ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt.  416,  secondo
 comma,  421,  secondo  comma,  e  422,  primo  comma,  del  codice di
 procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:
      1) ordinanza emessa il  4  febbraio  1991  dal  Giudice  per  le
 indagini  preliminari  presso il Tribunale di Ancona nel procedimento
 penale a carico di Panzini Luciano, iscritta al n. 344  del  registro
 ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;
      2)  ordinanza  emessa  il  5  febbraio  1991  dal Giudice per le
 indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona  nel  procedimento
 penale  a  carico  di  Latini  Massimiliano,  iscritta  al n. 360 del
 registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 6  novembre  1991  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto  che, con ordinanza del 4 febbraio 1991 (r.o. n. 344/91),
 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di  Ancona
 -   nel  corso  di  un'udienza  preliminare  nella  quale  la  difesa
 dell'imputato aveva richiesto "apposita c.t. fiscale-tributaria" - ha
 sollevato questione di legittimita'  costituzionale,  in  riferimento
 agli  artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 422, primo comma,
 del codice di procedura penale nella parte in cui non comprende nella
 dizione "consulenti tecnici" anche la consulenza tecnica richiesta ex
 novo dalle parti, quando ne appaia evidente la  decisivita'  ai  fini
 della  pronuncia  della  sentenza  di non luogo a procedere: cio' per
 disparita' di trattamento tra prova per testi  (ammessa)  e  "c.t.u."
 (nonche'  tra  quest'ultima e le perizie che vengono disposte in sede
 dibattimentale),  e  per  violazione del principio del buon andamento
 dell'amministrazione della giustizia;
      che, con ordinanza del 5 febbraio  1991  (r.o.  n.  360/91),  lo
 stesso  giudice  per  le  indagini preliminari presso il Tribunale di
 Ancona ha sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale:  a)
 dell'art. 421, secondo comma, del codice di procedura penale "e prima
 ancora  dell'art. 416 n. 2 laddove non consentono al P.M., in sede di
 trasmissione  del  fascicolo  contenente  la  notizia  di  reato,  di
 disporre   preventiva   citazione   per   l'udienza  preliminare  del
 verbalizzante della polizia giudiziaria a chiarimenti  sulla  notizia
 di   reato   stessa,   o   quanto  meno  di  richiederla  all'udienza
 preliminare, prescindendo da eventuale  prova  per  testi,  prima  di
 esporre  sinteticamente  quanto  previsto dal secondo comma del detto
 art. 421"; b) dell'art. 422, primo comma,  del  codice  di  procedura
 penale  "laddove  non sembra contemplare l'esplicita eventualita' che
 siano le stesse parti ad attivare il  meccanismo  probatorio  di  cui
 alla   stessa   norma",  nonche'  "laddove  nella  riduttiva  dizione
 "audizione di consulenti tecnici"  non  contempla  esplicitamente  la
 facolta'  di  tutte le parti di richiedere apposita autonoma c.t.u.":
 il tutto per violazione degli artt. 2, 3,  97  (per  i  motivi  sopra
 esposti),  e  24  della  Costituzione  (per violazione del diritto di
 difesa);
      che e' intervenuto in  entrambi  i  giudizi  il  Presidente  del
 Consiglio   dei   ministri,   concludendo  per  l'infondatezza  delle
 questioni;
    Considerato che, per l'identicita' delle  questioni  sollevate,  i
 giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente;
      che  le  questioni,  gia'  proposte sostanzialmente nei medesimi
 termini  dallo  stesso  giudice  a   quo,   sono   state   dichiarate
 manifestamente  infondate  con  ordd.  nn.  252  e 303 del 1991 e gli
 attuali provvedimenti  di  rimessione  non  contengono,  come  detto,
 argomentazioni nuove;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;