IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza proc. pen. n. 12/90, r.g.n.r. proc. pen. n. 910/90 r.g.g.i.p. Oggetto: atti relativi alle indagini preliminari sul conto di: Di Pasquale Mario Giorgio, De Angelis Giuliana (irreperibile), Bergamasco Franco, come generalizzati in atti, imputati come in atti. Preso atto che nella concreta fattispecie con decreto ex art. 429 del nuovo c.p.p. e' stato disposto il rinvio a giudizio degli imputati (la De Angelis dichiarata irreperibile come da decreto del g.i.p. 9 gennaio 1991) stante la tassativita' dell'elenco degli atti di cui all'art. 431 del nuovo c.p.p. (fascicolo per il dibattimento formato dalla cancelleria secondo le prescrizioni del giudice); Poiche' il fascicolo e' ancora nella materiale disponibilita' di questa a.g.o. non essendo ancora stato trasmesso in sede dibattimentale e quindi questo g.i.p. e' pienamente legittimato a sollevare iussu iudicis (d'ufficio) questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 431 laddove non contempla fra gli atti eventualmente additivi da inserire nel detto fascicolo (ad uso dibattimento) il decreto di irreperibilita'; Stante la rilevanza della questione, non manifestatamente infondata, nell'ottica dell'accertamento della verita' materiale e della cognizione piena di giudizio riservata ovviamente anche al colleggio penale, stante il rischio nell'ipotesi contraria di interpretazione riduttiva e formalistica del 431, di disapplicazione dell'art. 112, secondo comma, della Costituzione "i giudici sono soggetti soltanto alla legge", in quanto, come gia' avvenuto in altre concrete fattispecie, il collegio penale dichiarerebbe molto probabilmente la nullita' del decreto di rinvio a giudizio perche' fra gli atti pervenuti nel fascicolo non figura il decreto di irreperibilita', ed il g.i.p. si troverebbe vincolato al rifacimento del meccanismo di cui agli artt. 416 e seguenti del nuovo c.c.p. in forza di erroneo provvedimento della sezione penale e non in forza di legge coinvolgendo se' stesso, il p.m. e la cancelleria in uno spreco-dispendio di energie processuali non in forza di legge ma in forza di meccanismo ultroneo extra legem; Poiche' tutto cio' si traduce in violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione dell'art. 97 della Costituzione sul buon andamento - efficienza organizzativa della p.a. - amministrazione della giustizia, da ultimo dell'art. 101, secondo comma, della legge fondamentale dello Stato; Poiche' tuttavia equivoca si appalesa l'interpretazione dell'art. 160, primo comma, del nuovo c.p.p. secondo cui il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice cessa di avere efficacia con il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o con quello che dispone il rinvio a giudizio nel senso che la norma non sembra individuare la chiara univoca competenza del giudice del dibattimento nella riemissione del decreto di irreperibilita', preceduto ovviamente da nuove ricerche ex art. 160, secondo comma come ogni decreto di irreperibilita', cio' in quanto, ad avviso dello scrivente, ogni competenza del g.i.p. cessa e con l'art. 429 o 425 (rinvio a giudizio o sentenza di non luogo a procedere e con l'art. 431 (prescrizioni alla cancelleria per la formazione del fascicolo per il dibattimento), da nessuna norma di legge esplicitamente risultando che suo ulteriore compito sia rinnovare il decreto di irreperibilita', incombente che spetta al giudice del dibattimento e che quindi ove ottemperato non conduce ad alcuna nullita' processuale, cio' tenendosi conto, comunque, che "Il decreto di irreperibilita' emesso ai fini del dibattimento conserva efficacia fino alla pronuncia della sentenza" (Cass. pen. sez. II, 12 ottobre 1983, n. 8207 - ud. 24 marzo 1983; conf. Cass. IV, 5 maggio 1977, rep. 1978, 847); Dovendosi interpretare il primo comma del 160 semplicemente nel senso che la norma trova il suo antecedente nell'art. 170, ultimo comma, dell'abrogato c.p.p. e nell'art. 3 del disp. att. legge 18 giugno 1955, n. 517, dettate con d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666; tenendo conto la nuova disciplina legislativa, come scritto in sede di relazione introduttiva al nuovo c.p.p., della differente struttura processuale quale emerge dal nuovo sistema in conseguenza dell'eliminazione della fase istruttoria; Poiche' lo stesso art. 159, primo comma parla di "notificazioni" e non di "notificazione", comprendendovi quindi anche il decreto di rinvio a giudizio ex art. 429 del c.p.p. emesso al termine dell'udienza preliminare ed il decreto che dispone il rinvio a giudizio in sede di giudizio immediato, cosi' come il secondo comma della cit. norma 159 sancisce che "Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide ad ogni effetto", ragion per cui ad es. il difensore che ha gia' ricevuto ai sensi del primo comma le notificazioni pre-udienza preliminare (compresa ovviamente quella del decreto di citazione che fissa l'udienza preliminare ex art. 416 e segg. del nuovo c.p.p.) e' abilitato, ad avviso dello Scrivente, anche a ricevere la notifica del decreto di rinvio a giudizio (cio' se non abbia presenziato all'udienza preliminare e se quindi sia stato sostituito da difensore d'ufficio ex art. 97 del nuovo c.p.p.) mentre e' gia' "notiziato" del rinvio se presenziando all'udienza abbia ascoltato la lettura del dispositivo e quindi cio' sembra confermare che non al g.i.p. bensi' al giudice del dibattimento competa il rinnovo del decreto di irreperibilita' altrimenti il g.i.p. sconfinerebbe in altro stadio (o fase processuale); Violando le norme, per la sua equivocita', gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione; Poiche' la materia troverebbe corretta soluzione tecnico-giuridica nella forma del conflitto di competenza (riguardo al quale l'art. 28, secondo comma, prima parte statuisce che "Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal primo comma") tuttavia inibito dallo stesso art. 28, secondo comma, ultima parte, che fa prevalere, nell'ipotesi di conflitto fra giudice della udienza preliminare (g.u.p.) e giudice del dibattimento, la decisione di quest'ultimo, il tutto in violazione degli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione assoggettando il primo giudice ad altra a.g. giudicante senza che egli possa minimamente interloquire e controdedurre al riguardo, apparendo ben incongruo che una decisione edottata nella pienezza del contraddittorio (come quella del giudice dell'udienza preliminare) debba comunque cedere il passo di fronte alla decisione del giudice dibattimentale;