IL TRIBUNALE Ha pronunziato la presente ordinanza nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 36564 del ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 1990, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 3 aprile 1991 e vertente tra Statuti Iacoucci Giovanna, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Santo n. 2, presso lo studio dell'avv. Francesco Palerno, che la rappresenta e difende in virtu' di delega a margine del ricorso introduttivo, opponente e fallimento Rossi Merighi Guido, in persona del curatore avv. Alverto Buzzi, con studio in Roma, via Romagna n. 14, opposto contumace. Oggetto: Opposizione a stato passivo. Con ricorso depositato in cancelleria in data 22 maggio 1990, la sig. Giovanna Statuti Iacoucci proponeva opposizione avverso lo stato passivo del fallimento della ditta Rossi Merighi Guido, lamentando il mancato riconoscimento del privilegio su un credito di L. 69.472.000: deduceva che la somma era maturata per il mancato pagamento da parte del marito fallito. Rossi Merighi Guido dell'assegno di mantenimento liquidato dal tribunale di Roma, in sede di separazione: l'assegno, fissato con decorrenza dal luglio 1985 in L. 1.000.000 mensili per i tre figli minori e in L. 500.000 mensili per la moglie, era stato pagato soltanto per pochi mesi: di qui l'importo maturato nella suddetta misura, sino alla data di dichiarazione di fallimento. Il giudice delegato, ritenuto applicabile, nella specie, l'art. 2751 n. 7 del c.c., aveva riconosciuto il chiesto privilegio per sole tre mensilita' e aveva ammesso la differenza di L. 64.972.000 in chirografo. Il fallimento opposto restava contumace. In sede di conclusioni, l'opponente deduceva la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2751, 2770 e 2776 del c.c., nella parte in cui non prevedono che l'assegno di mantenimento del coniuge separato o divorziato e dei figli sia considerato credito privilegiato, con riguardo a quanto dispongono gli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione. Osserva il collegio che la questione assume indubbio rilievo nel presente procedimento di opposizione allo stato passivo, dal momento che l'opponente lamenta proprio il mancato riconoscimento di un privilegio, che allo stato attuale dell'ordinamento non e' previsto, se non nei ristretti limiti di cui all'art. 2751 n. 7 del c.c.: peraltro, la qualificazione del credito come chiorografario vanificherebbe, di fatto, ogni concreta aspettativa di partecipare al riparto dei modesti introiti realizzati dalla procedura concorsuale. Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, occorre rilevare che indubbiamente la scelta del legislatore, di riconoscere la natura privilegiata di taluni crediti, rispetto ad altri, rientra nella discrezionalita' tipica del titolare del potere legislativo, non sindacabile in sede giurisdizionale; secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, pero', appare possibile verificare se nell'esercizio della suddetta discrezionalita', il legislatore abbia usato correttamente dei propri poteri, e, in particolare, se esso si sia attenuto ai principi di rilievo costituzionale. Nella stessa ottica, la Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre 1983, n. 326, pronunzio' la illegittimita' costituzionale della normativa che non riconosceva il privilegio generale al "credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, del quale sia responsabile il datore di lavoro": in tale pronunzia, si affermo', tra l'altro, che "la Corte, cosi' giudicando, non invade l'area riservata alle scelte economico-politiche del legislatore, nelle quali non puo' non affondare le radici la 'causa' del credito che, ai sensi dell'art. 2745 del c.c., rappresenta la ragione giustificatrice della creazione di qualsiasi privilegio, ma inquadra la disposizione impugnata nel sistema del codice civile, di cui il legislatore ordinario non ha dato adeguata rappresentazione nella pur novellata disciplina del privilegio generale a favore del prestatore di lavoro subordinato, il quale, se per l'attuazione nel corso dei creditori della responsabilita' patrimoniale del datore per infortuni sul lavoro fosse confuso nella folla, sempre meno folta, dei creditori chirografari, sarebbe posposto ai crediti che agli artt. 2756, 2757, 2760 e 2761 (e la moltitudine delle leggi speciali sopravvenute) muniscono di non effimeri privilegi speciali. Ditalche' la legislazione italiana del 1975 regredirebbe ai tempi in cui non si temeva di allineare il lavoro speso dall'uomo a vantaggio di altri simili sul piano delle locationes bovis et rei". Da tali premesse, sembra al tribunale che quelle valutazioni oper- ate dalla Corte con riguardo al credito per risarcimento da infortunio sul lavoro debbano, con ben maggiore forza, essere affermate con riferimento al credito per assegno di mantenimento al coniuge separato (o divorziato) e ai figli minori. E' vero che l'ordinamento prevede una tutela (peraltro assai limitata) per il credito di alimenti (art. 2751 n. 7 del c.c.), ma, evidentemente, questo assume un contenuto assai piu' ristretto rispetto all'assegno di mantenimento sopra ricordato. Come ricorda opportunamente la difesa dell'opponente, nella comparsa conclusionale, la Costituzione (agli artt. 29, 30 e 31) offre una tutela concreta alla "famiglia fondata sul matrimonio", intesa come cellula base della societa' civile, riconoscendo anche sul piano economico il diritto al mantenimento dei componenti della stessa. Riprendendo il riferimento sopra effettuato ai diritti del lavoratore, lo stesso art. 36 prevede il diritto ad una retribuzione che in ogni caso assicuri una esistenza libera e dignitosa al lavoratore ed alla sua famiglia. Tali principi non costituiscono certo mere enunciazioni programmatiche, ma concrete norme precettive, che debbono trovare applicazione immediata nell'ordinamento, vincolando pertanto lo stesso legislatore ordinario. E' appena il caso di rammentare che allo stato attuale del sistema dei privilegi, se si escludono le modeste somme per crediti di alimenti (intesi come somministrazione di quanto necessario per la sopravvivenza) e per soli tre mesi, i crediti per il soddisfacimento di esigenze ritenute primarie dalla Costituzione, quali, a titolo esemplificativo, la educazione, la istruzione, la assistenza morale materiale dei figli minori sono relegati nel novero (peraltro sempre piu' esiguo, come osserva la Corte costituzionale) dei crediti chirografari, che troveranno quindi soddisfazione soltanto sulle somme che dovessero rimanere dopo aver pagato le varie imposte o il credito dell'albergatore .. ... ecc. ecc. Ritenuta pertanto non manifestamente infondata la dedotta questione, si deve sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale.