IL PRETORE
    Letti gli atti;
                                OSSERVA
    Nella  specie  la  doglianza  e'  diretta  contro  la  regolarita'
 dell'apposizone della formula esecutiva e, quindi, contro la regolare
 formazione  del  Titolo  esecutivo  nella  parte  che  non attiene al
 contenuto del titolo stesso.
    Tale opposizione e' diretta specificamente anche contro tutti  gli
 atti  successivi  ed  e'  certamente da qualificarsi come opposizione
 agli atti  esecutivi  e,  quindi,  esperibili  anche  prima  che  sia
 iniziata l'esecuzione e addirittura prima della notifica del precetto
 che, dall'altra parte, risulta comunque essere stato notificato nelle
 more.
    Ai  sensi  dell'art.  617  del  c.p.c. la competenza e' rimessa al
 giudice dell'esecuzione e non puo' assumere rilievo alcuno che questi
 sia stato adito con ricorso invece che con  citazione  ai  sensi  del
 primo  comma dell'art. 617 del c.p.c. in quanto il contraddittorio si
 e' comunque perfezionato in forma piena  ed  ampia  (cfr.,  cass.  n.
 617/1974).
    Nel  merito  con l'opposizione si lamenta che la normativa vigente
 (non   suscettibile   di   diversa   interpretazione)   prevede   che
 l'esecutivita'  sul lodo arbitrale venga apposta dal pretore ai sensi
 dell'art. 825 del c.p.c. con decreto inaudita altera parte.
    Tale  sistema  poteva  essere  compatibile  con  l'art.  24  della
 Costituzione  e  quindi,  con  il  diritto  alla difesa nella vecchia
 formulazione dell'art. 825 del c.p.; che prevedeva  il  deposito  del
 lodo  da  parte  di  uno degli arbitri entro cinque giorni dalla data
 della sottoscrizione.
    Conseguentemente, seppure non in forma piena, la parte soccombente
 aveva una  concreta  possibilita'  di  opporsi  alla  emanazione  del
 decreto che conferisce al lodo efficacia di sentenza.
    Nella  nuova articolazione dell'art. 825 tale termine e' scomparso
 ed e' rimessa alle parti la scelta del momento in cui  depositare  il
 lodo nell'arco di tempo di un anno.
    Con  questo  anche  dal  punto di vista pratico ogni difesa appare
 impossibile.
    E' chiaro dunque, che in questo sistema, qualora non sia  prevista
 la  previa  convocazione  delle parti la possibilita' della difesa di
 far  valere  in  quella  sede  le  eccezione  di  cu  intende   farsi
 portatrice, sono pressocche' nulle.
    Ne'  si  puo' dire che il sindacato del giudice e' solo formale se
 e' vero che la dottrina e' portata a considerare il decreto del  pre-
 tore come un atto complesso, untutt'uno con il lodo arbitrale.
    E,  comunque,  il  lodo,  cosi' trasformato in sentenza almeno per
 quanto riguarda l'efficacia, e' il solo caso nel  nostro  ordinamento
 in  cui ad un atto formatosi fuori dal sistema viene data la forza di
 un provvedimento del giudice.
    Il decreto pertanto, assume una particolare influenza senza che su
 questo la parte soccombente  possa  interloquire  per  una  qualsiasi
 evenienza (si pensi al caso, prospettato dall'apponente, del deposito
 di un lodo falso).
    Per   rafforzare   maggiormente  non  solo  l'opportunita'  ma  la
 necessita' che l'exequatur segua ad  una  previa  comparizione  delle
 parti  e'  opportuno osservare che la norma prevede la possibiita' di
 impugnare il provvedimento negativo del pretore ma non il contrario.
    Appare   piu'   che   evidente    pertanto,    il    profilo    di
 incostituzionalita'  della  norma  richiamata  nella parte in cui non
 prevede l'obbligo da pare del giudice della previa convocazione delle
 parti, ed e' del tutto pacifica  la  rilevanza  della  questione  nel
 presente  giudizio  in  quanto strettamente legata alla decisione del
 merito dell'opposizione.
    Considerato, poi', l'evidente danno conseguente all'inizio e  alla
 prosecuzione  della  procedura di esecuzione, tanto che si e' provato
 ad eseguire in unico contesto tutti gli atti precedenti ed insieme il
 pignoramento, e'  indispensabile  che  medio  termine  resti  sospesa
 l'effficacia  del decreto con il quale e' stato apposto l'exquatur al
 lodo arbitrale e di tutti gli atti successivi.