IL TRIBUNALE
    Nel procedimento penale n. 2640/91 r.g. a carico di Mazza  Franco,
 premesso  che  il  p.m.,  nell'udienza  del  3 giugno, ha ritualmente
 richiesto l'esame di  Forlino  Franco,  imputato  di  concorso  nello
 stesso  reato  di  tentato  omicidio  ascritto  a  Mazza  Franco,  in
 procedimento separato, essendo Forlino minore di eta';  il  mezzo  di
 prova  e' stato ammesso e, avendo nell'udienza del 21 giugno, Forlino
 rifiutato di sottoporsi all'esame, il  p.m.  ha  chiesto  la  lettura
 delle dichiarazioni da costui precedentemente rese al p.m.;
    Il  Tribunale  ha  rigettato  la  richiesta,  ostandovi l'espresso
 disposto dall'art. 513, secondo comma, del c.p.p.;
    Nell'udienza odierna, ribadendo la richiesta, il p.m. ha sollevato
 la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  513,  secondo
 comma,  del  c.p.p.  nella  parte  in cui non consente la lettura dei
 verbali delle dichiarazioni rese dalle persone indicate dall'art. 210
 del c.p.p. che siano comparse  ed  abbiano  rifiutato  di  sottoporsi
 all'esame, in riferimento agli artt. 3, 101 e 112 della costituzione;
    Sentito il difensore;
                             O S S E R V A
    La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513, secondo
 comma,  del  c.p.p.  nella  parte  in cui non consente la lettura dei
 verbali delle dichiarazioni rese dalle persone indicate dall'art. 210
 del c.p.p., che siano comparse ed  abbiano  rifiutato  di  sottoporsi
 all'esame,  ai  sensi  dell'art.  210,  quarto  comma, del c.p.p., e'
 rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3  e
 76 della Costituzione;
    E'   rilevante  poiche'  il  coimputato  Forlino  era  sicuramente
 presente ai fatti (esame del teste Vagni e dell'imputato Mazza) e  le
 sue  dichiarazioni  sono  sicuramente  utili per la ricostruzione dei
 fatti  stessi  e  la  valutazione  della  eventuale   responsabilita'
 dell'imputato  Mazza;  e  sarebbero acquisibilli se non vi ostasse il
 preciso disposto dell'art. 513, secondo comma, del c.p.p.;
    Non manifestamente  infondata  in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione;
    Invero,  in  caso  di coimputato in procedimento non separato, che
 rifiuti di sottoporsi all'esame, e' possibile dare lettura delle  sue
 dichiarazioni  ai  sensi  dell'art.  513,  primo  comma,  del c.p.p.,
 sicche', se Forlino fosse stato maggiorenne, ai sensi di tale  nomina
 sarebbe  stato  possibile  dare  lettura delle sue dichiarazioni, pur
 avendo egli rifiutato di sottoporsi  all'esame;  la  minore  eta'  di
 Forlino  ha determinato la separazione dei procedimenti, sicche' egli
 risulta ora imputato di un procedimento commesso ai  sensi  dell'art.
 12,  lett. a), del c.p.p.; la separazione dei procedimenti, del tutto
 accidentale, finisce per aver un rilievo sostanziale nel procedimento
 a carico di Mazza: situazioni analoghe (imputati dello  stesso  reato
 giudicati   separatamente   o  nello  stesso  procedimento)  ricevono
 trattamenti  irragionevolmente   diversi,   con   pregiudizio   della
 posizione  delle  parti,  pubblica  e  privata  per quel che concerne
 l'acquisizione della prova; e  non  e'  manifestamente  infondata  in
 relazione  all'art.  76  della Costituzione; l'ultima parte del n. 76
 dell'art. 2, legge 16 febbraio 1987, n.  81  (legge  delega)  prevede
 "una  specifica, diversa disciplina per gli atti assunti dal pubblico
 ministero di cui  e'  sopravvenuta  una  assoluta  impossibilita'  di
 ripetizione",  e l'art. 513, primo comma, del c.p.p. ha consentito la
 lettura delle dichiarazioni dell'imputato,  che  abbia  rifiutato  di
 sottoporsi  all'esame,  avendo  ritenuto  il legislatore delegato che
 tale  rifiuto  equivalesse  ad   una   assoluta   impossibilita'   di
 ripetizione  della  prova,  al  pari  della contumacia o dell'assenza
 dell'imputato;
    In assenza di una specifica  distinzione  nel  criterio  direttivo
 della  legge  delega e rilevato che lo stesso legislatore delegato ha
 equiparato, nell'art. 192, terzo comma, del c.p.p., le  dichiarazioni
 rese  dal  coimputato  del medesimo reato e da persone imputate in un
 procedimento commesso, ai fini della valutazione della prova, non  si
 giustifica  la  diversita'  di  acquisizione  di  tali  dichiarazioni
 precedentemente rese, sancita nei commi primo e secondo dell'art. 513
 del c.p.p., diversita' che configura un vero  e  proprio  eccesso  di
 delega;