ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  15,  terzo
 comma,  della  legge  30  luglio  1973, n. 477 (Delega al Governo per
 l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale  direttivo,
 ispettivo,  docente  e  non docente della scuola materna, elementare,
 secondaria e artistica dello Stato) promosso con ordinanza emessa  il
 13  luglio  1990  dal  T.A.R. della Lombardia sul ricorso proposto da
 Colucci Anna contro Provveditorato agli Studi  di  Milano  ed  altro,
 iscritta  al  n.  340  del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  22,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1991;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto che il T.A.R.  della  Lombardia,  con  ordinanza  del  13
 luglio  1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 maggio 1991),
 ha  sollevato  questione  di   legittimita'   costituzionale   -   in
 riferimento  agli  artt.  3  e  38 della Costituzione - dell'art. 15,
 terzo  comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, "nella parte in cui
 limita  il  prolungamento  del  rapporto  di  servizio  al  fine   di
 conseguire  il  trattamento  minimo  di  pensione  al personale della
 scuola in servizio al 1› ottobre 1974";
      che, ad avviso del remittente, la norma impugnata viola:
        a) l'art. 3 della Costituzione, per irrazionale disparita'  di
 trattamento   tra   i  pubblici  dipendenti,  chiamati  ad  esplicare
 identiche funzioni, a seconda che si siano trovati o meno in servizio
 al 1› ottobre 1974, poiche' l'esigenza di raggiungere  un  numero  di
 anni  di  lavoro sufficiente per ottenere il minimo della pensione e'
 un interesse di tutti i lavoratori, a  prescindere  dall'epoca  della
 loro assunzione;
        b)  l'art.  38,  secondo comma, della Costituzione, in quanto,
 non consentendo ai lavoratori assunti dopo la data anzidetta, in eta'
 avanzata,  di  completare  il  periodo  minimo   richiesto   per   il
 conseguimento  del trattamento di quiescenza, lede il diritto sociale
 alla pensione minima;
    Considerato che questa Corte, con sentenza n.  444  del  1990,  ha
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  della  norma  impugnata
 "nella parte in cui non consente al  personale  assunto  dopo  il  1›
 ottobre  1974,  che  al  compimento  del  65›  anno di eta' non abbia
 raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere  il  minimo  della
 pensione,  di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento
 di tale anzianita' minima (e  comunque  non  oltre  il  70›  anno  di
 eta')";
      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile (cfr., da ult., ord. n. 140 del 1991);
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;