IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nei proc.  pen.  n.  381/1990
 r.g.n.r.; proc. pen. n. 871/1990 r.g.g.i.p.
    Oggetto:  atti  relativi  alle  indagini  preliminari sul conto di
 Trittenbach Otto Host n. Hellenbach (Repubblica Federale Tedesca)  il
 4  maggio  1939 residente in Dinkelsbuhl in Obere Schniedsgasse n. 26
 (alternativamente domiciliato in Ziegelgantenstasse 47143  Voihingen,
 E).
    Imputato del delitto di omicidio colposo p. e p. dall'art. 589 del
 codice  penale  per  aver  causato,  per colpa, la morte di Sieg anzi
 Seyfried Kathrin che  si  trovava  a  bordo  dell'auto  condotta  dal
 Trittenbach che perdeva il controllo dell'autovettura che fuoriusciva
 dalla  sede  stradale  ribaltandosi e causando la morte della persona
 citata.
    Per colpa consistita in imprudenza e negligenza ed in  particolare
 nell'aver  perduto  il controllo dell'autovettura per distrazione e/o
 colpo di sonno.
    In Camerano il 6 giugno 1989.  (Difensore  d'ufficio  avv.  Franco
 Fornarini  del Foro di Ancona nominato ex art. 97 del nuovo codice di
 procedura penale  in  sostituzione  del  difensore  di  ufficio  avv.
 Giuseppe Maggio del Foro di Ancona). (Parte offesa dal reato prossimi
 congiunti  di  Seyfried  Kathrin  residenti  in Plaffenhofen - D - in
 Hauptstrasse n. 6 (Repubblica Federale Tedesca).
    Dato atto che nella concreta fattispecie l'ordinanza del tribunale
 di Ancona sezione penale  ha  emesso  declaratoria  di  nullita'  del
 decreto  del  giudice  per  le  indagini preliminari del tribunale di
 Ancona  19  giugno  1990  che  ha  disposto  il  rinvio  a   giudizio
 dell'imputato  ritenendo la p. o. non ritualmente citata (v. comunque
 a  f.  77  del  fascicolo  l'avvenuta  spedizione  postale  da  parte
 dell'a.g.o. giudicante).
    Premesso  che  il  "buon  fine"  della  citazione  e'  stato  reso
 praticamente  impossibile   dalla   stessa   tassativa   formulazione
 perentoria  dalla  norma  418,  secondo  comma,  del  nuovo codice di
 procedura  penale   laddove   statuisce,   senza   tracciare   alcuna
 distinzione  fra  imputati  e  parti  offese residenti nel territorio
 della Repubblica italiana e imputati e  parti  offese  residenti  nel
 territorio  della Repubblica italiana e imputati e parti offese (come
 entrambi  nel  caso  in  esame)  residenti  all'estero,  che  fra  la
 richiesta   del   pubblico   ministero   ed  il  giorno  dell'udienza
 intercorrono oltre trenta giorni, mentre al contrario l'art. 163- bis
 del codice di procedura civile (come da Novella  1950)  primo  comma,
 penultima  parte,  statuisce  che  tra  il giorno della notificazione
 della citazione e  quello  della  comparizione  debbono  intercorrere
 termini  liberi  non  minori  di  novanta  giorni  se  il luogo della
 notificazione si trova in Stati europei  o  in  territori  posti  nel
 bacino  del  Mediterraneo,  ed  addirittura  l'ultima parte del detto
 comma individua in giorni  centoottanta  il  riferito  termine  nella
 ipotesi  di  altro  Stato o di notificazione per pubblici proclami ex
 art. 150 del codice di procedura civile.
    Atteso che l'art. 418 difetta in primo luogo,  quanto  al  secondo
 comma,   di   coordinamento   con  l'art.  154,  primo  comma,  sulle
 notificazioni  alla  persona  offesa  dal  reato,  eseguite  a  norma
 dell'art.  157,  tutte  norme  che non suppliscono alle macroscopiche
 lacune della cit. norma 418, ragion per cui soltanto la situazione in
 esame contrasta, stante il paragone con la procedura civile, con  gli
 artt.  2  e  3  della Costituzione ma urta palesemente con il dettato
 dell'art. 97 secondo cui i pubblici uffici sono  organizzati  secondo
 disposizioni  di legge in modo che siano assicurati il buon andamento
 e     l'imparzialita'     dell'amministrazione     (ivi      compresa
 l'amministrazione   della  giustizia),  limitandosi  ad  un  rispetto
 meramente formale dei 30 giorni e finendo con il  pregiudicare  o  la
 stessa  udienza  preliminare  o  al  limite l'udienza dibattimentale,
 traducendosi  in  autentico  disservizio   (ingenerando   addirittura
 nullita' processuali e dispersione delle energie processuali).
    Ritenendosi   iussu  udicis  l'eccezione  rilevante  nel  corrente
 giudizio e non manifestamente infondata.