IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha pronunciato la seguente ordinanza proc. pen. n. 12/90, r.g.n.r.
 proc. pen. n. 910/90 r.g.g.i.p.
    Oggetto: atti relativi alle indagini preliminari sul conto di:  Di
 Pasquale   Mario   Giorgio,   De   Angelis  Giuliana  (irreperibile),
 Bergamasco Franco, come generalizzati in atti, imputati come in atti.
    Preso atto che nella concreta fattispecie con decreto ex art.  429
 del  nuovo  c.p.p.  e'  stato  disposto  il  rinvio  a giudizio degli
 imputati (la De Angelis dichiarata irreperibile come da  decreto  del
 g.i.p.  9 gennaio 1991) stante la tassativita' dell'elenco degli atti
 di cui all'art. 431 del nuovo c.p.p. (fascicolo per  il  dibattimento
 formato dalla cancelleria secondo le prescrizioni del giudice);
    Poiche'  il  fascicolo e' ancora nella materiale disponibilita' di
 questa  a.g.o.  non  essendo   ancora   stato   trasmesso   in   sede
 dibattimentale  e  quindi  questo  g.i.p. e' pienamente legittimato a
 sollevare  iussu  iudicis  (d'ufficio)  questione   di   legittimita'
 costituzionale  relativa  all'art.  431 laddove non contempla fra gli
 atti eventualmente additivi da inserire nel detto fascicolo  (ad  uso
 dibattimento) il decreto di irreperibilita';
    Stante   la   rilevanza   della  questione,  non  manifestatamente
 infondata, nell'ottica dell'accertamento della  verita'  materiale  e
 della  cognizione  piena  di  giudizio  riservata ovviamente anche al
 colleggio  penale,  stante  il  rischio  nell'ipotesi  contraria   di
 interpretazione  riduttiva e formalistica del 431, di disapplicazione
 dell'art. 112, secondo comma,  della  Costituzione  "i  giudici  sono
 soggetti soltanto alla legge", in quanto, come gia' avvenuto in altre
 concrete   fattispecie,   il   collegio  penale  dichiarerebbe  molto
 probabilmente la nullita' del decreto di rinvio  a  giudizio  perche'
 fra  gli  atti  pervenuti  nel  fascicolo  non  figura  il decreto di
 irreperibilita', ed il g.i.p. si troverebbe vincolato al  rifacimento
 del  meccanismo  di cui agli artt. 416 e seguenti del nuovo c.c.p. in
 forza di erroneo provvedimento della sezione penale e non in forza di
 legge coinvolgendo se' stesso,  il  p.m.  e  la  cancelleria  in  uno
 spreco-dispendio  di  energie processuali non in forza di legge ma in
 forza di meccanismo ultroneo extra legem;
    Poiche' tutto cio' si traduce in violazione  degli  artt.  2  e  3
 della Costituzione dell'art. 97 della Costituzione sul buon andamento
 -   efficienza  organizzativa  della  p.a.  -  amministrazione  della
 giustizia, da  ultimo  dell'art.  101,  secondo  comma,  della  legge
 fondamentale dello Stato;
    Poiche'  tuttavia equivoca si appalesa l'interpretazione dell'art.
 160, primo  comma,  del  nuovo  c.p.p.  secondo  cui  il  decreto  di
 irreperibilita'  emesso  dal  giudice cessa di avere efficacia con il
 provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o  con  quello  che
 dispone  il  rinvio  a  giudizio  nel  senso  che la norma non sembra
 individuare la chiara univoca competenza del giudice del dibattimento
 nella  riemissione  del   decreto   di   irreperibilita',   preceduto
 ovviamente  da  nuove  ricerche  ex art. 160, secondo comma come ogni
 decreto  di  irreperibilita',  cio'  in  quanto,  ad   avviso   dello
 scrivente,  ogni  competenza  del g.i.p. cessa e con l'art. 429 o 425
 (rinvio a giudizio o sentenza di non luogo a procedere e  con  l'art.
 431  (prescrizioni  alla  cancelleria per la formazione del fascicolo
 per il  dibattimento),  da  nessuna  norma  di  legge  esplicitamente
 risultando  che  suo  ulteriore  compito  sia rinnovare il decreto di
 irreperibilita', incombente che spetta al giudice del dibattimento  e
 che   quindi   ove   ottemperato   non  conduce  ad  alcuna  nullita'
 processuale, cio' tenendosi  conto,  comunque,  che  "Il  decreto  di
 irreperibilita'  emesso  ai  fini del dibattimento conserva efficacia
 fino alla pronuncia della sentenza" (Cass. pen.  sez. II, 12  ottobre
 1983,  n.  8207  - ud. 24 marzo 1983; conf. Cass.  IV, 5 maggio 1977,
 rep. 1978, 847);
    Dovendosi interpretare il primo comma del  160  semplicemente  nel
 senso  che  la  norma  trova il suo antecedente nell'art. 170, ultimo
 comma, dell'abrogato c.p.p. e nell'art. 3 del  disp.  att.  legge  18
 giugno  1955,  n.  517,  dettate  con  d.P.R.  8 agosto 1955, n. 666;
 tenendo conto la nuova disciplina legislativa, come scritto  in  sede
 di relazione introduttiva al nuovo c.p.p., della differente struttura
 processuale   quale   emerge   dal   nuovo   sistema  in  conseguenza
 dell'eliminazione della fase istruttoria;
    Poiche' lo stesso art. 159, primo comma parla di "notificazioni" e
 non di "notificazione", comprendendovi quindi  anche  il  decreto  di
 rinvio   a  giudizio  ex  art.  429  del  c.p.p.  emesso  al  termine
 dell'udienza preliminare ed  il  decreto  che  dispone  il  rinvio  a
 giudizio  in  sede di giudizio immediato, cosi' come il secondo comma
 della cit. norma 159 sancisce  che  "Le  notificazioni  in  tal  modo
 eseguite  sono  valide  ad  ogni  effetto",  ragion per cui ad es. il
 difensore  che  ha  gia'  ricevuto  ai  sensi  del  primo  comma   le
 notificazioni pre-udienza preliminare (compresa ovviamente quella del
 decreto  di  citazione  che fissa l'udienza preliminare ex art. 416 e
 segg. del nuovo c.p.p.) e'  abilitato,  ad  avviso  dello  Scrivente,
 anche  a  ricevere la notifica del decreto di rinvio a giudizio (cio'
 se non abbia presenziato all'udienza  preliminare  e  se  quindi  sia
 stato  sostituito da difensore d'ufficio ex art. 97 del nuovo c.p.p.)
 mentre e' gia' "notiziato" del  rinvio  se  presenziando  all'udienza
 abbia  ascoltato  la  lettura  del  dispositivo  e quindi cio' sembra
 confermare che non al  g.i.p.  bensi'  al  giudice  del  dibattimento
 competa  il  rinnovo  del  decreto  di  irreperibilita' altrimenti il
 g.i.p. sconfinerebbe in altro stadio (o fase processuale);
    Violando le norme, per la sua equivocita', gli artt.  2,  3  e  97
 della Costituzione;
    Poiche' la materia troverebbe corretta soluzione tecnico-giuridica
 nella forma del conflitto di competenza (riguardo al quale l'art. 28,
 secondo  comma,  prima parte statuisce che "Le norme sui conflitti si
 applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal primo comma")
 tuttavia inibito dallo stesso art. 28, secondo comma,  ultima  parte,
 che fa prevalere, nell'ipotesi di conflitto fra giudice della udienza
 preliminare  (g.u.p.)  e  giudice  del  dibattimento, la decisione di
 quest'ultimo, il tutto in violazione degli artt.  2,  3,  97  e  101,
 secondo  comma,  della Costituzione assoggettando il primo giudice ad
 altra a.g. giudicante senza che egli possa minimamente interloquire e
 controdedurre al riguardo, apparendo ben incongruo che una  decisione
 edottata  nella pienezza del contraddittorio (come quella del giudice
 dell'udienza preliminare) debba comunque cedere il  passo  di  fronte
 alla decisione del giudice dibattimentale;