyfried Kathrin che si trovava a bordo dell'auto condotta dal Trittenbach che perdeva il controllo dell'autovettura che fuoriusciva dalla sede stradale ribaltandosi e causando la morte della persona citata. Per colpa consistita in imprudenza e negligenza ed in particolare nell'aver perduto il controllo dell'autovettura per distrazione e/o colpo di sonno. In Camerano il 6 giugno 1989. (Difensore d'ufficio avv. Franco Fornarini del Foro di Ancona nominato ex art. 97 del nuovo codice di procedura penale in sostituzione del difensore di ufficio avv. Giuseppe Maggio del Foro di Ancona). (Parte offesa dal reato prossimi congiunti di Seyfried Kathrin residenti in Plaffenhofen - D - in Hauptstrasse n. 6 (Repubblica Federale Tedesca). Dato atto che nella concreta fattispecie l'ordinanza del tribunale di Ancona sezione penale ha emesso declaratoria di nullita' del decreto del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ancona 19 giugno 1990 che ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputato ritenendo la p. o. non ritualmente citata (v. comunque a f. 77 del fascicolo l'avvenuta spedizione postale da parte dell'a.g.o. giudicante). Premesso che il "buon fine" della citazione e' stato reso praticamente impossibile dalla stessa tassativa formulazione perentoria dalla norma 418, secondo comma, del nuovo codice di procedura penale laddove statuisce, senza tracciare alcuna distinzione fra imputati e parti offese residenti nel territorio della Repubblica italiana e imputati e parti offese residenti nel territorio della Repubblica italiana e imputati e parti offese (come entrambi nel caso in esame) residenti all'estero, che fra la richiesta del pubblico ministero ed il giorno dell'udienza intercorrono oltre trenta giorni, mentre al contrario l'art. 163- bis del codice di procedura civile (come da Novella 1950) primo comma, penultima parte, statuisce che tra il giorno della notificazione della citazione e quello della comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Stati europei o in territori posti nel bacino del Mediterraneo, ed addirittura l'ultima parte del detto comma individua in giorni centoottanta il riferito termine nella ipotesi di altro Stato o di notificazione per pubblici proclami ex art. 150 del codice di procedura civile. Atteso che l'art. 418 difetta in primo luogo, quanto al secondo comma, di coordinamento con l'art. 154, primo comma, sulle notificazioni alla persona offesa dal reato, eseguite a norma dell'art. 157, tutte norme che non suppliscono alle macroscopiche lacune della cit. norma 418, ragion per cui soltanto la situazione in esame contrasta, stante il paragone con la procedura civile, con gli artt. 2 e 3 della Costituzione ma urta palesemente con il dettato dell'art. 97 secondo cui i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione (ivi compresa l'amministrazione della giustizia), limitandosi ad un rispetto meramente formale dei 30 giorni e finendo con il pregiudicare o la stessa udienza preliminare o al limite l'udienza dibattimentale, traducendosi in autentico disservizio (ingenerando addirittura nullita' processuali e dispersione delle energie processuali). Ritenendosi iussu udicis l'eccezione rilevante nel corrente giudizio e non manifestamente infondata.