IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Provvedendo in camera di consiglio sulla richiesta di proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari, proposta dal pubblico ministero nel procedimento n. 389/91 g.i.p., instaurato nei confronti di D'Aria Damiano + 6 ed iscritto nel registro delle notizie di reato in data 24 settembre 1990; Constatato che trattasi di procedimento per il quale, come indicato anche dal requirente, alla data del 24 marzo 1991 e' scaduto il termine previsto dall'art. 553 del c.p.p. (rectius, dall'art. 405.2 del c.p.p.: art. 2 del d.lgs. 22 giugno 1990, n. 161); Rilevato: che pur se la richiesta e' stata depositata in cancelleria il 22 marzo 1991, la stessa e' stata, a cura del pubblico ministero, notificata alle persone sottoposte alle indagini, per l'eventuale presentazione di memorie (art. 406.3 del c.p.p.), in data successiva a quella di scadenza del termine di cui sopra; che ancor dopo e', quindi, pervenuta in questo ufficio la documentazione a comprova della citata, avvenuta notificazione; Considerato che, nella specie, il giudicante non e' percio', stato messo in condizione di delibere sulla richiesta ".. .. ..prima della scadenza.. .. .." del termine, giusta quanto testualmente stabilito dall'art. 406.1 del c.p.p. (norma richiamata nel giudizio dinanzi al pretore, cosi' come quella dell'art. 406.3 c.p.p., dall'art. 553.2 del c.p.p.); Ritenuto: a) che la accennata situazione, a tenore di tale disposto, comporta l'inibizione di legge a che l'ufficio, nel caso all'esame, provveda sulla richiesta del pubblico ministero di proroga delle indagini "dopo" la scadenza in discussione, e, conseguentemente, verifichi la sussistenza d'una "giusta causa" per ".. .. ..prorogare il termine previsto dall'art. 405.. .. .." (art. 406.1 del c.p.p.); b) che siffatta testuale previsione normativa, non solo non e' suscettibile di interpretazione diversa da quella letterale, ma che, anzi, quest'ultima e' avvalorata: ba) dalla lettura del comma secondo del ripetuto art. 406 del c.p.p. (ove e' fatto espresso riferimento, nel caso di richiesta di "ulteriori proroghe" rispetto alla prima, alla possibilita' che esse debbano essere autorizzate ".. .. ..prima della scadenza del termine prorogato.. .. .."); bb) dalla considerazione che, nella particolare ipotesi che ".. .. ..nel corso delle indagini preliminari.. .. .." la protrazione del termine si renda necessaria al fine di procedere ad incidente probatorio: (art. 392.1 del c.p.p.): bb1) la relativa richiesta (che, pure in questo caso, va notificata (anche) a coloro ".. .. .. nei confronti dei quali si pro- cede per i fatti oggetto della prova.. .. .." (art. 393.1, lett. b), del c.p.p.), perche' abbiano modo di dedurre sulla ".. .. ..ammissibilita' e fondatezza.. .. .." di essa: art. 396.1 del c.p.p.), deve essere presentata ".. .. ..comunque in tempo sufficiente per l'assunzione della prova prima della scadenza dei.. .. ..termini.. .. .." (art. 393.1 del c.p.p.); bb2) il giudice, ".. .. ..quando accerta che la richiesta non avrebbe potuto esser formulata anteriormente.. .. .." concede, con decreto motivato, una proroga del termine che stia per scadere (art. 393.4, secondo inciso, del c.p.p.), e ".. .. ..nello stesso modo.. .. ..provvede se il termine per le indagini preliminari scade durante l'esecuzione dell'incidente probatorio.. .. .." (art. 393.4, terzo inciso, del c.p.p.); c) che, quindi, al decidente non sembrerebbe restar altro da fare che declinare la richiesta in questione, restituire al requirente gli atti e fissargli il termine massimo di dieci giorni entro il quale formulare le proprie richieste (art. 406.7 del c.p.p.); Considerato che la prospettata, ineludibile soluzione interpretativa, con le conseguenze che ne derivano, pur se formalmente corretta ed ossequiosa del dettato normativo, e', ad opinione del decidente, confliggente con il precetto costituzionale, in quanto: la ragionevolezza della duplice esigenza a cui corrispondono i limiti cronologici della fase delle indagini preliminari (individuata da autorevole dottrina nella necessaria sia di imprimere tempestivita' alle investigazioni, che di contenere in una misura prefissata il pregiudizio che la condizione di indagato comporta per la persona) non puo' e non deve necessariamente implicare che in detti limiti debba anche svolgersi l'attivita' del requirente finalizzata alla partecipazione all'indagato della propria esigenza di ampliare la durata della fase delle investigazioni, specie se si consideri l'imprevedibilita' dei tempi che tale attivita' puo' richiedere, in relazione sia alle possibili difficolta' di reperimento dei destinatari della notifica della richiesta, sia alla contingenza che si tratti di una pluralita' non indifferente di soggetti; non e' ammissibile, pertanto: a) che venga in tal modo accollato al requirente l'onere di formulare, in ogni procedimento e con istituzionalizzata pessimistica perspicacia, una prognosi sull'eventualita' che i termini ordinari possano, alla fine, non essergli bastevoli per espletare una idonea e sufficiente attivita' d'indagine, e cio' prima ancora, e nell'imprevedibilita' dell'ipotesi, che si verifichi in concreto una siffatta esigenza; b) che egli sia di fatto obbligato non solo a provvedere a tutelarsi, richiedendo la proroga, con un anticipo la cui congruita' sia subordinata, in modo assolutamente aleatorio, ai tempi dell'attivita' di notifica, ma anche a "scoprirsi", ossia a svelare, prima del necessario (come si evince, argomentando a contrariis dalla lettura dell'art. 369 del c.p.p.), l'esistenza delle investigazioni nei confronti dell'indagato; ne' e' ammissibile che, nel caso in cui l'esigenza di svolgimento di determinate investigazioni sopravvenga in un momento prossimo alla scadenza del periodo normalmente destinato alla fase delle indagini preliminari, venga precluso al pubblico ministero di dare a quelle svolgimento sol perche', pur avendo provveduto a depositare nella cancelleria del giudice richiesta di proroga in quei termini, non gli sia stato possibile provvedere, nello stesso ambito temporale, alle ulteriori attivita', impostegli dalla legge, di notifica della medesima richiesta all'indagato; Ritenuto, in sostanza ed alla stregua di quanto esposto, che il principio costituzionale di obbligatorieta' dell'azione penale (art. 112 della Costituzione), nel caso in cui la su accennata e necessitata interpretazione trovasse applicazione, verrebbe ad essere - in maniera non palesemente infondata - fortemente vulnerato dal combinato disposto degli artt. 553 e 406 del codice di rito penale, dovendo ritenersi probabile che il requirente, una volta preso atto di non esser stato autorizzato, per via della mancata proroga, ad espletare ulteriori attivita' investigative necessarie ed indispensabili, ed, anzi, d'esser tenuto, pur in mancanza di quelle, a presentare le proprie richieste conclusive, si senta costretto, per via della pochezza del materiale raccolto a sostegno all'impostazione accusatoria (art. 125 della disp. att. del c.p.p.), a postulare l'archiviazione, ossia a porre in essere quella che nel nuovo codice di rito e', senza dubbio, (artt. 50, 405.1 del c.p.p.) l'alternativa (rectius, la negazione) dell'esercizio dell'azione penale; Preso atto che il presente giudizio non puo' esser definito indipendentemente dalla risoluzione, da parte del giudice delle leggi, della esposta questione di legittimita' costituzionale: invero, la sola declaratoria d'incostituzionalita' delle norme indi- cate consentirebbe al decidente di prender in considerazione la richiesta del requirente e di valutare se sia o meno necessario concedere la proroga in questione;