IL TRIBUNALE Sull'istanza di declaratoria di "inefficacia della misura cautelare dell'arresto in carcere" proposta da Spezzano Lorenzo rileva: il principio di automatica estinzione del provvedimento cautelare, regolato dall'art. 302 del c.p.p., esaudisce la necessita' di un controllo giurisdizionale per valutare "se permangono le condizioni di applicabilita', e le esigenze cautelari previste". Una valutazione quindi che attiene tanto a fatti sopravvenuti, che potrebbero non piu' giustificare il protrarsi delle misure irrogate, quanto a un riesame delle condizioni che hanno inizialmente determinato l'emanazione del provvedimento. Tali esigenze vengono soddisfatte instaurando una dialettica processuale in cui l'imputato, posto per la prima volta dinnanzi all'autorita' giudiziaria, ha la possibilita' di chiarire, in diretto contraddittorio con le parti, la sua posizione. Tale principio, posto a tutela fondamentale del diritto alla liberta' personale oltre che una piena esplicazione del diritto di difesa, ha tuttavia nella sistematica del vigente codice, una concretizzazione limitata alla delle indagini preliminari. In effetti l'art. 302 del c.p.p. stabilisce "la custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari ..." e l'art. 294 del c.p.p. (cui l'art. 302 fa esplicito riferimento) ribadisce: "nel corso delle indagini preliminari ....". Il contenuto delle disposizioni normative citate e' confermanto nel "progetto preliminare del codice di procedura penale" in cui si da' atto che, in attuazione della direttiva 60 della legge delega, si e' prevista, riproducendo una disposizione introdotta nell'art. 365 del c.p.p. del precedente codice di procedura penale dalla legge 28 luglio 1984, n. 398, l'automatica caducazione della custodia cautelare, disposta nel corso delle indagini preliminari ....". E' evidente quindi che in tutte le altre situazioni, in cui l'applicazione delle misure sia stata disposta dal "giudice che pro- cede" (art. 279 del c.p.p.) o, come si e' verificato nel caso in spe- cie, quando l'esecuzione della misura sia iniziata dopo il rinvio a giudizio, non e' dal codice previsto alcun meccanismo procedurale che possa sviluppare la dialettica processuale di cui si e' fatta menzione. Ne consegue che (come si e' verificato nel caso in specie) l'imputato sottoposto a misura cautelare restrittiva della sua liberta', puo' rimanere per un periodo non determinato senza essere in grado di prospettare la sua difesa nel corso dell'interrogatorio al giudice.