ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 681 del codice di procedura penale e 69, nono comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), promossi con n. 4 ordinanze emesse il 21 novembre 1990 e 9 gennaio 1991 dal Magistrato di sorveglianza di Mantova iscritte rispettivamente ai nn. 201, 202, 203 e 204 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che con quattro ordinanze di identico contenuto (in data 21 novembre 1990 e 9 gennaio 1991), emesse in sede di parere nel corso di altrettanti procedimenti relativi a domande di grazia, il Magistrato di sorveglianza di Mantova ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 681 del codice di procedura penale, e, qualora non lo si consideri implicitamente abrogato da tale disposizione, anche dell'art. 69, comma 9, della legge sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354, e suc- cessive modifiche); che ad avviso del giudice a quo, le disposizioni impugnate violerebbe gli artt. 98, comma 3, 101, 104 e 138 della Costituzione nella parte in cui, prevedendo, nel procedimento per la concessione della grazia, il compimento di attivita' istruttoria e la formulazione di un parere motivato da parte del magistrato di sorveglianza, porrebbero quest'ultimo in posizioni di subordinazione funzionale rispetto al Ministro di grazia e giustizia, e, obbligandolo a partecipare ad una funzione di carattere politico, mediante un giudizio espresso in base a meri criteri di opportunita', determinerebbero una situazione di dipendenza e confusione tra poteri dello Stato, modificando l'ordinamento costituzionale senza il rispetto delle relative procedure di revisione; che, peraltro l'art. 681 del codice di procedura penale e' autonomamente denunciato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata diversita' dei procedimenti che da esso deriverebbe a seconda dell'organo cui viene presentata l'istanza per la grazia, o a seconda dello stato di detenzione o liberta' dell'interessato; che nel giudizio cosi' promosso ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato ritenendo le questioni sollevate in via preliminare, inammissibili per difetto di legittimazione del giudice a quo, e, comunque, infondate nel merito. Considerato che le questioni sono state sollevate nel corso di un procedimento relativo alla domanda di grazia, nel quale, al magistrato di sorveglianza non spetta assumere alcun provvedimento di carattere decisorio, ma soltanto acquisire elementi di giudizio utili ed esprimere un parere, strumentale alla decisione definitiva che altra autorita' adottera' nell'esercizio di una funzione non giurisdizionale; che, secondo quanto questa Corte ha avuto piu' volte occasione di affermare, anche in relazione a fattispecie procedimentali analoghe (vedi sentt. nn. 81 del 1970, 224 del 1974, 8 e 74 del 1979), il giudice a quo, cui non compete alcun potere decisionale in applicazione delle norme impugnate, non ha veste per poter sollevare le relative questioni di legittimita' costituzionale; che pertanto, non sussistendo nella specie poteri decisori (vedi ancora sentt. nn. 112 del 1964, 13 del 1966, 74 del 1971, 17 del 1980, 116 del 1983) propri del giudice che ha sollevato le questioni, le stesse vanno dichiarate manifestamente inammissibili; Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;