IL PRETORE Alla pubblica udienza del 27 settembre 1991 presso la sede distaccata di Pescia, nel procedimento a carico di Galligani Marco nato a Pescia il 24 ottobre 1961, in atti detenuto per altra causa, imputato dei reati di ricettazione e furto pluriaggravato. O S S E R V A All'udienza odierna il p.m. ha esposto i fatti oggetto della imputazione ed ha quindi indicato le prove di cui chiede la ammissione; tra queste ha richiesto l'esame testimoniale dell'ufficiale di polizia giudiziaria che ha raccolto le sommarie informazioni testimoniali di tre persone indicate nella lista testi tempestivamente depositata, Zei Cleto, Citti Giovanni e Lucchesi Livio, tutti deceduti nelle more del procedimento, essendo i primi due parti offese denuncianti ed il terzo testimone oculare dei fatti con riferimento alla imputazione di furto; in subordine ha chiesto che sia data lettura dei relativi verbali; il difensore non si e' opposto a tali richieste. Nonostante l'acquiescenza della difesa, rileva il giudicante come l'art. 195, quarto comma, del c.p.p. ponga un divieto per gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni e come l'art. 514 del c.p.p. ponga un divieto di lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dai testimoni alla polizia giudiziaria, e come conseguentemente la richiesta del pubblico ministero non possa essere accolta sulla base della normativa vigente. Ritenendo che la disciplina citata contrasti con i precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 24, 102 e 112 della Costituzione. Non potendo essere decisa l'istanza proposta dal p.m. se prima non e' stata delibata la legittimita' costituzionale delle norme indicate per i motivi sopra esposti. Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale degli artt. 195, quarto comma, in relazione all'art. 195, terzo comma, del c.p.p. e dell'art. 514 del c.p.p. in relazione all'art. 512 del c.p.p. in riferimento alle norme costituzionali indicate ed a tal fine osserva: a) l'art. 195, mentre prevede al terzo comma che le dichiarazioni rese de relato dal teste estraneo alla polizia giudiziaria che ha svolto indagini nel processo in corso siano inutilizzabili qualora le parti abbiano richiesto ed il giudice non abbia disposto l'audizione del teste di riferimento, salvo che l'esame di questo risulti impossibile per morte, infermita' o irreperibilita', pone al quarto comma un divieto assoluto di deporre per il personale della polizia giudiziaria; b) tale sistema probatorio trova la sua chiusura nel divieto di lettura dei relativi verbali di cui all'art. 514 del c.p.p.; c) la disciplina sunteggiata sub a) viola l'art. 3 della Costituzione ad avviso del giudicante sotto un duplice profilo: da un lato si introduce una discriminazione tra cittadini informati sui fatti per cui si procede che, non potendo basarsi altro che sull'assunto della tendenziosita' e parzialita' del personale della polizia giudiziaria, appare irragionevole e non ancorata ad obbiettive differenze della fattispecie che le due disposizioni regolano; dall'altro lato e' irrazionale la diversita' di disciplina, quanto meno laddove non prevede una rimozione del divieto di deposizione de relato per l'ipotesi in cui la deposizione diretta sia divenuta impossibile per morte, infermita' o irreperibilita'; d) ugualmente irrazionale appare la differenza di regime tra l'art. 514 e l'art. 512 del c.p.p. con riferimento ad ipotesi di impossibilita' imprevedibile e sopravvenuta di procedere all'assunzione diretta della testimonianza il cui contenuto e' gia' stato raccolto a verbale dalla p.g.; e) il complesso delle norme impugnate viola l'art. 24 della Costituzione, limitandosi il diritto di difesa dello Stato, laddove si impedisce al p.m. di poter raggiungere in dibattimento la prova dei fatti per i quali e' stato disposto il rinvio a giudizio; f) il medesimo contrasta inoltre con gli artt. 102 e 112 della Costituzione, da un lato limitandosi l'esercizio della giurisdizione del giudice, che non puo' conoscere e liberamente valutare tutti gli elementi di prova raccolti a carico dell'imputato, dall'altro impedendosi al p.m. di proseguire nell'azione penale che, pur essendo gia' stata esercitata, rischia di rimanere priva di contenuto e supporto probatorio per cause imprevedibili e non imputabili al p.m. stesso;