IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente  ordinanza  di  remissione  alla  Corte
 costituzionale.
    Boldi  Giovanni, titolare di pensione categoria VO/ART, ha chiesto
 l'integrazione al trattamento  minimo  sulla  pensione  categoria  SR
 decorrente dal luglio 1979 non integrata al minimo.
    L'I.N.P.S.,  a  prescindere  dalla  generica memoria difensiva, ha
 contestato  la  domanda  assumendo  che  la  sentenza   della   Corte
 costituzionale n. 314/1985 e' applicabile solo alle pensioni a carico
 dell'a.g.o.
    In  effetti  la  Corte  costituzionale  non  si e' ancora occupata
 specificatamente della particolare situazione  oggetto  del  presente
 giudizio,  riguardante soggetto titolare di pensione categoria VO/ART
 e di pensione SR,  cioe'  appartenente  alla  gestione  speciale  CD,
 coloni, mezzadri, di cui alla legge 9 gennaio 1963, n. 9 (v. sentenze
 nn. 1086/1988, 179, 250 e 504 del 1989). In dette sentenze, peraltro,
 non  e'  stata  fatta  applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo
 1953, n. 87, come invece e' avvenuto in occasione della  sentenza  n.
 314/1985  al  dichiarato  scopo  di  evitare  ulteriori  pronunce  di
 accoglimento.
    Si rende quindi necessario proporre la questione  di  legittimita'
 costituzionale sollevata nel presente giudizio, seppure in subordine,
 della difesa ricorrente non potendo la domanda essere accolta in base
 alla   sentenza  n.  314/1985  che  riguarda  le  pensioni  a  carico
 dell'assicurazione generale obbligatoria  ai  sensi  della  legge  12
 agosto 1963, n. 1338, come sostenuto dall'I.N.P.S.
    Circa  la  non  manifesta  infondatezza per violazione dell'art. 3
 della Costituzione va richiamata la giurisprudenza della stessa Corte
 costituzionale, che nelle numerose sentenze  emesse  in  materia,  ha
 intesso  far  venire  meno  per  criterio  di  omogeneita' sino al 1ยบ
 ottobre 1983 (data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui
 all'art. 6 del d.-l.  12  settembre  1983,  n.  463,  convertita  con
 modificazioni  dalla  legge  11  novembre 1963, n. 638) ogni ostacolo
 all'integrazione al minimo delle pensioni che,  avendo  identita'  di
 natura   e   funzione,  discendono  dallo  stesso  presupposto  della
 diminuita capacita' di guadagno per infermita' e  per  eta',  si'  da
 rendere il soggetto meritevole di eguale protezione.
    Non vi e' dubbio che i presupposti di cui sopra ricorrono nel caso
 in esame.