Ricorso  per  la  regione  Toscana  in persona del presidente pro-
 tempore della giunta regionale rappresentato e difeso per  mandato  a
 margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri ed elettivamente
 domiciliato  presso  il suo studio in Roma, via G.  Carducci n. 4, in
 forza di deliberazione g.r. n. 7894 del 20 settembre 1991, contro  il
 Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   pro-tempore,  per  la
 dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della
 legge 25 agosto 1991, n. 284 "liberalizzazione dei prezzi del settore
 turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche".
    1. - Nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 1991 e' stata
 pubblicata  la  legge  25  agosto  1991, n. 284, avente ad oggetto la
 "liberalizzazione dei prezzi del settore turistico  e  interventi  di
 sostegno alle imprese turistiche".
    L'art.  1,  primo  comma, della legge stabilisce che dalla data di
 entrata in vigore della stessa "i prezzi dei  servizi  alberghieri  e
 delle  altre strutture ricettive di cui alla legge 17 maggio 1983, n.
 217, e successive modificazioni,  sono  liberamente  determinati  dai
 singoli operatori".
    I  successivi commi stabiliscono le modalita' di comunicazione dei
 prezzi da  parte  degli  operatori;  attribuiscono  al  Ministro  del
 turismo  e  dello  spettacolo  di  stabilire, con proprio decreto, le
 modalita' di trasmissione  e  pubblicazione  dei  prezzi  e  abrogano
 l'ultimo  periodo  dell'undicesimo  comma  dell'art. 7 della legge n.
 217/1983.
    Infine, l'ultimo comma dell'art.  1  dispone  che  "sono  altresi'
 liberamente  ed  annualmente  determinati e comunicati alle regioni e
 alle capitanerie di porto competenti per territorio, con le modalita'
 stabilite nel decreto di cui al quarto comma, entro il 1º ottobre  di
 ogni anno con validita' dal 1º gennaio dell'anno successivo, i prezzi
 delle  attivita'  turistiche  ad  uso  pubbliche gestite in regime di
 concessione".
    2. - La liberalizzazione dei prezzi del settore turistico non  era
 stata  originariamente  prevista  dalla legge. Il disegno di legge n.
 2652, presentato al Senato della Repubblica dal  senatore  Foschi  ed
 altri  il  13  febbraio  1991, aveva infatti ad oggetto "disposizioni
 concernenti il fondo centrale di garanzia istituito dall'art. 7 della
 legge  12  marzo  1968, n. 326, presso la sezione autonoma di credito
 alberghiero, turistico e  sportivo  presso  la  Banca  Nazionale  del
 Lavoro".
    Solo   successivamente,   nel   corso   dei  lavori  della  decima
 commissione (industria) del Senato il 27 marzo 1991, cui il testo era
 stato affidato in sede deliberante, il  comitato  ristretto  cui  era
 stato  affidato  l'esame  del testo aveva aggiunto un articolo con il
 quale i prezzi  dei  servizi  alberghieri  e  delle  altre  strutture
 ricettive  venivano  determinati  annualmente  dagli  operatori  e da
 questi comunicati alle aziende di promozione turistica competenti per
 territorio (cfr. atti Senato, decima commissione, 27 marzo  1991,  p.
 49, relatore Mancia).
    La  modifica  aveva  suscitato immediata perplessita' e rilievi di
 legittimita' costituzionale precisamente in relazione alle competenze
 delle regioni in materia turistico-alberghiera:  cfr.  verbale  della
 duecentottantunesima  seduta  della commissione industria, mercoledi'
 20 marzo 1991, p.  45,  ove  si  riportano  le  parole  del  senatore
 Cardinale  che giudicava incongrua la proposta "anche perche' investe
 l'ambito di competenza istituzionale  delle  regioni":  tant'e'  che,
 nella  stessa  seduta, il presidente Cassola ravvisava "la necessita'
 di  acquisire  il  prescritto   parere   della   commissione   affari
 costituzionali  sugli  emendamenti presentati", p. 46. Il "prescritto
 parere" non risulta mai essere stato chiesto ne' essere intervenuto.
    3. - La liberalizzazione dei prezzi turistici viola le  competenze
 regionali nella materia del turismo e dell'industria alberghiera.
    Va  premesso  che con gli artt. 56 e 60 del d.P.R. n. 616/1977 era
 stato indicato con chiarezza  che  il  trasferimento  delle  funzioni
 amministrative  relative  alla materia in oggetto concerneva "tutti i
 servizi, le strutture e le attivita' pubbliche o private  riguardanti
 l'organizzazione  e  lo  sviluppo  del turismo regionale, anche negli
 aspetti ricreativi e dell'industria alberghiera", rendendosi  in  tal
 modo  manifesta  l'ampiezza  del  trasferimento,  dal  quale  nessuna
 funzione poteva ritenersi esclusa.
    La legge n. 217/1983, nel  definire  i  principi  fondamentali  in
 materia di turismo ed industria alberghiera, stabiliva esplicitamente
 che  "restano ferme le competenze previste dal d.P.R. n. 616/1977", e
 tale disposizione e' stata sottolineata dalla Corte nella sentenza n.
 195/1986, punto 2.1.
    In ordine ai prezzi, la legge-quadro per il turismo non  conteneva
 nessuna  disposizione salvo quella dell'art. 7, ultimo comma, secondo
 la quale "il regime dei prezzi concordati,  previsto  dalla  presente
 legislazione  per  gli  alberghi,  e'  esteso  a  tutte  le strutture
 ricettive indicate nell'art. 6, gestite da imprese turistiche".
    E' evidente pertanto che la norma non conteneva altro precetto  se
 non  quello  di una estensione a tutte le strutture ricettive del re-
 gime dei prezzi sino ad allora vigente, che a torto la legge definiva
 come regime di prezzi "concordati", in quanto il diritto  vivente  ha
 avuto  piu'  volte  occasione  di  tornare sull'art. 7, ultimo comma,
 sempre constatando che tale espressione costituisce il frutto  di  un
 mero  errore  materiale  e non ha l'effetto di sottrarre gli alberghi
 dal regime proprio delle tariffe "amministrate" delineato dal r.d.-l.
 n.  2049/1935  e  dal  d.-l.  l.g.t.   n.   347/1947   e   successive
 modificazioni,  cfr. t.a.r. Lazio, Latina, 30 aprile 1990, n. 390, in
 t.a.r. 1990, I, 1865; t.a.r. Lazio, sez. terza, 19  agosto  1988,  n.
 954, Foro amm., 1989, 288; t.a.r. Lazio, sez. terza, 10 ottobre 1988,
 n.  1134, ivi, 1989, 761; t.a.r. Emilia-Romagna, Parma, 6 marzo 1989,
 n. 76, t.a.r., 1989, I, 1827; t.a.r. Emilia-Romagna, sez.  Parma,  11
 febbraio 1986, n. 54, ivi, 1986, I, 1407).
    4.  -  La  portata  precettiva  dell'art.  7, ultimo comma, non e'
 pertanto  quella  di  una  indicazione  contenutistica  sul  modo  di
 formazione dei prezzi, rispetto al quale la legge-quadro non contiene
 alcuna  innovazione  e  si limita a far riferimento ad una disciplina
 previgente: ma e' invece quella della estensione  di  tale  regime  a
 tutte le strutture turistico-ricettive, e dunque quella di un vincolo
 a  non  consentire che il regime dei prezzi di esse fosse tra di loro
 differenziato.
    In altre parole, non puo'  dirsi  che  dalla  legge-quadro  emerga
 alcuna  innovazione,  ne'  alcun principio vincolante per l'esercizio
 delle competenze regionali in materia in ordine al regime dei  prezzi
 delle  strutture  ricettive,  se non quello della attribuzione di una
 identica disciplina a tutte le strutture ricettive.  La  legge-quadro
 si   limita   a   richiamare   la   disciplina  previgente,  rendendo
 generalizzato il regime da essa previsto: e dunque, se  di  principio
 puo'  parlarsi,  esso consiste semplicemente nella necessita' che sia
 riservato un trattamento identico alle varie strutture ricettive  dal
 punto  di  vista della disciplina dei prezzi, in ordine alla quale, e
 al contenuto di essa, nulla e' innovato.
    4. - In questa situazione, pertanto, nulla  impediva  e  impedisce
 alle  regioni di intervenire nella materia dei prezzi delle strutture
 turistico-ricettive, salvo il  rispetto  della  attribuzione  di  una
 stessa  disciplina agli alberghi e alle altre strutture ricettive in-
 dicate  nell'art.  6  della  legge-quadro,   anche   modificando   la
 legislazione statale previgente. Questa era legittima sino al momento
 in  cui  la  materia del turismo e dell'industria alberghiera non era
 stata trasferita alle regioni, ma veniva legittimamente sostituita da
 differenti normative regionali  al  momento  in  cui  le  regioni,  a
 seguito  del  trasferimento  di competenze, avessero fornito una loro
 autonoma disciplina dei pressi, ossia di un profilo tipico, rilevante
 e  strettamente  connesso,  sotto   il   profilo   funzionale,   alla
 esplicazione  delle  attivita' e delle funzioni in materia turistico-
 alberghiera.
    Cio' e' quanto infatti avvenuto in realta'.
    Legittimamente, e sempre con l'assenso  degli  organi  governativi
 competenti, la legislazione regionale e' intervenuta dopo la legge n.
 217/1983  per fornire una autonoma disciplina di prezzi "concordati",
 in attuazione della generalizzata competenza regionale in materia.
    Si puo' ricordare che la regione  Lazio  ha  emanato  una  propria
 legge  in  materia  di  tariffe alberghiere (legge Lazio n. 49/1985),
 conferendo al presidente della giunta regionale il potere di fissarne
 annualmente i criteri di determinazione e  alla  commissione  tecnica
 provinciale  il potere di concordare il prezzo, con disciplina che il
 diritto vivente ha riconosciuto legittima (cfr. t.a.r. Lazio, Latina,
 n. 390/1990 citato).
    Anche la regione Toscana e' intervenuta in materia, da ultimo  con
 la  legge  Toscana  30  maggio  1988,  n. 40, ritualmente vistata dal
 Commissario di Governo e pubblicata sul B.U.R.T. n. 33 dell'8  giugno
 1988.
    Ai sensi dell'art. 1 della legge, essa - in conformita' alla legge
 n.  217/1973  -  "disciplina le procedure per l'attuazione del regime
 dei prezzi concordati per le strutture ricettive indicate nell'art. 6
 della detta legge e  gestite  da  imprese  turistiche";  delega  alla
 provincia  le  funzioni  amministrative relative al regime dei prezzi
 concordati; stabilisce che la determinazione dei prezzi spetta ad una
 apposita commissione provinciale (art. 3) e disciplina  le  modalita'
 di  nomina  e  le  procedure del funzionamento di tale determinazione
 (artt. 4, 5 e 6).
    Prezzi liberi sono consentiti solo per gli alberghi classificati 5
 stelle lusso, 5 stelle e 4 stelle, e per i campeggi  e  le  residenze
 turistico-alberghiere  classificati  4 stelle (art. 5, quarto comma);
 negli altri casi, e' stabilito per  l'appunto  un  regime  di  prezzi
 effettivamente concordati, e non piu' amministrati. Conformemente poi
 al  principio  (la  cui legittimita' e' stata piu' volte sottolineata
 dalla Corte, cfr. sentenze nn.  1034  e  740  del  1988,  e  77/1987)
 secondo  il  quale  nelle  materie  in  cui  la regione ha competenze
 sostanziali essa gode altresi' del potere di disciplinare e  irrogare
 le  sanzioni  amministrative,  la  legge  regione  Toscana n. 40/1988
 stabilisce un regime di vigilanza e controllo e di sanzioni (artt.  9
 e 10).
    5.   -   Tale   normativa,   va  ripetuto,  costituisce  legittima
 estrinsecazione delle competenze regionali in materia di  turismo  ed
 industria  alberghiera,  la  cui  estensione e' tale da ricomprendere
 tutti  i  servizi,  le   strutture   e   le   attivita'   riguardanti
 l'organizzazione e lo sviluppo del turismo.
    In  questa situazione, l'intervento del legislatore statale con la
 legge  n.  284/1991,  viola  la  competenza  regionale  in   materia,
 disciplinando  con una norma di dettaglio un profilo essenziale della
 disciplina dell'attivita' alberghiere e, come tale  gia'  oggetto  di
 specifica disciplina normativa regionale.
    6.    -    La   disposizione   censurata   inoltre,   introducendo
 inopinatamente, senza alcuna previa consultazione con  le  regioni  e
 con  gli  organismi  in  cui  esse sono rappresentate unitamente allo
 Stato, all'interno di un d.d.l. nato  con  altre  finalita'  e  altro
 contenuto,   una   regola   in   materia  di  disciplina  dei  prezzi
 diametralmente opposta a quella preesistente, confermata dalla legge-
 quadro sul turismo e che aveva indotto le regioni, tra cui la regione
 Toscana ad emanare una propria normativa in  materia,  in  attuazione
 delle   competenze   ad   esse  spettanti  nella  materia  turistico-
 alberghiera, e' gravemente lesiva del principio di  collaborazione  e
 leale  cooperazione  di cui la Corte ha piu' volte (cfr. tra le molte
 sentenze nn. 214, 514, 924, 1029, 1031, 1035, 1044, 1141 e  1145  del
 1988)  riaffermato  la  natura  di  principio  e  la necessita' nella
 regolamentazione  di  settori  in   cui   sussiste   una   competenza
 concorrente di Stato e regioni.
    Lo  stesso  principio  e'  stato affermato dalla Corte anche nella
 materia del turismo (sent. n. 335/1988).
    Ne segue che la violazione delle  competenze  regionali  e'  tanto
 piu' grave dal momento che essa si e' concretamente realizzata con la
 lesione del principio di collaborazione e leale cooperazione cui deve
 informarsi il comportamento dello Stato e delle regioni nelle materie
 a competenza concorrente.