IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;
                             O S S E R V A
    Il ricorrente e' titolare di trattamento  pensionistico  a  carico
 dell'I.N.P.S. con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968.
    Quale  ex  combattente,  qualita'  non contestata dall'I.N.P.S. e,
 peraltro, provata documentalmente, ha chiesto  che  l'I.N.P.S.  venga
 condanna  a  corrispondergli  la maggioranzione di L. 30.000 mensili,
 soggetta a perequazione automatica, a decorrere dal 1º gennaio  1985,
 previa  declaratoria  di  incostituzionalita'  dell'art.  6,  secondo
 comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140, nella parte in cui  limita
 detti  benefici  ai  combattenti  titolari di pensione con decorrenza
 successiva al 7 marzo 1968.
    L'art. 6 della legge  29  dicembre  1988,  n.  544,  ha  esteso  i
 benefici  di  cui  alla  citata legge 15 aprile 1985, n. 140, anche a
 coloro   che   abbiano   ottenuto   il   trattamento    pensionistico
 anteriormente  al 7 marzo 1968, facendone pero' decorrere gli effetti
 dal 1º genniaio 1989.
    La  questione  di  legittimita'   costituzionale   sollevata   dal
 ricorrente, appare senz'altro rilevante ai fini della decisione della
 controversia.
    Del   pari  sembra  sussistere  l'ulteriore  requisito  della  non
 manifesta    infondatezza    della     sollevata     eccezione     di
 incostituzionalita'.
    L'art.  6,  secondo  comma,  della  legge  15 aprile 1985, n. 140,
 sembra essere in contrasto con il dettato  costituzionale,  li'  dove
 viola   il  principio  della  uguaglianza  tra  i  cittadini  sancito
 dall'art. 3 della Costituzione.
    Infatti,  la  disparita'  di  trattamento  tra  coloro che abbiano
 ottenuto il trattamento pensionistico con decorrenza posteriore al  7
 marzo  1968  (beneficiari  della  maggiorazione  a  decorrere  dal 1º
 gennaio  1985)  e  coloro  che  l'abbiano  ottenuto  con   decorrenza
 anteriore  il  7  marzo 1968 (in un primo esclusi dal beneficiario e,
 successivamente ammessi a fruirne, ma solo dal 1º gennaio 1989),  non
 trova alcuna giustificazione logica.
     Infatti  se  e'  vero  che il legislatore puo' a volte effettuare
 scelte discrezionali e' pur vero che  alla  base  delle  stesse  deve
 sempre esserci un presupposto logico.
    Nella  fattispecie in esame, per contro, la scelta discriminatrice
 sembra del tutto arbitraria ed  assolutamente  priva  di  motivazioni
 effettivamente valide.