IL PRETORE
    Visti  gli  atti  relativi  al  procedimento  penale  a  carico di
 Martinelli Furio per il delitto di cui all'art. 589, primo e  secondo
 comma, del c.p.;
    Udite le eccezioni di non costituzionalita' sollevate dalla difesa
 delle  costituite  parti  civili Lori Elvira vedova Fiorani e Fiorani
 Giulia e da quella del predetto imputato;
    Sentito il p.m.;
    Ritenuto che risulta agli atti come la parte lesa Fiorani  Giulia,
 sia  stata  resa  edotta,  mediante citazione notificata il 13 giugno
 1991,  della  fissazione  del  dibattimento  concernente   l'omicidio
 colposo, come da rubrica, del di lui padre, per il seguente 21 giugno
 1991;
      che  la  stessa  provvedeva  a  depositare,  assieme alla di lui
 madre, in cancelleria atto di costituzione di parte civile in data 15
 giugno 1991,  contestualmente  chiedendo  decreto  di  citazione  dei
 responsabili civili;
      che  all'odierno  giudizio  le  predette, reiterando, per quanto
 potesse  occorrere,  l'avvenuta  costituzione,  mediante  altro  atto
 depositato  in  udienza,  che  depositavano  a  mezzo  del difensore,
 originale   di   notifica   ai    responsabili    civili    rilevando
 l'impossibilita'    pratica    di    procedere   alla   tempestivita'
 dell'adempimento, anche a fronte della genericita' del termine di cui
 alla norma;
      che, pertanto,  il  difensore  delle  suddette  instava  per  la
 dichiarazione   di   non  manifesta  infondatezza  dell'eccezione  di
 incostituzionalita' della norma  che  limita  a  soli  cinque  giorni
 precedenti   l'udienza  dibattimentale  la  citazione  della  persona
 offesa, anche per cio' che concerne la ritualita' della  chiamata  in
 giudizio  del  responsabile  civile,  il  tutto per contrasto con gli
 artt. 3 e 24 della Carta costituzionale;
      che la difesa del responsabile civile -  ditta  linea  4  cucine
 componibili - si costituiva in giudizio eccependo l'invalidita' della
 relativa chiamata in quanto effettuata prima della notifica dell'atto
 di  costituzione di parte civile, ed eccependo la incostituzionalita'
 della norma del c.p.p. che non determina un congruo  termine  per  la
 chiamata  in giudizio di detto responsabile vanificando, di fatto, il
 diritto a difesa dello stesso, con violazione  delle  predette  norme
 della Costituzione;
    Considerato  che  dette  eccezioni sono gradatamente rilevanti per
 questo giudizio, in quanto precludenti la  possibilita'  della  parte
 civile  di  svolgere  la  propria attivita' e, conseguenzialmente, la
 possibilita' difensiva del responsabile  civile,  una  volta  che  ne
 fosse dichiarata valida la citazione;
      che  l'art. 558, secondo comma, del c.p.p. prevede quale termine
 ultimo per la citazione della persona offesa quello di cinque  giorni
 precedenti al dibattimento;
      che,  altresi',  l'art.  142  disp.  att. del c.p.p. impone alle
 parti di  citare  i  testi  nel  termine  di  giorni  tre  precedenti
 l'udienza;
      che   l'art.   178,   secondo  comma,  del  c.p.p.  dispone  per
 l'efficacia della costituzione di parte civile verso le  altre  parti
 la notifica alle stesse di tale atto;
      che   l'art.   83  del  c.p.p.  dispone  come  la  chiamata  del
 responsabile civile possa  essere  operata  dalla  parte  civile,  da
 intendersi  necessariamente  costituita,  mentre  il comma quinto del
 medesimo articolo sancisce la nullita' della chiamata stessa  qualora
 il   responsabile  civile  non  sia  stato  posto  in  condizione  di
 esercitare i propri diritti;
    Considerato inoltre che all'imputato  nel  giudizio  pretorile  e'
 riservato  un  termine di notifica minimo di 45 giorni dal decreto di
 citazione;
      che risulta violato non solo il  principio  di  pari  condizione
 della parte civile con l'imputato stesso essendo alla prima riservato
 l'esiguo  termine  di cinque giorni, ma che lo stesso e' vanificante,
 di fatto, di quello menzionato e previsto dall'art. 142  disp.  att.,
 con lesione del diritto di difesa costituzionalmente previsto;
      che,  inoltre, la genericita' del termine di cui al citato comma
 quinto dell'art. 83 del c.p.p. puo' anch'esso ledere il diritto  alla
 difesa del responsabile civile, per il quale valgono tutte le sin qui
 svolte rilevazioni;
      che,  altresi',  impone  il giudicante, in assenza di un termine
 specifico  di   valutare   arbitrariamente   l'effettiva   potenziale
 esplicazione delle facolta' difensiva di tale parte;