IL PRETORE Visti gli atti relativi al procedimento penale a carico di Martinelli Furio per il delitto di cui all'art. 589, primo e secondo comma, del c.p.; Udite le eccezioni di non costituzionalita' sollevate dalla difesa delle costituite parti civili Lori Elvira vedova Fiorani e Fiorani Giulia e da quella del predetto imputato; Sentito il p.m.; Ritenuto che risulta agli atti come la parte lesa Fiorani Giulia, sia stata resa edotta, mediante citazione notificata il 13 giugno 1991, della fissazione del dibattimento concernente l'omicidio colposo, come da rubrica, del di lui padre, per il seguente 21 giugno 1991; che la stessa provvedeva a depositare, assieme alla di lui madre, in cancelleria atto di costituzione di parte civile in data 15 giugno 1991, contestualmente chiedendo decreto di citazione dei responsabili civili; che all'odierno giudizio le predette, reiterando, per quanto potesse occorrere, l'avvenuta costituzione, mediante altro atto depositato in udienza, che depositavano a mezzo del difensore, originale di notifica ai responsabili civili rilevando l'impossibilita' pratica di procedere alla tempestivita' dell'adempimento, anche a fronte della genericita' del termine di cui alla norma; che, pertanto, il difensore delle suddette instava per la dichiarazione di non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalita' della norma che limita a soli cinque giorni precedenti l'udienza dibattimentale la citazione della persona offesa, anche per cio' che concerne la ritualita' della chiamata in giudizio del responsabile civile, il tutto per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale; che la difesa del responsabile civile - ditta linea 4 cucine componibili - si costituiva in giudizio eccependo l'invalidita' della relativa chiamata in quanto effettuata prima della notifica dell'atto di costituzione di parte civile, ed eccependo la incostituzionalita' della norma del c.p.p. che non determina un congruo termine per la chiamata in giudizio di detto responsabile vanificando, di fatto, il diritto a difesa dello stesso, con violazione delle predette norme della Costituzione; Considerato che dette eccezioni sono gradatamente rilevanti per questo giudizio, in quanto precludenti la possibilita' della parte civile di svolgere la propria attivita' e, conseguenzialmente, la possibilita' difensiva del responsabile civile, una volta che ne fosse dichiarata valida la citazione; che l'art. 558, secondo comma, del c.p.p. prevede quale termine ultimo per la citazione della persona offesa quello di cinque giorni precedenti al dibattimento; che, altresi', l'art. 142 disp. att. del c.p.p. impone alle parti di citare i testi nel termine di giorni tre precedenti l'udienza; che l'art. 178, secondo comma, del c.p.p. dispone per l'efficacia della costituzione di parte civile verso le altre parti la notifica alle stesse di tale atto; che l'art. 83 del c.p.p. dispone come la chiamata del responsabile civile possa essere operata dalla parte civile, da intendersi necessariamente costituita, mentre il comma quinto del medesimo articolo sancisce la nullita' della chiamata stessa qualora il responsabile civile non sia stato posto in condizione di esercitare i propri diritti; Considerato inoltre che all'imputato nel giudizio pretorile e' riservato un termine di notifica minimo di 45 giorni dal decreto di citazione; che risulta violato non solo il principio di pari condizione della parte civile con l'imputato stesso essendo alla prima riservato l'esiguo termine di cinque giorni, ma che lo stesso e' vanificante, di fatto, di quello menzionato e previsto dall'art. 142 disp. att., con lesione del diritto di difesa costituzionalmente previsto; che, inoltre, la genericita' del termine di cui al citato comma quinto dell'art. 83 del c.p.p. puo' anch'esso ledere il diritto alla difesa del responsabile civile, per il quale valgono tutte le sin qui svolte rilevazioni; che, altresi', impone il giudicante, in assenza di un termine specifico di valutare arbitrariamente l'effettiva potenziale esplicazione delle facolta' difensiva di tale parte;