ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 233, secondo
 comma, del testo  delle  norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
 transitorie  del  codice  di procedura penale (testo approvato con il
 decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), promosso  con  ordinanza
 emessa  il  4  febbraio 1991 dal Tribunale di Napoli nel procedimento
 penale a carico di Manzo Antonio, iscritta al  n.  284  del  registro
 ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 10 luglio 1991 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale  di
 Napoli   ha   sollevato   questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 233, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di
 coordinamento e transitorie del codice  di  procedura  penale  (testo
 approvato  con  il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271): a) in
 riferimento all'art. 76 della Costituzione (eccesso  di  delega),  in
 quanto  la direttiva n. 43 dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio
 1987, n. 81, nell'elencare i casi in cui  al  pubblico  ministero  e'
 riconosciuto  il  potere  di  presentare  l'imputato  direttamente  a
 giudizio, non comprende le altre due  ipotesi  previste  dalla  norma
 impugnata (reati concernenti le armi e gli esplosivi e reati commessi
 con il mezzo della stampa); b) in quanto la soppressione dell'udienza
 preliminare,    conseguente    all'obbligatorieta'    del    giudizio
 direttissimo per i predetti reati, comporterebbe per chi sia chiamato
 a risponderne un trattamento ingiustificatamente differenziato ed una
 compressione del diritto di difesa;
    Considerato che questa Corte, con sentenza n. 68 del 1991, ha gia'
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata,  la
 quale pertanto e' stata espunta dall'ordinamento;
      che,   quindi,   la   questione   va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile;
     Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.