IL PRETORE Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza; Rilevata la tardivita' della proposta eccezione di incompetenza territoriale ai sensi degli artt. 21, secondo comma, e 491, primo comma, del c.p.p. ed esaminati gli atti del procedimento dai quali risulta che l'imputato, dopo la consumazione del reato, con sentenza 29 novembre-4 dicembre 1990 e' stato dichiarato fallimento dal tribunale di Ancona, ritiene rilevane e non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, primo comma, e 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 - questione che rileva anche d'ufficio - nella parte in cui non escludono la procedibilita' nei confronti dell'imputato che, in periodo successivo alla consumazione del reato di emissione di assegno senza provvista, cosi' come previsto dal precedente art. 2, sia stato dichiarato fallito venedo cosi' a trovarsi nell'impossibilita' di provvedere al pagamento della somma portata dall'assegno, degli interessi, della penale e delle spese. Al riguardo deve rilevarsi che non vi sono dubbi in ordine alla rilevanza della questione in quanto, se la Corte costituzionale dovesse dichiarare l'illegittimita' delle norme denunciate, non potrebbe procedersi nei confronti dell'imputato almeno fino alla chiusura del fallimento. Per quanto poi attiene al dubbio di legittimita' costituzionale, appare evidente la disparita' di trattamento nei confronti del fallito per il quale si dovrebbe procedere nonostante si sia venuto a trovare nella particolare posizione giuridica che gli vieta di disporre del suo patrimonio e di compiere atti solutori a favore dei suoi creditori, laddove l'art. 3 della Costituzione sancisce il principio di uguaglianza davanti alla legge senza distinzione di condizioni personali e sociali. Gia' la Corte costituzionale con sentenza 18-30 giugno 1971, n. 149, dapprima e 21 novembre 1979, n. 131, in seguito, sulla base della stessa situazione di fatto e delle stesse considerazioni innanzi svolte, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 136 del c.p.