IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa da: Soldaini Claudia, avv. Pissarello nei confronti di: I.N.P.S., avv. Girotti. PREMESSE IN FATTO Con ricorso depositato in cancelleria l'11 dicembre 1990 Soldaini Claudia, affermava di aver lavorato alle dipendenze della Siderexport S.p.a. sino al 29 dicembre 1989 allorche' il rapporto di lavoro si era risolto a seguito di accoglimento da parte dell'I.N.P.S. della domanda di pensionamento anticipato da lei presentata il 19 luglio 1989, ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181. La ricorrente esponeva quindi che in base alla legge sopra citata i lavoratori del settore siderurgico dipendenti delle imprese elencate dalla legge stessa in possesso di determinati requisiti contributi, erano ammessi al pensionamento anticipato dopo il compimento del 50º anno di eta' purche' avessero presentato domanda nei termini previsti ed avevano diritto a un trattamento pensionistico calcolato sulla base di una anzianita' contributiva aumentata di un periodo compreso fra la data di risoluzione del rapporto e quello di compimento del 60º anno di eta' per gli uomini e il 55º per le donne. Secondo la ricorrente tale ultima disposizione, nella parte che prevede per la lavoratrice un accreditamento di anzianita' contributiva aggiuntiva minore di quello previsto per il lavoratore, doveva ritenersi agrogato per contrasto con la convenzione di New York del 19 dicembre 1979 e la direttiva Cee n. 79/7 del 19 dicembre 1978 in tema di eliminazione d'ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e con i principi affermati in materia dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 137, del 1986, n. 498 del 1988 e n. 371 del 1989. Su questi presupposti la Soldaini sosteneva il proprio diritto a conseguire la stessa anzianita' contributiva sino a 60 anni prevista per il lavoratore e prospettava, per l'ipotesi in cui il Pretore avesse ritenuto ancora vigente la distinzione d'eta' lavorativa tra uomo e donna prevista dall'art. 2 della legge n. 181 del 1989, l'illeggittimita' costituzionale della norma per contrasto con gli articoli 3, 37 e 38 della Costituzione. L'Inps si costituiva in giudizio e resisteva alle domande eccependo che le sentenze della Corte costituzionale richiamate dalla ricorrente e in particolare la n. 371 del 1989 potessero trovare applicazione alla fattispecie disciplinate dalla legge n. 181 del 1989 in quanto dette sentenze riguardavano altre norme di legge; all'udienza dell'8 luglio 1991 il pretore si riservava di decidere sulla eccezione di legittimita' costituzionale sollevata dalla ricorrente. Sciogliendo tale riserva svolge ora le seguenti: CONSIDERAZIONI IN DIRITTO Con sentenza n. 371 del 1989 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il combinato disposto dell'art. 1 della legge n. 193 del 1984 e 16 della legge n. 155 del 1981 nella parte in cui riconosceva alla lavoratrice del settore siderurgico, in caso di prepensionamento, l'accreditamento contributivo fino a 60 anni, come al lavoratore per contrasto con gli articoli 3 primo comma e 37 primo comma della Costituzione. Il decreto legge 1º aprile 1989, n. 120 convertito in legge 15 maggio 1989 n. 181 (recante "Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia" ha riproposto all'art. 2, secondo comma, la stessa discriminazione tra lavoratrici e lavoratori di cui alla normativa prima citata e gia' dichiarata incostituzionale prevedendo che il trattamento di pensione dei lavoratori ammessi a fruire del pensionamento anticipato ai sensi della stessa legge "e' calcolato sulla base dell'anzianita' contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quello di compimento del sessantesimo anno di eta' se uomo e del cinquantacinquesimo anno di eta' se donna". La sentenza n. 37, del 1989 non puo' pero' estendersi a questa nuova norma in quanto limitata alle disposizioni allora impugnate. La questione sollevata dalla ricorente e' dunque rilevante solo ove l'art. 2, secondo comma della legge n. 181 del 1989 venisse riconosciuto incostituzionale nel senso prospettato essa avrebbe diritto a un ulteriore accredito contributivo di cinque anni. In ordine non manifesta infondatezza e' sufficiente ricordare che la Corte costituzionale nella gia' citata sentenza n. 37, del 1989 e nelle altre richiamate in narrativa e da ultimo nella sentenza n. 134 del 1991, ha ripetutamente affermato il principio in base al quale l'accreditamento contributivo deve esser uguale nel massimo, per i lavoratori e per le lavoratrici. La disparita' reintrodotta dalla norma piu' sopra citata non e' giustificata da specifici presupposti ed e' pertanto in contrasto con l'art. 3 primo comma della Costituzione, essa e' altresi' in contrasto con l'art. 37, primo comma della Costituzione perche' nega alla lavoratrice la possibilita' di conseguire i medesimi benefici dell'uomo.