IL PRETORE
    Visti   gli  atti,  sciogliendo  la  riserva,  considerato  che  i
 ricorrenti, titolari di pensioni di vecchiaia I.N.P.S. con decorrenza
 successiva al 1º gennaio 1985, chiedono in principalita' la  condanna
 dell'I.N.P.S. alla liquidazione delle pensioni sulla base delle medie
 retributive   effettivamente  percepite  nell'ultimo  quinquennio  di
 servizio, mentre le pensioni sono state  calcolate  dall'I.N.P.S.  in
 rapporto  ai massimali annui in vigore al momento della liquidazione,
 inferiori alle retribuzioni  effettive  annue;  nonche'  la  condanna
 dell'I.N.P.S. al pagamento delle differenze e accessori conseguenti;
    Considerato  che  i  ricorrenti,  in  via subordinata, chiedono la
 liquidazione della  pensione  sulla  base  dei  massimali  introdotti
 successivamente al loro collocamento in pensione;
    Considerato  che,  in  ulteriore  subordine, i ricorrenti chiedono
 accertarsi il diritto dal 1º gennaio  1988  al  computo,  secondo  le
 aliquote  di  cui  alla  tabella allegata all'art. 21, secondo comma,
 della legge n. 67/1968, delle retribuzioni eccedenti i limiti massimi
 della retribuzione non pensionabile,  previa  rivalutazione  a  norma
 dell'undicesimo  comma  dell'art.  3  della  legge  n. 297/1982, e il
 diritto all'aggiunta della quota di  pensione  cosi'  calcolata  alla
 pensione  da  essi  percepita  alla  data del 1º gennaio 1988, con le
 conseguenti statuizioni di condanna dell'I.N.P.S.;
    Considerato che le  domande,  sia  poste  in  via  principale  che
 subordinata, sono precluse dalle norme vigenti in materia;
    Ritenuto    che   i   ricorrenti   sollevano   la   questione   di
 costituzionalita' di dette norme, in generale per il principio  della
 illegittimita'  della  imposizione  di  massimali e dell'esistenza di
 trattamenti  pensionistici  diversi  in  relazione   alla   data   di
 collocamento  a  riposo  e  della  illegittimita'  di  un trattamento
 diverso  tra  i  settore pubblico (quello dei dirigenti) e il settore
 privato, stante l'identicita' delle  situazioni  sostanziali;  e,  in
 specie,  dell'art.  3,  tredicesimo  comma,  della legge n. 297/1982,
 dell'art. 9 della legge n. 140/1985 dell'art. 21, sesto comma,  della
 legge  n.  67/1988  nella  parte  in cui non prevedono l'applicazione
 delle variazioni dei massimali di pensione, in  essi  rispettivamente
 stabiliti,  alle  pensioni  liquidate nel 1983 e successive scadenze,
 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; degli artt.  14  della
 legge n. 153/1969 e 19 della legge n. 155/1981, per contrasto con gli
 artt.  3,  36, 38, secondo comma, e 53, della Costituzione, in quanto
 manca la corrispondenza tra la contribuzione  versata  (calcolata  su
 tutta  la  retribuzione)  e  la pensione (calcolata solo su una parte
 della retribuzione);
    Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale sollevata
 dai ricorrenti e' da ritenersi non manifestamente infondata ed appare
 rilevante e pregiudiziale per la soluzione del giudizio;