IL PRETORE
    Ha  pronunciato  e  pubblicato mediante lettura del dispositivo la
 seguente ordinanza;
    Rilevata la tardivita' della proposta  eccezione  di  incompetenza
 territoriale  ai  sensi  degli  artt. 21, secondo comma, e 491, primo
 comma, del c.p.p. ed esaminati gli atti del  procedimento  dai  quali
 risulta  che l'imputato, dopo la consumazione del reato, con sentenza
 29 novembre-4  dicembre  1990  e'  stato  dichiarato  fallimento  dal
 tribunale  di Ancona, ritiene rilevane e non manifestamente infondata
 la sollevata questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11,
 primo comma, e 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 - questione che
 rileva anche  d'ufficio  -  nella  parte  in  cui  non  escludono  la
 procedibilita' nei confronti dell'imputato che, in periodo successivo
 alla  consumazione del reato di emissione di assegno senza provvista,
 cosi' come previsto dal  precedente  art.  2,  sia  stato  dichiarato
 fallito  venedo cosi' a trovarsi nell'impossibilita' di provvedere al
 pagamento della somma portata dall'assegno,  degli  interessi,  della
 penale e delle spese.
    Al  riguardo  deve  rilevarsi che non vi sono dubbi in ordine alla
 rilevanza della questione  in  quanto,  se  la  Corte  costituzionale
 dovesse  dichiarare  l'illegittimita'  delle  norme  denunciate,  non
 potrebbe procedersi nei  confronti  dell'imputato  almeno  fino  alla
 chiusura del fallimento.
    Per  quanto  poi attiene al dubbio di legittimita' costituzionale,
 appare evidente  la  disparita'  di  trattamento  nei  confronti  del
 fallito per il quale si dovrebbe procedere nonostante si sia venuto a
 trovare  nella  particolare  posizione  giuridica  che  gli  vieta di
 disporre del suo patrimonio e di compiere atti solutori a favore  dei
 suoi  creditori,  laddove  l'art.  3  della  Costituzione sancisce il
 principio di uguaglianza davanti  alla  legge  senza  distinzione  di
 condizioni personali e sociali.
    Gia'  la  Corte  costituzionale con sentenza 18-30 giugno 1971, n.
 149, dapprima e 21 novembre 1979, n.  131,  in  seguito,  sulla  base
 della  stessa  situazione  di  fatto  e  delle  stesse considerazioni
 innanzi  svolte,  ha   dichiarato   l'illegittimita'   costituzionale
 dell'art. 136 del c.p.