IL PRETORE Visti gli atti, sciogliendo la riserva, considerato che i ricorrenti, titolari di pensioni di vecchiaia I.N.P.S. con decorrenza successiva al 1º gennaio 1985, chiedono in principalita' la condanna dell'I.N.P.S. alla liquidazione delle pensioni sulla base delle medie retributive effettivamente percepite nell'ultimo quinquennio di servizio, mentre le pensioni sono state calcolate dall'I.N.P.S. in rapporto ai massimali annui in vigore al momento della liquidazione, inferiori alle retribuzioni effettive annue; nonche' la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento delle differenze e accessori conseguenti; Considerato che i ricorrenti, in via subordinata, chiedono la liquidazione della pensione sulla base dei massimali introdotti successivamente al loro collocamento in pensione; Considerato che, in ulteriore subordine, i ricorrenti chiedono accertarsi il diritto dal 1º gennaio 1988 al computo, secondo le aliquote di cui alla tabella allegata all'art. 21, secondo comma, della legge n. 67/1968, delle retribuzioni eccedenti i limiti massimi della retribuzione non pensionabile, previa rivalutazione a norma dell'undicesimo comma dell'art. 3 della legge n. 297/1982, e il diritto all'aggiunta della quota di pensione cosi' calcolata alla pensione da essi percepita alla data del 1º gennaio 1988, con le conseguenti statuizioni di condanna dell'I.N.P.S.; Considerato che le domande, sia poste in via principale che subordinata, sono precluse dalle norme vigenti in materia; Ritenuto che i ricorrenti sollevano la questione di costituzionalita' di dette norme, in generale per il principio della illegittimita' della imposizione di massimali e dell'esistenza di trattamenti pensionistici diversi in relazione alla data di collocamento a riposo e della illegittimita' di un trattamento diverso tra i settore pubblico (quello dei dirigenti) e il settore privato, stante l'identicita' delle situazioni sostanziali; e, in specie, dell'art. 3, tredicesimo comma, della legge n. 297/1982, dell'art. 9 della legge n. 140/1985 dell'art. 21, sesto comma, della legge n. 67/1988 nella parte in cui non prevedono l'applicazione delle variazioni dei massimali di pensione, in essi rispettivamente stabiliti, alle pensioni liquidate nel 1983 e successive scadenze, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; degli artt. 14 della legge n. 153/1969 e 19 della legge n. 155/1981, per contrasto con gli artt. 3, 36, 38, secondo comma, e 53, della Costituzione, in quanto manca la corrispondenza tra la contribuzione versata (calcolata su tutta la retribuzione) e la pensione (calcolata solo su una parte della retribuzione); Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale sollevata dai ricorrenti e' da ritenersi non manifestamente infondata ed appare rilevante e pregiudiziale per la soluzione del giudizio;