IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. r.g.l. 7319/90 promossa da Corticelli Patrizia (avvocati Passanti e Naldi) contro l'I.N.A.D.E.L. (avv. Mario Ghezzi), in punto a: ammissione al riscatto ai fini della liquidazione della indennita' premio di servizio; Sciogliendo la riserva che precede; Premesso che la ricorrente Patrizia Corticelli frequento' la scuola di perfezionamento per tecnici in logopedia istituita, quale scuola diretta a fini speciali, nell'ambito della facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Padova conseguendo, in data 30 marzo 1983, il diploma di tecnico di logopedia in forza del quale, espressamente prescritto allo scopo, fu assunta alle dipendenze dell'u.s.l. n. 20, Casalecchio di Reno (Bologna); Sottolineato che, con provvedimento del 23 maggio 1990, l'I.N.A.D.E.L. respinse la domanda, inoltrata dalla Corticelli l'11 maggio 1990, tendente ad essere ammessa al riscatto, ai fini dell'indennita' di premio di servizio, del periodo di studi frequentato per il conseguimento del diploma e che il rigetto fu motivato argomentando che "il diploma (in questione) non puo' essere compreso nelle accezioni" periodi di studio universitario e corsi speciali di perfezionamento ai quali l'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, limita "il riscatto"; Considerato che l'art. 12 della legge n. 152/1968 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nello stabilire, per la liquidazione della indennita' premio di servizio, la facolta' di riscatto dei periodi di studio universitario valutabili ai fini del trattamento di quiescenza, coinvolge l'applicabilita',nella fattispecie, dell'art. 69 del d.-l. 3 marzo 1938, n. 680 (ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali) che limita il riscatto ai soli anni di studio per il conseguimento della laurea prescritta per la carriera intrapresa; Rilevato che l'insieme delle norme applicabili crea forti dubbi circa la loro legittimita' costituzionale segnatamente con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione per le irragionevoli conseguenze discriminatorie nei confronti di chi abbia conseguito, presso scuole dirette a fini speciali universitarie, il titolo per l'esercizio dell'attivita' di tecnico in logopedia con conseguente accesso alle corrispondenti mansioni; Ritenuto, infine e da un lato, che la valutazione che precede ha gia' trovato avallo, in casi analoghi (da ultimo e a proposito dei tecnici fisioterapisti cfr. sentenza n. 133 del 29 marzo 1991), nella giurisprudenza della Corte costituzionale e, dall'altro, che trattasi di questione indiscutibilmente rilevante poiche', ove ritenuta fondata, si vanificherebbero tutte le eccezioni prospettate dall'istituto convenuto;