IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa  iscritta  al  n.
 r.g.l.  7319/90  promossa da Corticelli Patrizia (avvocati Passanti e
 Naldi)  contro  l'I.N.A.D.E.L.  (avv.  Mario  Ghezzi),  in  punto  a:
 ammissione  al  riscatto  ai fini della liquidazione della indennita'
 premio di servizio;
    Sciogliendo la riserva che precede;
    Premesso che  la  ricorrente  Patrizia  Corticelli  frequento'  la
 scuola  di  perfezionamento per tecnici in logopedia istituita, quale
 scuola diretta a fini speciali, nell'ambito della facolta' di lettere
 e filosofia dell'Universita' di Padova conseguendo, in data 30  marzo
 1983,  il  diploma  di  tecnico  di  logopedia  in  forza  del quale,
 espressamente prescritto  allo  scopo,  fu  assunta  alle  dipendenze
 dell'u.s.l. n. 20, Casalecchio di Reno (Bologna);
    Sottolineato   che,   con   provvedimento   del  23  maggio  1990,
 l'I.N.A.D.E.L. respinse la domanda, inoltrata dalla  Corticelli  l'11
 maggio  1990,  tendente  ad  essere  ammessa  al  riscatto,  ai  fini
 dell'indennita'  di  premio  di  servizio,  del  periodo   di   studi
 frequentato  per  il  conseguimento  del  diploma e che il rigetto fu
 motivato argomentando che "il diploma (in questione) non puo'  essere
 compreso  nelle  accezioni"  periodi  di studio universitario e corsi
 speciali di perfezionamento ai quali l'art. 12 della  legge  8  marzo
 1968, n. 152, limita "il riscatto";
    Considerato  che l'art. 12 della legge n. 152/1968 (Nuove norme in
 materia previdenziale per il  personale  degli  enti  locali),  nello
 stabilire,  per  la liquidazione della indennita' premio di servizio,
 la  facolta'  di  riscatto  dei  periodi  di   studio   universitario
 valutabili   ai   fini   del  trattamento  di  quiescenza,  coinvolge
 l'applicabilita',nella fattispecie, dell'art. 69 del  d.-l.  3  marzo
 1938,  n.  680 (ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni
 degli impiegati degli enti locali) che limita  il  riscatto  ai  soli
 anni  di  studio  per il conseguimento della laurea prescritta per la
 carriera intrapresa;
    Rilevato che l'insieme delle norme applicabili  crea  forti  dubbi
 circa   la   loro   legittimita'   costituzionale   segnatamente  con
 riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione per le irragionevoli
 conseguenze discriminatorie nei confronti di  chi  abbia  conseguito,
 presso  scuole  dirette  a fini speciali universitarie, il titolo per
 l'esercizio dell'attivita' di tecnico in  logopedia  con  conseguente
 accesso alle corrispondenti mansioni;
    Ritenuto,  infine  e da un lato, che la valutazione che precede ha
 gia' trovato avallo, in casi analoghi (da ultimo e  a  proposito  dei
 tecnici fisioterapisti cfr. sentenza n. 133 del 29 marzo 1991), nella
 giurisprudenza della Corte costituzionale e, dall'altro, che trattasi
 di   questione  indiscutibilmente  rilevante  poiche',  ove  ritenuta
 fondata,  si  vanificherebbero   tutte   le   eccezioni   prospettate
 dall'istituto convenuto;