IL TRIBUNALE
    Sull'istanza   di   declaratoria   di  "inefficacia  della  misura
 cautelare dell'arresto  in  carcere"  proposta  da  Spezzano  Lorenzo
 rileva:  il  principio  di  automatica  estinzione  del provvedimento
 cautelare, regolato dall'art. 302 del c.p.p., esaudisce la necessita'
 di un  controllo  giurisdizionale  per  valutare  "se  permangono  le
 condizioni  di applicabilita', e le esigenze cautelari previste". Una
 valutazione quindi  che  attiene  tanto  a  fatti  sopravvenuti,  che
 potrebbero  non piu' giustificare il protrarsi delle misure irrogate,
 quanto  a  un  riesame  delle  condizioni  che   hanno   inizialmente
 determinato l'emanazione del provvedimento.
    Tali  esigenze  vengono  soddisfatte  instaurando  una  dialettica
 processuale in cui l'imputato, posto  per  la  prima  volta  dinnanzi
 all'autorita' giudiziaria, ha la possibilita' di chiarire, in diretto
 contraddittorio con le parti, la sua posizione.
    Tale  principio,  posto  a  tutela  fondamentale  del diritto alla
 liberta' personale oltre che una piena esplicazione  del  diritto  di
 difesa,  ha  tuttavia  nella  sistematica  del  vigente  codice,  una
 concretizzazione limitata alla delle indagini preliminari.
    In effetti l'art. 302 del c.p.p. stabilisce "la custodia cautelare
 disposta nel corso delle indagini preliminari ..." e l'art.  294  del
 c.p.p.  (cui  l'art.  302  fa  esplicito riferimento) ribadisce: "nel
 corso delle indagini preliminari ....".
    Il contenuto delle disposizioni normative  citate  e'  confermanto
 nel  "progetto  preliminare del codice di procedura penale" in cui si
 da' atto che, in attuazione della direttiva 60 della legge delega, si
 e' prevista, riproducendo una disposizione introdotta  nell'art.  365
 del  c.p.p.  del precedente codice di procedura penale dalla legge 28
 luglio  1984,  n.  398,  l'automatica  caducazione   della   custodia
 cautelare, disposta nel corso delle indagini preliminari ....".
    E'  evidente  quindi  che  in  tutte  le  altre situazioni, in cui
 l'applicazione delle misure sia stata disposta dal "giudice che  pro-
 cede" (art. 279 del c.p.p.) o, come si e' verificato nel caso in spe-
 cie,  quando  l'esecuzione della misura sia iniziata dopo il rinvio a
 giudizio, non e' dal codice previsto alcun meccanismo procedurale che
 possa sviluppare  la  dialettica  processuale  di  cui  si  e'  fatta
 menzione.
    Ne  consegue  che  (come  si  e'  verificato  nel  caso in specie)
 l'imputato  sottoposto  a  misura  cautelare  restrittiva  della  sua
 liberta',  puo'  rimanere per un periodo non determinato senza essere
 in grado di prospettare la sua difesa nel  corso  dell'interrogatorio
 al giudice.