IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letti gli atti del procedimento n. 3860/91 r.g. g.i.p. nei confronti di Battel Silvano e Battel Sandro, persone sottoposte ad indagini in ordine al reato p. e p. dell'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere esercitato presso la sede della "Autodemolizioni di Battel Silvano & Figlio S.n.c." corrente in Basaldella di Campoformido, e di cui entrambi risultano soci amministratori, un'attivita' di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi in assenza dell'autorizzazione regionale prescritta dall'art. 6 lettera d) del d.P.R. cit., come accertato dall'istruttore ambientale della provincia di Udine nel corso del sopralluogo effettuato presso la citata ditta in data 12 aprile 1991, all'epoca del quale erano detenuti presso i locali aziendali circa 30 quintali di batterie esauste di autoveicoli; Vista la richiesta del p.m. dd. 23 maggio 1991 che insta per il giudizio di costituzionalita' e, in via subordinata, per l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato ai sensi dell'art. 554 del c.p.p.; Rilevato che dalla lettura della documentazione acquisita dal p.m. presso la direzione regionale dell'ambiente della regione Friuli- Venezia Giulia emerge come la Societa' "Autodemolizioni Battel S.n.c." avesse presentato in data 24 febbraio 1989 e 20 aprile 1989 denuncia di ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi costituiti da olii esausti e batterie usate di autoveicoli, nonche' dalle loro coperture e, quindi, in data 27 febbraio 1990 e 26 giugno 1990 avesse richiesto l'autorizzazione regionale allo stoccaggio provvisorio dei medesimi rifiuti ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23 e succ. mod., peraltro non ancora rilasciata; Osservato che tale ultima norma, approvata a seguito della sentenza n. 370 dd. 6 luglio 1989, con cui questa Corte dichiarava l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, quinto comma della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30 (escludente la necessita' dell'autorizzazione regionale per l'ammasso temporaneo nella stessa azienda produttrice di rifiuti tossici e nocivi), viene a consentire, seppur in via del tutto temporanea e transitoria, alle ditte che gia' avevano presentato la denuncia d'ammasso in virtu' della disciplina successivamente caducata, di proseguire in detta attivita', purche' venga presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge e, quindi, entro il 30 giugno 1990 (art. 100 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3) domanda di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1989, attivita' consentita sino a pronunciamento della competente amministrazione regionale, e comunque sino al 31 dicembre 1990 (art. 7, secondo comma della legge regionale citata), termine quindi prorogato al 30 aprile 1991 (art. 2 della legge regionale 3 dicembre 1990, n. 53); Considerato che in tal modo il legislatore regionale, pur avendo recepito il principio della non differenziabilita' a livello concettuale e normativo tra ammasso temporaneo e stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi (art. 2 della legge regionale n. 23/1989 sostitutivo dell'art. 15, quinto comma della legge regionale n. 30/1987, dichiarato illegittimo), ha cio' nonostante riconosciuto la facolta' ai produttori di tali tipi di rifiuti di proseguire nell'attivita' di ammasso - pur con l'onere di richiedere la prescritta autorizzazione - sino al 30 aprile 1991 o alla diversa data del provvedimento di rilascio o di diniego della domanda- autorizzazione amministrativa, cosi' rendendo lecita, sino al suddetto termine, una attivita' altrimenti penalmente sanzionata dall'ordinamento nazionale secondo il combinato disposto degli artt. 16, primo comma, lett. b) e 26 d.P.R. n. 915/1982; Rilevato che, come costantemente ribadito dalla Corte costituzionale, il legislatore regionale non dispone della possibilita' di rimuovere o variare i precetti penali statuali o, comunque, di negativamente interferire con le pene da questi fissate (sent. n. 309/1990; n. 487/1989; n. 179/1986), tantomeno in materia di smaltimento dei rifiuti ove la potesta' legislativa regionale "e' destinata a cedere all'intervento statale legislativo ispirato a criteri di omogeneita' ed univocita' di indirizzo e generalita' di applicazione in tutto il territorio nazionale con specifiche norme che riguardano anche i risvolti penali del problema ed aventi, comunque, lo spessore di leggi attuative di obblighi contratti in sede comunitaria" (cosi' Corte costituzionale n. 370/1989; idem n. 43/1990; n. 117/1991 pronunciata in fattispecie analoga a quella in esame, consentendo l'art. 6 secondo comma della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 23/1989 - dichiarato in quella sede illegittimo - di proseguire nell'attivita' di autorottamazione, pur in assenza della dovuta autorizzazione, a condizione di presentare apposita istanza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima); Ritenuta, pertanto, la non manifesta infondatezza della questione poiche' le norme di cui all'art. 7, primo e secondo comma della legge regionale n. 23/1989, come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 53/1990, paiono violare l'art. 25, secondo comma della Costituzione incidendo esse sulla esclusiva potesta' punitiva dello Stato; l'art. 116 della Costituzione non disponendo la regione Friuli-Venezia Giulia di una potesta' legislativa esclusiva in materia di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 6 n. 3 dello statuto speciale di autonomia (legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1) ma di una mera potesta' integrativa ed attuativa, nonche' l'art. 3 della Costituzione discrimando favorevolmente e seppur in via temporanea i produttori di rifiuti tossici e nocivi operanti nell'ambito regionale rispetto a tutti gli altri che esercitano tale attivita' sul territorio nazionale; Ritenuta altresi' la rilevanza in fatto della questione intesa quale "semplice applicabilita' nel giudizio a quo della legge di cui si contesta la legittimita'" (Corte costituzionale n. 344/1990), poiche' dalla sua supposta vigenza ne discenderebbe l'assoluta infondatezza della notizia di reato con la conseguente necessita' di un'archiviazione del procedimento per tale ragione, avendo Battel Silvano e Sandro proseguito, in modo apparentemente legittimo, l'attivita' di ammasso temporaneo di batterie esauste a seguito della tempestiva presentazione della domanda di autorizzazione per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, e non essendo comunque ancora decorso, alla data di accertamento del fatto, il termine ultimo consentito del 30 aprile 1991; mentre altrettanto non potrebbe concludersi ove si accertasse la non conformita' delle norme regionali al dettato costituzionale, cio' che si rifletterebbe nei motivi della archiviazione, pur non potendosi peraltro sanzionare o rimproverare la condotta dei soggetti sottoposti ad indagine (Corte costituzionale n. 124/1990; n. 148/1983);