Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente pro-tempore della giunta provinciale dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 5516/91 del 23 settembre 1991, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale 23 settembre 1991, rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice segretario della giunta ed ufficiale rogante (rep. n. 16202), dagli avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 1, primo, secondo, terzo e quarto comma; della legge 25 agosto 1991, n. 284, recante "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche", per violazione dell'art. 8, cifra 20; art. 9, cifra 7; art. 16, primo comma; del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione approvate con decreti del Presidente della Repubblica 1º novembre 1973, n. 686 e 22 marzo 1974, n. 278. F A T T O 1. - La provincia autonoma di Bolzano ha potesta' legislativa primaria in materia di turismo ed industria alberghiera compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci (art. 8, cifra 20, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, statuto speciale) e potesta' secondaria in materia di esercizi pubblici (art. 9, cifra 7, d.P.R. n. 670/1972). In base all'art. 16, primo comma, esercita altresi' le relative potesta' amministrative. L'ambito di tali competenze risulta poi specificato da due dettagliate norme di attuazione che regolano la materia del turismo e dell'industria alberghiera (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278), nonche' la materia degli esercizi pubblici e degli spettacoli pubblici (d.P.R. 1º novembre 1973, n. 686). La provincia ricorrente ha a sua volta ampiamente esercitato le sue attribuzioni, dettando tra l'altro un ampia ed organica disciplina relativa all'intero settore turistico, ed in particolare nella legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, che detta "Norme in materia di esercizi pubblici", la legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, che disciplina l'attivita' di affittacamere e la legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, che prevede la "Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale". In particolare va ricordata l'anzidetta legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, che detta una specifica disciplina in materia di determinazione e comunicazione dei prezzi. La legge dello Stato 25 agosto 1991, n. 284, lede l'autonomia ed invade le competenze esclusive (legislative, amministrative e finanziarie) della provincia autonoma di Bolzano, che la impugna per i seguenti motivi in D I R I T T O I. - Violazione delle competenze legislative della provincia autonoma di Bolzano di cui all'art. 8, cifra 20; art. 9, cifra 7; art. 16, primo comma del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione approvate con decreti del Presidente della Repubblica 1º novembre 1973, n. 686 e 22 marzo 1974, n. 278 da parte dell'art. 1, primo secondo e terzo comma della legge 25 agosto 1991, n. 284. 1. - L'impugnata legge n. 284/1991 detta all'art. 1 norme in tema di liberalizzazione dei prezzi del settore turistico, stabilendo al primo comma che "1. Dalla data in entrata in vigore della presente legge i prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive, di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, sono liberamente determinati dai singoli operatori". Tale norma s'intende impugnata in via condizionata solo nella denegata ipotesi che si dovesse ritenere che essa ha abrogato sul punto la legge statale 17 maggio 1983, n. 217, che ha fatto salva la competenza primaria della provincia autonoma di Bolzano, stabilendo che: "La presente legge, emanata in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, definisce i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. .. Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione" (art. 1). In altri termini, solo qualora si ritenesse che l'art. 1, primo comma, della impugnata legge n. 284/1991 fosse applicabile alla provincia autonoma di Bolzano esso dovrebbe essere dichiarato incostituzionale per contrasto con le competenze provinciali di cui agli artt. 8, cifra 20; art. 9, cifra 7; art. 16, primo comma del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. 2. - Gravemente lesiva e' la disposizione di cui all'art. 1, secondo comma, della legge impugnata n. 284/1991 laddove stabilisce che: "2. Gli operatori comunicano i prezzi di pernottamento nelle strutture alberghiere ed i prezzi dei servizi turistici delle altre strutture ricettive alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano ai soli fini della pubblicita' di cui al r.d.-l. 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 536 e successive modificazioni". Ai sensi dello statuto di autonomia, art. 8, cifra 20 e successive norme di attuazione, in particolare d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278, la materia di turismo ed industria alberghiera e' primariamente devoluta alla competenza provinciale. Il trasferimento delle competenze primarie e' stato integrato ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. sopracitato: "l. Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di turismo e industria alberghiera, comprese le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nella stessa materia sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti". Ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 278/1974, cioe' per espresso disposto della norma di attuazione sono rimaste di competenza statale solamente le seguenti materie: "5. Restano riservati allo Stato: 1) i rapporti internazionali nelle materie di cui al precedente art. 1; 2) l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazioni e di promozione all'estero, nonche' degli uffici turistici di frontiera; 3) la promozione all'estero a favore del turismo nazionale, che viene esercitata dallo Stato per mezzo dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), esclusa l'attivita' promozionale turistica all'estero per iniziative da realizzare nel territorio delle due province, le quali a tal fine possono avvalersi dell'Ente nazionale italiano per il turismo". Questa norma era frutto di un'intesa nell'ambito delle trattative sul pacchetto ed ha trovato approvazione unitaria e consenso comune: essa non puo' essere ora superata unilateralmente da un inciso di una legge ordinaria. In esecuzione delle proprie competenze cosi' determinate la provincia autonoma di Bolzano ha compiutamente definita una disciplina procedurale che regola la materia e che ha dato ottimi risultati come possono del resto constatare tutti coloro che conoscono l'ambiente. All'art. 43, terzo comma, della legge provinciale n. 58/1988 e' stabilito: "43. (Pubblicita' dei prezzi). .. Copia del listino dei prezzi giornalieri e' comunicata, entro il 10 settembre di ogni anno, all'assessorato provinciale del turismo, che provvede alla notifica ai sindaci competenti, e i prezzi stessi hanno effetto dal successivo 1º dicembre al 30 novembre dell'anno seguente. Variazioni possono essere apportate entro il 31 marzo di ogni anno, e con effetto dal 1º giugno al 30 novembre, con comunicazione di nuovo listino dei prezzi. In caso di subingresso o di nuova apertura o di riclassificazione, la comunicazione del listino dei prezzi deve essere effettuata nel termine dei sessanta giorni successivi. In caso di mancata comunicazione sono prorogati i prezzi precedenti". Per quanto riguarda poi la determinazione e comunicazione dei prezzi di pernottamento delle stanze degli affittacamere esso avviene ai sensi della l.p. 15 gennaio 1982, n. 3. L'art. 2 di tale legge prevede al primo comma: "Chi intende esercitare l'attivita' di cui all'art. 1, primo comma, della presente legge ne deve dar dichiarazione scritta al sindaco competente per territorio, indicando i prezzi massimi per le prestazioni offerte, riferite eventualmente a determinati periodi stagionali, .." e terzo comma: "Il sindaco, sentita l'organizzazione turistica locale, determina la classificazione assegnando i vani destinati all'attivita' ricettiva alle categorie I, II, III o IV e indica la categoria attribuita nell'attestazione nel comma precedente. In tale atto devono essere anche indicati il numero dei vani destinati all'attivita' ricettiva, il rispettivo numero dei posti-letto e i prezzi massimi per le prestazioni offerte". Ai sensi dell'art. 4 di tale legge anche una eventuale modifica dei prezzi soggiace alla stessa disciplina. Per le suesposte considerazioni riteniamo che lo Stato non possa dettare - come invece ha fatto - disposizioni circa la comunicazione dei prezzi per tali servizi anche alle province autonome di Trento e Bolzano (espressamente citate). Ad esso manca qualsiasi competenza sul punto. Non basta dichiarare che la comunicazione avverrebbe ai soli fini della pubblicita' di cui r.d.-l. 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni, in quanto - come abbiamo visto sopra - il trasferimento delle competenze statali alla provincia ai sensi dello statuto autonomo e successive norme di attuazione e' stato integrale (eccetto - giova ripeterlo - "i rapporti internazionali, l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazioni e di promozione all'estero, nonche' degli uffici turistici di frontiera, e la promozione all'estero a favore del turismo nazionale") e quindi riguardava anche le disposizioni di cui ai regi decreti e leggi sopracitati. 3. - Altrettanto incostituzionale e' il terzo comma, dell'art. 1 dell'impugnata legge n. 284/1991 nel punto in cui specifica addirittura le date entro le quali le comunicazioni devono avvenire: "Ciascun operatore comunica entro il primo marzo ed altro il primo ottobre di ogni anno, i prezzi di cui al comma 2 che intende applicare, rispettivamente dal primo giugno e dal primo gennaio dell'anno successivo". Come esposto sopra il termine entro il quale ai sensi della legge provinciale n. 58/1988 la comunicazione dei prezzi in provincia di Bolzano deve avvenire e' il 10 settembre di ogni anno con possibilita' di comunicazione delle variazioni entro il 31 marzo di ogni anno, e su queste date si e' ormai consolidato tutto un sistema turistico, amministrativo e contabile. Per quanto riguarda invece la denuncia delle tariffe dei rifugi alpini ai sensi dell'art. 5 della l.p. n. 22/1982, essa deve essere effettuata in provincia di Bolzano congiuntamente alla domanda annuale di rinnovo dell'autorizzazione o per quanto riguarda le modifiche entro il 30 giugno di ogni anno. Anche nel presente caso vale quanto e' gia' stato detto sopra. Lo Stato non ha alcuna competenza in materia e non deve dettare date diverse da quelle previste dalle leggi provinciali. Anzi, la provincia autonoma di Bolzano, in base alla sua competenza legislativa primaria (turismo) e secondaria (esercizi pubblici) sul punto sarebbe anche libera di non prevedere alcuna data o disciplinare la materia in modo del tutto differente. II. - Violazione delle competenze legislative della provincia autonoma di Bolzano di cui all'art. 8 cifra 20; art. 9 cifra 7; art. 16, primo comma: del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione approvate con decreti del Presidente della Repubblica 1º novembre 1973, n. 686 e 22 marzo 1974, n. 278, da parte dell'art. 1, quarto comma, della legge 25 agosto 1991, n. 284. Censure del tutto analoghe vanno rivolte anche contro la disposizione di cui all'art. 1, quarto comma, nella parte in cui stabilisce che "Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta gioni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto le modalita' di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi di cui al secondo comma". Con tale norma (e quindi con una semplice legge) viene trasferito ad un ministro un potere legislativo della provincia autonoma di Bolzano. I decreti ministeriali di cui sopra verrebbero de facto a modificare le disposizioni di leggi provinciali emanate in esecuzione di potesta' legislative provinciali costituzionalmente garantite. La incostituzionalita' della disposizione in esame appare evidente nella parte in cui prevede interventi da parte di un organo statale quale il Ministro del turismo e dello spettacolo nei settori che sono di esclusiva competenza della provincia autonoma di Bolzano e che sono stati da essa regolati con apposita legge. La denunciata lesione delle competenze provinciali si sarebbe potuta evitare qualora nell'art. 1, quarto comma, della legge n. 284/1991 fosse stata inserita la disposizione contenuta nelle leggi precedenti, che tali decreti ministeriali non si applicano alla provincia autonoma di Bolzano. Ma una siffatta disposizione non c'e'; anzi dall'espresso riferimento al secondo comma, della legge impugnata, il quale parla espressamente della provincia autonoma di Bolzano, si e' costretti a ritenere che il potere attribuito al Ministro del turismo e dello spettacolo debba estendersi alla provincia e trovare applicazione nella provincia stessa. Facciamo doverosamente presente che l'incostituzionalita' di disposizioni del genere e' gia' stata affermata da numerose sentenze. Con la sentenza n. 517/1987 per esempio, l'ecc.ma Corte costituzionale ha affermato che al Ministro del turismo e dello spettacolo non puo' spettare alcun potere per gli interventi sugli impianti necessari per soddisfare le esigenze dei campionati delle varie discipline e per promuovere l'esercizio dello Sport: ("Quando l'art. 1, quarto e quinto comma, (legge 6 marzo 1987, n. 65), disciplina tali interventi attribuendone la programmazione allo Stato nella persona del Ministro per il turismo e lo spettacolo si pone in stridente contrasto con l'art. 9 n. 11, st. T.-A.A., del d.P.R. n. 745 del 1975 che affida all'autonomia legislativa provinciale la disciplina e la programmazione delle attivita' sportive, agonistiche e non, che non hanno un carattere programmato e non sono regolate dall'ordinamento sportivo internazionale"). Visto che nella fattispecie il potere attribuito dalla presente legge al Ministro del turismo e dello spettacolo e' ancor piu' specificamente lesivo, e tenuto conto che esso viene ad incidere in parte su materie assegnate alla provincia autonoma di Bolzano quale competenza primaria, la violazione dell'ordinamento costituzionale appare ancora piu' grave. Sotto un ulteriore profilo, osserviamo che il quarto comma dell'art. 1 della legge n. 284/1991 attribuisce al Ministro del turismo il potere di adottare un atto normativo qualificabile come un vero e proprio regolamento ministeriale. Ne risulta cosi' confermata la incostituzionalita' della disposizione legislativa impugnata, posto che (come gia' affermato da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 204/1991) in base ad un principio derivante dalle regole costituzionali - ed oggi espressamente sancito dall'art. 17, primo comma lett. c), e terzo comma, della legge n. 400/1988 - i regolamenti ministeriali non possono in alcun modo intervenire nelle materie riservate alla competenza esclusiva della provincia ricorrente. Se poi (in estrema ipotesi) il decreto del Ministro previsto dalla disposizione legislativa impugnata si dovesse considerare come un atto di indirizzo e coordinamento, anche in tal caso tale disposizione sarebbe incostituzionale e lesiva delle competenze provinciali. In tal caso, infatti, risulterebbero violati i principi che presiedono allo svolgimento della funzione statale di indirizzo e coordinamento: in particolare il principio della legalita' sostanziale, mancando nella disciplina legislativa in questione qualsivoglia criterio od indicazione che valga a guidare e circoscrivere il potere del Ministro.