ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 198 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1990 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da De Angelis Guerrino iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Renato Granata; Ritenuto che con ordinanza del 5 dicembre 1990 la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimita' costituzionale in via incidentale dell'art. 198 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) nella parte in cui non prevede che nel certificato generale del casellario richiesto dall'interessato non si faccia menzione dei provvedimenti concernenti il fallimento quando il fallito sia stato riabilitato con sentenza definitiva in riferimento all'art. 3 Cost. per disparita' di trattamento rispetto alla prevista non menzione, nel certificato suddetto, delle sentenze penali per le quali sia intervenuta la riabilitazione e della stessa sentenza di riabilitazione; che e' intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha concluso per la restituzione degli atti alla Corte rimettente per nuovo esame della questione di costituzionalita' in ragione del fatto che nelle more e' entrato in vigore il d.lgs. 14 gennaio 1991 n. 12 che, abrogando l'art. 198 e riformulando l'art. 689 (rispettivamente con gli artt. 34 e 33), esclude dal certificato generale e dal certificato civile richiesti dall'interessato la menzione dei provvedimenti concernenti il fallimento quando il fallito sia stato riabilitato con sentenza definitiva; Considerato che successivamente all'ordinanza che ha sollevato la questione di costituzionalita' e' entrato in vigore il d.lgs. 14 gennaio 1991 n. 12 che ha abrogato la norma impugnata ed ha riformulato l'art. 689 cod. proc. pen.; che pertanto e' necessario restituire gli atti al giudice rimettente per nuovo esame della questione alla luce del citato jus superveniens; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;