ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato) promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1990 dal T.A.R. della Lombardia sul ricorso proposto da Colucci Anna contro Provveditorato agli Studi di Milano ed altro, iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991; Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che il T.A.R. della Lombardia, con ordinanza del 13 luglio 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 maggio 1991), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione - dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, "nella parte in cui limita il prolungamento del rapporto di servizio al fine di conseguire il trattamento minimo di pensione al personale della scuola in servizio al 1 ottobre 1974"; che, ad avviso del remittente, la norma impugnata viola: a) l'art. 3 della Costituzione, per irrazionale disparita' di trattamento tra i pubblici dipendenti, chiamati ad esplicare identiche funzioni, a seconda che si siano trovati o meno in servizio al 1 ottobre 1974, poiche' l'esigenza di raggiungere un numero di anni di lavoro sufficiente per ottenere il minimo della pensione e' un interesse di tutti i lavoratori, a prescindere dall'epoca della loro assunzione; b) l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto, non consentendo ai lavoratori assunti dopo la data anzidetta, in eta' avanzata, di completare il periodo minimo richiesto per il conseguimento del trattamento di quiescenza, lede il diritto sociale alla pensione minima; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 444 del 1990, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata "nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1 ottobre 1974, che al compimento del 65 anno di eta' non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianita' minima (e comunque non oltre il 70 anno di eta')"; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile (cfr., da ult., ord. n. 140 del 1991); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;