IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promossa da Di Paola Giuseppe appellante, contro l'I.N.P.S. appellato. Premesso in fatto che il dotto. Di Paola Giuseppe ha convenuto in giudizio l'I.N.P.S. esponendo: che e' stato iscritto al fondo di previdenza del personale dipendente dell'I.N.A.M. dal 1953 al 1980; che soppresso il fondo tutte le relative posizioni attive e pas- sive vennero attribuite all'I.N.P.S. istituendosi presso di esso una gestione speciale ad esaurimento con l'onere di provvedere all'erogazione di trattamenti integrativi previdenziali gia' dovuti dal soppresso fondo I.N.A.M. a favore dei sanitari transitati alle u.s.l. i quali, in forza dell'art. 75 del d.P.R. n. 761/1979 avevano optato, come il Di Paola, per il mantenimento del trattamento contributivo e di pensione a carico dell'I.N.P.S.; che in forza dell'art. 5 del regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione dell'I.N.A.M. il 3 ottobre 1969 la retribuzione utile alla pensione integrativa era costituita da stipendio lordo, assegni personali pensionabili, competenze di carattere fisso e continuativo riconosciute utili ai fini del trattamento di quiescenza con delibera del consiglio di amministrazione approvata dal Ministero del tesoro; che l'art. 30 del d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, limitatamente alle casse gestite dal Ministero del tesoro, espressamente dichiarava pensionabile per il personale sanitario delle uu.ss.ll. l'indennita' per strutture specialistiche, l'indennita' di partecipazione all'ufficio di direzione e l'indennita' medico professionale di tempo pieno, come esplicitato nella successiva circolare del Ministero del tesoro n. 608, del 15 novembre 1983; che il Di Paola, non subendo trattenuta contributiva su tali indennita' regolarmente percepite in busta paga, chiedeva al fondo spiegazioni sentendosi comunicare che per assoggettarle a contribuzione ai fini pensionistici occorreva, per regolamento, una delibera del consiglio di amministrazione del disciolto I.N.A.M., delibera pertanto impossibile non esistendo piu' tale consiglio di amministrazione, onde nessuno poteva deliberare i miglioramenti ed il loro assoggettamento a contribuzione; che, di conseguenza, il sanitario veniva collocato in quiescenza il 27 marzo 1987 percependo una pensione notevolmente inferiore a quella percepita dal sanitario di pari grado e anzianita' iscritto alla C.P.S. che aveva altresi' goduto, in costanza di rapporto, di un identico trattamento retributivo (ammontando, per la precisione, l'importo di pensione percepito in meno, in L. 2.174.979 mensili, secondo le indicazioni dell'appellante non contestate ex adverso); che tale disparita' di trattamento veniva, quindi, parzialmente eliminata con la successiva legge n. 482/1988 che all'art. 2, quinto comma, ha esteso il diritto alla pensionabilita' anche degli emolumenti corrisposti a carattere fisso e continuativo cosi' come previsto dal d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella citata legge n. 131/1983 per il personale del comparto sanitario che ha optato per il trattamento di quiescenza a.g.o. e fondi integrativi, analogamente ai dipendenti che hanno optato per le casse di previdenza amministrate dal Ministero del tesoro "a decorrere dal 1º gennaio 1989"; che, infine, a seguito dell'entrata in vigore di detta legge l'I.N.P.S., con propria circolare n. 111 del 29 maggio 1989 ha condizionato l'adeguamento del trattamento di pensione alla riscossione dei contributi a favore del fondo per l'intero periodo 1º gennaio 1984-ottobre 1988, trattenendo cosi' al Di Paola la somma di L. 1.793.000 mentre la u.s.l. datrice di lavoro ha versato al fondo la somma di L. 4.088.568 senza che a tale contribuzione corrisponda, per tutto tale periodo, alcun adeguamento di pensione; RITENUTO IN DIRITTO che la disparita' di trattamento pensionistico venutasi a determinare tra sanitari iscritti all'a.g.o. e fondi integrativi da un lato e sanitari iscritti alle casse gestite dal Ministero del tesoro dall'altro, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 2.1 del d.-l. n. 55/1983 convertito nella legge n. 131/1983, e' stata solo parzialmente eliminata con la norma di cui al citato art. 2, quinto comma, della legge n. 482/1988 stabilendosi, senza alcuna giustificazione, la piena equiparazione tra le due categorie solo a decorrere dal 1º gennaio 1989; che appare, di conseguenza, non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale di detta norma nella parte in cui ha limitato l'equiparazione da tale data anziche' dalla data di entrata in vigore del d.-l. n. 55/1983, sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione per l'irrazionale differenziazione che viene mantenuta tra i sanitari delle due categorie collocati in quiescenza, come il Di Paola nel periodo 1º gennaio 1984-ottobre 1988 i quali, pur a parita' di mansioni svolte nello stesso comparto sanitario, parita' di grado e di anzianita', hanno ricevuto un trattamento pensionistico notevolmente diverso; che detta irrazionalita' risulta, inoltre, aggravata dalla interpretazione data alla norma dell'I.N.P.S. che ha sottoposto a contribuzione, in via retroattiva, le indennita' utili a pensioni in forza dell'art. 5 regolamento del fondo, ritenuto operante anche per il periodo in contestazione anteriore alla vigenza della legge n. 482/1988, determinando cosi' una scissione temporale significativa (di quasi 5 anni) tra voci pensionabili e voci retributive imponibili; che, inoltre, la decorrenza fissata per legge dal 1º gennaio 1989 del trattamento uniforme delle due categorie di sanitari, solo apparentemente puo' ritenersi frutto di discrezionalita' legislativa, come affermato dal pretore, nel momento in cui, essendo lo scopo della legge quello di eliminare una situazione di disparita' di trattamento di situazioni identiche, che gia' poteva essere rimossa dallo stesso I.N.P.S. appliando l'art. 5 del regolamento citato del 1969 dell'I.N.A.M. per il trattamento di quiescenza del personale dipendente, istituisce al contrario periodi di decorrenza differenziati della disciplina che si voleva unificare; che la questione, infine, appare altresi' rilevante in causa in quanto la norma della cui legittimita' si dubita preclude all'appellante di percepire per il periodo marzo 1987-ottobre 1988 (cioe' dalla data di collocamento in quiescenza all'entrata in vigore della legge n. 482/1988), una pensione identica a quella dei sanitari iscritti alla C.P.S. di pari anzianita' e grado e che hanno versato gli stessi contributi, onde la decisione della causa dipende proprio dalla soluzione della questione di costituzionalita' qui sollevata.