IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Provvedendo in camera di consiglio sulla richiesta di proroga  del
 termine  per  il  compimento delle indagini preliminari, proposta dal
 pubblico ministero nel procedimento n. 389/91 g.i.p., instaurato  nei
 confronti  di  D'Aria  Damiano  +  6  ed  iscritto nel registro delle
 notizie di reato in data 24 settembre 1990;
    Constatato  che  trattasi  di  procedimento  per  il  quale,  come
 indicato anche dal requirente, alla data del 24 marzo 1991 e' scaduto
 il  termine  previsto  dall'art.  553  del c.p.p. (rectius, dall'art.
 405.2 del c.p.p.: art. 2 del d.lgs. 22 giugno 1990, n. 161);
    Rilevato:
      che pur se la richiesta e' stata depositata in cancelleria il 22
 marzo 1991, la stessa  e'  stata,  a  cura  del  pubblico  ministero,
 notificata  alle  persone  sottoposte  alle indagini, per l'eventuale
 presentazione di memorie (art. 406.3 del c.p.p.), in data  successiva
 a quella di scadenza del termine di cui sopra;
      che  ancor  dopo  e',  quindi,  pervenuta  in  questo ufficio la
 documentazione a comprova della citata, avvenuta notificazione;
    Considerato che, nella specie, il giudicante non e' percio', stato
 messo in condizione di delibere sulla richiesta ".. .. ..prima  della
 scadenza..  ..  .." del termine, giusta quanto testualmente stabilito
 dall'art. 406.1 del c.p.p. (norma richiamata nel giudizio dinanzi  al
 pretore,  cosi'  come  quella dell'art. 406.3 c.p.p., dall'art. 553.2
 del c.p.p.);
    Ritenuto:
       a) che la accennata situazione,  a  tenore  di  tale  disposto,
 comporta  l'inibizione  di legge a che l'ufficio, nel caso all'esame,
 provveda sulla richiesta del  pubblico  ministero  di  proroga  delle
 indagini  "dopo"  la  scadenza  in  discussione, e, conseguentemente,
 verifichi la sussistenza d'una "giusta causa" per ".. ..  ..prorogare
 il termine previsto dall'art. 405.. .. .." (art. 406.1 del c.p.p.);
       b)  che siffatta testuale previsione normativa, non solo non e'
 suscettibile di interpretazione diversa da quella letterale, ma  che,
 anzi, quest'ultima e' avvalorata:
        ba)  dalla lettura del comma secondo del ripetuto art. 406 del
 c.p.p. (ove e' fatto espresso riferimento, nel caso di  richiesta  di
 "ulteriori  proroghe" rispetto alla prima, alla possibilita' che esse
 debbano essere autorizzate ".. .. ..prima della scadenza del  termine
 prorogato.. .. ..");
        bb)  dalla  considerazione  che, nella particolare ipotesi che
 ".. .. ..nel corso delle indagini preliminari.. .. .." la protrazione
 del termine si renda necessaria al fine  di  procedere  ad  incidente
 probatorio: (art. 392.1 del c.p.p.):
        bb1)  la  relativa  richiesta  (che,  pure  in questo caso, va
 notificata (anche) a coloro ".. .. .. nei confronti dei quali si pro-
 cede per i fatti oggetto della prova.. .. .." (art. 393.1, lett.  b),
 del   c.p.p.),   perche'   abbiano  modo  di  dedurre  sulla  "..  ..
 ..ammissibilita' e fondatezza..  ..  .."  di  essa:  art.  396.1  del
 c.p.p.),   deve   essere   presentata  "..  ..  ..comunque  in  tempo
 sufficiente per l'assunzione della prova prima della  scadenza  dei..
 .. ..termini.. .. .."  (art. 393.1 del c.p.p.);
        bb2)  il giudice, ".. .. ..quando accerta che la richiesta non
 avrebbe potuto esser formulata anteriormente.. ..  .."  concede,  con
 decreto  motivato, una proroga del termine che stia per scadere (art.
 393.4, secondo inciso, del c.p.p.), e ".. .. ..nello stesso modo.. ..
 ..provvede se il termine per le indagini  preliminari  scade  durante
 l'esecuzione  dell'incidente  probatorio..  .. .." (art. 393.4, terzo
 inciso, del c.p.p.);
       c) che, quindi, al decidente non sembrerebbe  restar  altro  da
 fare   che   declinare  la  richiesta  in  questione,  restituire  al
 requirente gli atti e fissargli il termine massimo  di  dieci  giorni
 entro  il  quale  formulare  le  proprie  richieste  (art.  406.7 del
 c.p.p.);
    Considerato   che   la    prospettata,    ineludibile    soluzione
 interpretativa,   con   le   conseguenze  che  ne  derivano,  pur  se
 formalmente corretta ed ossequiosa  del  dettato  normativo,  e',  ad
 opinione  del decidente, confliggente con il precetto costituzionale,
 in quanto:
      la  ragionevolezza  della duplice esigenza a cui corrispondono i
 limiti cronologici della fase delle indagini preliminari (individuata
 da  autorevole   dottrina   nella   necessaria   sia   di   imprimere
 tempestivita'  alle  investigazioni,  che  di contenere in una misura
 prefissata il pregiudizio che la condizione di indagato comporta  per
 la  persona)  non  puo'  e  non deve necessariamente implicare che in
 detti  limiti  debba  anche  svolgersi  l'attivita'  del   requirente
 finalizzata  alla  partecipazione all'indagato della propria esigenza
 di ampliare la durata della fase delle investigazioni, specie  se  si
 consideri  l'imprevedibilita'  dei  tempi  che  tale  attivita'  puo'
 richiedere,  in  relazione  sia   alle   possibili   difficolta'   di
 reperimento  dei destinatari della notifica della richiesta, sia alla
 contingenza che si tratti  di  una  pluralita'  non  indifferente  di
 soggetti;
      non e' ammissibile, pertanto:
        a)  che  venga  in tal modo accollato al requirente l'onere di
 formulare, in ogni procedimento e con istituzionalizzata pessimistica
 perspicacia, una prognosi sull'eventualita' che  i  termini  ordinari
 possano, alla fine, non essergli bastevoli per espletare una idonea e
 sufficiente   attivita'   d'indagine,   e   cio'   prima   ancora,  e
 nell'imprevedibilita' dell'ipotesi, che si verifichi in concreto  una
 siffatta esigenza;
        b)  che  egli  sia  di fatto obbligato non solo a provvedere a
 tutelarsi, richiedendo la proroga, con un anticipo la cui  congruita'
 sia   subordinata,   in   modo   assolutamente  aleatorio,  ai  tempi
 dell'attivita' di notifica, ma anche a "scoprirsi", ossia a  svelare,
 prima del necessario (come si evince, argomentando a contrariis dalla
 lettura  dell'art.  369 del c.p.p.), l'esistenza delle investigazioni
 nei confronti dell'indagato;
      ne'  e'  ammissibile  che,  nel  caso  in  cui   l'esigenza   di
 svolgimento  di  determinate investigazioni sopravvenga in un momento
 prossimo alla scadenza del periodo normalmente  destinato  alla  fase
 delle  indagini  preliminari, venga precluso al pubblico ministero di
 dare a quelle  svolgimento  sol  perche',  pur  avendo  provveduto  a
 depositare nella cancelleria del giudice richiesta di proroga in quei
 termini,  non gli sia stato possibile provvedere, nello stesso ambito
 temporale, alle  ulteriori  attivita',  impostegli  dalla  legge,  di
 notifica della medesima richiesta all'indagato;
    Ritenuto,  in  sostanza  ed alla stregua di quanto esposto, che il
 principio costituzionale di obbligatorieta' dell'azione penale  (art.
 112   della  Costituzione),  nel  caso  in  cui  la  su  accennata  e
 necessitata interpretazione trovasse applicazione, verrebbe ad essere
 - in maniera non palesemente infondata  -  fortemente  vulnerato  dal
 combinato  disposto  degli artt. 553 e 406 del codice di rito penale,
 dovendo ritenersi probabile che il requirente, una volta  preso  atto
 di  non  esser  stato  autorizzato, per via della mancata proroga, ad
 espletare   ulteriori   attivita'   investigative    necessarie    ed
 indispensabili,  ed, anzi, d'esser tenuto, pur in mancanza di quelle,
 a presentare le proprie richieste conclusive, si senta costretto, per
 via della pochezza del materiale raccolto a sostegno all'impostazione
 accusatoria (art. 125 della  disp.  att.  del  c.p.p.),  a  postulare
 l'archiviazione,  ossia a porre in essere quella che nel nuovo codice
 di rito e', senza dubbio, (artt. 50, 405.1 del c.p.p.)  l'alternativa
 (rectius, la negazione) dell'esercizio dell'azione penale;
    Preso  atto  che  il  presente  giudizio  non  puo' esser definito
 indipendentemente dalla  risoluzione,  da  parte  del  giudice  delle
 leggi,   della  esposta  questione  di  legittimita'  costituzionale:
 invero, la sola declaratoria d'incostituzionalita' delle norme  indi-
 cate  consentirebbe  al  decidente  di  prender  in considerazione la
 richiesta del requirente e di  valutare  se  sia  o  meno  necessario
 concedere la proroga in questione;