IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente  ordinanza  nella  causa  promossa  da:
 Soldaini  Claudia,  avv.  Pissarello nei confronti di: I.N.P.S., avv.
 Girotti.
                           PREMESSE IN FATTO
    Con ricorso depositato in cancelleria l'11 dicembre 1990  Soldaini
 Claudia, affermava di aver lavorato alle dipendenze della Siderexport
 S.p.a.  sino  al  29 dicembre 1989 allorche' il rapporto di lavoro si
 era risolto a seguito di accoglimento da  parte  dell'I.N.P.S.  della
 domanda  di  pensionamento  anticipato da lei presentata il 19 luglio
 1989, ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181.
    La ricorrente esponeva quindi che in base alla legge sopra  citata
 i   lavoratori  del  settore  siderurgico  dipendenti  delle  imprese
 elencate dalla legge stessa  in  possesso  di  determinati  requisiti
 contributi,   erano  ammessi  al  pensionamento  anticipato  dopo  il
 compimento del 50º anno di eta' purche' avessero  presentato  domanda
 nei   termini   previsti   ed   avevano   diritto  a  un  trattamento
 pensionistico calcolato sulla base  di  una  anzianita'  contributiva
 aumentata  di  un  periodo  compreso  fra  la data di risoluzione del
 rapporto e quello di compimento del 60º anno di eta' per gli uomini e
 il 55º per le donne.
    Secondo la ricorrente tale ultima disposizione,  nella  parte  che
 prevede   per   la   lavoratrice   un  accreditamento  di  anzianita'
 contributiva aggiuntiva minore di quello previsto per il  lavoratore,
 doveva  ritenersi  agrogato  per  contrasto con la convenzione di New
 York  del 19 dicembre 1979 e la direttiva Cee n. 79/7 del 19 dicembre
 1978 in tema di eliminazione  d'ogni  forma  di  discriminazione  nei
 confronti  della  donna  e  con i principi affermati in materia dalla
 Corte costituzionale con le sentenze n. 137, del  1986,  n.  498  del
 1988  e  n. 371 del 1989. Su questi presupposti la Soldaini sosteneva
 il proprio diritto a conseguire  la  stessa  anzianita'  contributiva
 sino  a  60  anni  prevista  per  il  lavoratore  e  prospettava, per
 l'ipotesi in  cui  il  Pretore  avesse  ritenuto  ancora  vigente  la
 distinzione  d'eta'  lavorativa tra uomo e donna prevista dall'art. 2
 della legge n. 181 del 1989, l'illeggittimita'  costituzionale  della
 norma per contrasto con gli articoli 3, 37 e 38 della Costituzione.
    L'Inps   si  costituiva  in  giudizio  e  resisteva  alle  domande
 eccependo che le sentenze della Corte costituzionale richiamate dalla
 ricorrente e in particolare la n.  371  del  1989  potessero  trovare
 applicazione  alla  fattispecie  disciplinate  dalla legge n. 181 del
 1989 in quanto dette sentenze  riguardavano  altre  norme  di  legge;
 all'udienza  dell'8  luglio  1991 il pretore si riservava di decidere
 sulla  eccezione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata   dalla
 ricorrente.
    Sciogliendo tale riserva svolge ora le seguenti:
                       CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
    Con sentenza n. 371 del 1989 la Corte costituzionale ha dichiarato
 illegittimo  il combinato disposto dell'art. 1 della legge n. 193 del
 1984 e 16 della legge n. 155 del 1981 nella parte in cui  riconosceva
 alla    lavoratrice    del    settore   siderurgico,   in   caso   di
 prepensionamento, l'accreditamento contributivo fino a 60 anni,  come
 al lavoratore per contrasto con gli articoli 3 primo comma e 37 primo
 comma della Costituzione.
    Il  decreto  legge  1º  aprile 1989, n. 120 convertito in legge 15
 maggio  1989   n.   181   (recante   "Misure   di   sostegno   e   di
 reindustrializzazione  in  attuazione  del piano di risanamento della
 siderurgia" ha  riproposto  all'art.  2,  secondo  comma,  la  stessa
 discriminazione  tra  lavoratrici  e lavoratori di cui alla normativa
 prima citata e gia' dichiarata  incostituzionale  prevedendo  che  il
 trattamento   di   pensione  dei  lavoratori  ammessi  a  fruire  del
 pensionamento anticipato ai sensi della stessa  legge  "e'  calcolato
 sulla base dell'anzianita' contributiva, aumentata di un periodo pari
 a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e
 quello  di  compimento  del  sessantesimo  anno di eta' se uomo e del
 cinquantacinquesimo anno di eta' se donna".
    La sentenza n. 37, del 1989 non puo'  pero'  estendersi  a  questa
 nuova norma in quanto limitata alle disposizioni allora impugnate.
    La  questione  sollevata  dalla ricorente e' dunque rilevante solo
 ove l'art. 2, secondo comma della  legge  n.  181  del  1989  venisse
 riconosciuto  incostituzionale  nel  senso  prospettato  essa avrebbe
 diritto a un ulteriore accredito contributivo di cinque anni.
    In ordine non manifesta infondatezza e' sufficiente ricordare  che
 la  Corte costituzionale nella gia' citata sentenza n. 37, del 1989 e
 nelle altre richiamate in narrativa e da ultimo nella sentenza n. 134
 del 1991, ha ripetutamente affermato il principio in  base  al  quale
 l'accreditamento  contributivo  deve  esser uguale nel massimo, per i
 lavoratori e per le lavoratrici.
    La  disparita'  reintrodotta  dalla norma piu' sopra citata non e'
 giustificata da specifici presupposti ed e' pertanto in contrasto con
 l'art.  3  primo  comma  della  Costituzione,  essa  e'  altresi'  in
 contrasto  con l'art. 37, primo comma della Costituzione perche' nega
 alla lavoratrice la possibilita' di conseguire  i  medesimi  benefici
 dell'uomo.