IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa previdenziale promossa dalle ricorrenti Bracalente Assunta, Boccaccini Laura, Diomedi Egle, Faletra Irma, Montelpare Brandina, Mercuri Rosa, Perugini Elena, Tombolini Ida, Vesprini Palma, Zampaloni Angela contro l'I.N.P.S.; Rilevato che le ricorrenti hanno convenuto l'Inps domandandone la condanna ad erogare l'integrazione al minimo di un secondo trattamento pensionistico, goduto dalle ricorrenti, integrazione che esse assumono essere stata illegittimamente negata dall'istituto convenuto, che ha corrisposto soltanto l'integrazione di un primo trattamento pensionistico; Rilevato che l'I.N.P.S. contesta che alle ricorrenti spetti l'integrazione al minimo del secondo trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 6 del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1ยบ giugno 1991, n. 166, che ha introdotto un termine di decadenza per i crediti previdenziali dedotti in giudizio; Rilevato che la norma succitata e' del tutto innovativa, essendo sopravvenuta in un contesto normativo che: 1) prevedeva l'integrazione del secondo trattamento pensionistico (vedi sentenza n. 314/1985 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, lettera a) della legge 1338/1962, e dell'art. 23 della legge 153/1969, e vedi le successive sentenze abrogative, che hanno riaffermato il principio, come la n. 1086 del 1988, la n. 81 del 1989, la n. 142 del 1989), con il limite derivante dalla c.d. "cristallizzazione" introdotta dall'art. 6 della legge n. 638 dell'11 novembre 1983; 2) non prevedeva ne' prescrizione, ne' decadenza del diritto alla pensione, da considerarsi pertanto imprescrittibile, mentre il diritto alla percezione dei ratei scaduti e non anora liquidati e' prescrittibile soltanto nel termine decennale (cfr. sentenza n. 283 del 1989 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la illegittimita' dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67, autenticamente interpretativa dell'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935, e sentenze Cass. s.u. del 21 giugno 1990, n. 6245 e sez. lav. 27 giugno 1988, n. 4354, 23 gennaio 1989, n. 376, 6 luglio 1990, n. 7094); Ritenuto che, pertanto, il diritto al trattamento pensionistico di cui si controverte non i e' estinto per inattivita' degli interessati e decorso del termine temporale entro cui essi avrebbero dovuto agire, poiche' all'epoca i diritto esisteva e non esisteva alcun termine entro il quale avrebbe dovuto essere fatto valere (e cio' secondo la normativa vigente, cosi' come essa doveva essere interpretata e resa conforme ai principi costituzionali, e come e' risultata dopo gli interventi della Corte costituzionale); il diritto e' stato invece estinto di imperio, da norma sostanzialmente abrogativa, che in realta' non poneva, e non pone, alcun termine di decadenza o prescrizione, riferendosi a situazioni risalenti ad epoca ampiamente anteriore al termine oltre al quale opererebbe quella che e' stata definita come decadenza, sicche' al momento in cui la cosi detta decadenza e' stata introdotta agli interessati non rimaneva che prendere atto della estinzione del diritto, non avendo essi alcuna possibilita' di farlo valere in un tempo, per quanto breve, ancora da decorrere; Ritenuto che deve dubitarsi della legittimita' costituzionale di tale estinzione del diritto di percepire la integrazione al minimo del secondo trattamento pensionistico (salvi i limiti rappresentati dalla c.d. "cristallizazione" succitata), poiche' essa travolge il diritto di chi non avesse proposto domanda giudiziale al momento dell'entrata in vigore del decreto n. 103 citato (come espressamente previsto dall'art. 6 cit.), operando una discriminazione irrazionale tra chi avesse, all'epoca, gia' agito in giudizio, e chi non avesse ancora agito; Ritenuto che tale discriminazione possa rappresentare una violazione macroscopica del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, non potendosi distinguere tra l'avente diritto che abbia gia' proposto la domanda giudiziale, e quello che non l'abbia ancora fatto, secondo un qualche criterio di bisogno, o di meritevolezza, e neppure di maggiore accortezza o diligenza (all'epoca non esisteva alcuna norma che potesse indurre ad una maggiore sollecitudine, non essendo previsto alcun termine di prescrizione o di decadenza); Rilevato che la questione e' gia' stata sollevata da altro giudice (pretore di Sanremo, ordinanza del 14 giugno 1991, Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1991); Visto gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;