Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della regione Sicilia, in persona del suo presidente in carica, per conflitto di attribuzione occasionato da nota 31 dicembre 1990, n. 8588, dell'assessore ai trasporti, non pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana e solo recentemente conosciuta (deliberazione 26 luglio 1991 del Consiglio dei Ministri). La legge 6 giugno 1974, n. 298, nel corso degli anni modificata in piu' disposizioni (recentemente con il d.-l. 6 febbraio 1987, n. 16, conv. nella legge 30 marzo 1987, n. 132), ha istituito "presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile" l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, ed a riservato l'attivita' dell'autotrasporto agli iscritti all'albo prevedendo persino la repressione penale dell'esercizio abusivo di detta attivita'. Il contributo di che trattasi, previsto dall'art. 63 della citata legge n. 298/1974, e' espressamente finalizzato a "far fronte alle spese" occorrenti per la formazione e tenuta dell'albo, ossia per lo svolgimento delle attivita' amministrative (iscrizioni, cancellazioni, etc.) e per l'articolato apparato all'uopo organizzato. Di tale apparato fanno parte, tra l'altro, un comitato centrale di 25 componenti, uno dei quali in rappresentanza delle regioni a statuto speciale. I comitati regionali e quelli provinciali sono stati costituiti "presso" rispettivamente le direzioni compartimentali della motorizzazione civile (nelle regioni a statuto speciale) e agli uffici provinciali della motorizzazione civile. In Sicilia la direzione compartimentale e gli uffici provinciali sono entrati a far parte integrante della organizzazione amministrativa della regione con il d.P.R. 6 agosto 1981, n. 485 (recante norme di attuazione dello statuto); peraltro lo stesso d.P.R. dispone che "per l'esercizio delle attribuzioni degli uffici elencati non trasferiti alla regione siciliana a norma del presente decreto lo Stato continua ad avvalersi degli uffici medesimi". Sicche', dal trasferimento degli uffici in questione non puo' desumersi anche un trasferimento di tutte le funzioni amministrative da essi esercitate; e tanto meno puo' desumersi il trasferimento di funzioni esercitate da comitati costituiti "presso" di essi. In ordine al riparto delle funzioni tra Stato e regione Sicilia l'art. 17, lett. a), dello statuto parla di "trasporti regionali di qualsiasi genere", espressione questa ripresa dall'art. 1 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 (prima e dopo la rettifica ad esso apportata dal citato d.P.R. del 1981). Come noto piu' controversie costituzionali si sono avute sulla distinzione tra trasporti regionali e non regionali; e, con riguardo ai servizi pubblici di trasporto, l'art. 4, primo comma, della citata normativa di attuazione considera regionali quelli "che si svolgono esclusivamente nell'ambito della regione". Con d.P.R. 15 gennaio 1986, n. 50, sono state emanate norme di attuazione per il trasferimento alla regione del personale degli uffici trasferiti; neppure cio' influisce sul riparto delle funzioni. Cio' permesso, deve ritenersi spettare allo Stato la tenuta dell'albo di che trattasi, "nazionale" ancorche' formato da un "insieme" di albi provinciali. La disciplina introdotta dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, si ricollega alla normativa comunitaria di cui alla direttiva 74/561/CEE del Consiglio (modificata dalla direttiva 89/438/CEE, recepita con d.m. 15 maggio 1991, n. 198, del Ministero dei trasporti) sullo "accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nei settori dei trasporti nazionali ed internazionali", nonche' ad accordi internazionali operanti anche in ambiti extra-CEE. Non pare quindi possa parlarsi di una disciplina concernente soltanto i trasporti regionali. Del resto, la circolare assessoriale 31 dicembre 1990 citata ritaglia la platea contributiva avendo riguardo non all'ambito "esclusivamente regionale" dell'attivita' svolta dagli autotrasportatori ma al loro essere "residenti o aventi sede nel territorio dell'isola". D'altro canto, l'art. 63 menzionato non prevede provvedimenti regionali per la determinazione della "misura del contributo", e neppur prevede riscossione ad opera di regioni a statuto speciale. Il che e' confermato dall'art. 5, lett. a), della legge 4 agosto 1984, n. 467. Il carattere statale della funzione e' ulteriormente evidenziato dalla esistenza e dalla attivita' del comitato centrale, nonche' dalla recente normativa tributaria a favore dell'autotrasporto (art. 13 del d.-l. 27 aprile 1990, n. 90, conv. nella legge 26 giugno 1990, n. 165, modificato con d.-l. 15 settembre 1990, n. 261, conv. nella legge 12 novembre 1990, n. 331, e poi con d.-l. 7 febbraio 1991, n. 36). E' comunque evidente che la avocazione dei contributi unilateralmente disposta con circolare assessoriale e' di per se' non legittima, e contrasta con lo statuto speciale (tra l'altro, con il citato art. 17). Ed inoltre occorre considerare la posizione degli operatori economici, ai quali sono indicate dallo Stato con d.m. 26 agosto 1977 (in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 277 dell'11 ottobre 1977) e con provvedimenti successivi (da ultimo d.m. 26 ottobre 1990) misure dei contributi e modalita' dei pagamenti, ed e' invece indicata dalla regione Sicilia con la nota occasione del conflitto una diversa modalita' di pagamento (ad un diverso soggetto impositore). Per il che non puo' eslcudersi che molti operatori, nell'incertezza, non abbiano versato affatto il contributo di che trattasi. E' appena il caso di rammentare che l'anzidetto art. 5, lett. a), della legge 4 agosto 1984, n. 467, ha disposto la devoluzione di parte (pervero modesta) del gettito alla dotazione del Fondo previsto dalla legge stessa.