IL PRETORE
    Alla  pubblica  udienza  del  27  settembre  1991  presso  la sede
 distaccata di Pescia, nel procedimento a carico  di  Galligani  Marco
 nato  a  Pescia il 24 ottobre 1961, in atti detenuto per altra causa,
 imputato dei reati di ricettazione e furto pluriaggravato.
                             O S S E R V A
    All'udienza odierna il p.m.  ha  esposto  i  fatti  oggetto  della
 imputazione  ed  ha  quindi  indicato  le  prove  di  cui  chiede  la
 ammissione;   tra   queste   ha   richiesto   l'esame    testimoniale
 dell'ufficiale  di  polizia  giudiziaria  che ha raccolto le sommarie
 informazioni testimoniali di tre persone indicate nella  lista  testi
 tempestivamente  depositata,  Zei  Cleto,  Citti  Giovanni e Lucchesi
 Livio, tutti deceduti nelle more del procedimento,  essendo  i  primi
 due  parti offese denuncianti ed il terzo testimone oculare dei fatti
 con riferimento alla imputazione di furto; in  subordine  ha  chiesto
 che  sia  data  lettura  dei relativi verbali; il difensore non si e'
 opposto a tali richieste.
    Nonostante l'acquiescenza della difesa, rileva il giudicante  come
 l'art.  195,  quarto  comma,  del  c.p.p.  ponga  un  divieto per gli
 ufficiali  ed  agenti  della  polizia  giudiziaria  di  deporre   sul
 contenuto  delle  dichiarazioni  acquisite da testimoni e come l'art.
 514 del  c.p.p.  ponga  un  divieto  di  lettura  dei  verbali  delle
 dichiarazioni  rese  dai  testimoni  alla polizia giudiziaria, e come
 conseguentemente la richiesta del pubblico ministero non possa essere
 accolta sulla base della normativa vigente.
    Ritenendo che  la  disciplina  citata  contrasti  con  i  precetti
 costituzionali di cui agli artt. 3, 24, 102 e 112 della Costituzione.
    Non potendo essere decisa l'istanza proposta dal p.m. se prima non
 e' stata delibata la legittimita' costituzionale delle norme indicate
 per i motivi sopra esposti.
    Solleva  d'ufficio  questione di legittimita' costituzionale degli
 artt. 195, quarto comma, in relazione all'art. 195, terzo comma,  del
 c.p.p.  e  dell'art.  514  del  c.p.p.  in relazione all'art. 512 del
 c.p.p. in riferimento alle norme costituzionali  indicate  ed  a  tal
 fine osserva:
       a)   l'art.   195,   mentre  prevede  al  terzo  comma  che  le
 dichiarazioni  rese  de  relato  dal  teste  estraneo  alla   polizia
 giudiziaria  che  ha  svolto  indagini  nel  processo  in corso siano
 inutilizzabili qualora le parti abbiano richiesto ed il  giudice  non
 abbia  disposto  l'audizione  del  teste  di  riferimento,  salvo che
 l'esame  di  questo  risulti  impossibile  per  morte,  infermita'  o
 irreperibilita',  pone al quarto comma un divieto assoluto di deporre
 per il personale della polizia giudiziaria;
       b) tale sistema probatorio trova la sua chiusura nel divieto di
 lettura dei relativi verbali di cui all'art. 514 del c.p.p.;
       c)  la  disciplina  sunteggiata  sub  a)  viola  l'art. 3 della
 Costituzione ad avviso del giudicante sotto un duplice profilo: da un
 lato si introduce una discriminazione  tra  cittadini  informati  sui
 fatti  per  cui  si  procede  che,  non  potendo  basarsi  altro  che
 sull'assunto della tendenziosita' e parzialita' del  personale  della
 polizia   giudiziaria,   appare   irragionevole  e  non  ancorata  ad
 obbiettive differenze  della  fattispecie  che  le  due  disposizioni
 regolano; dall'altro lato e' irrazionale la diversita' di disciplina,
 quanto  meno  laddove  non  prevede  una  rimozione  del  divieto  di
 deposizione de relato per l'ipotesi in cui la deposizione diretta sia
 divenuta impossibile per morte, infermita' o irreperibilita';
       d) ugualmente irrazionale appare la differenza  di  regime  tra
 l'art.  514  e  l'art.  512  del c.p.p. con riferimento ad ipotesi di
 impossibilita'   imprevedibile   e    sopravvenuta    di    procedere
 all'assunzione  diretta  della testimonianza il cui contenuto e' gia'
 stato raccolto a verbale dalla p.g.;
       e) il complesso delle norme impugnate  viola  l'art.  24  della
 Costituzione,  limitandosi  il diritto di difesa dello Stato, laddove
 si impedisce al p.m. di poter raggiungere in  dibattimento  la  prova
 dei fatti per i quali e' stato disposto il rinvio a giudizio;
       f)  il medesimo contrasta inoltre con gli artt. 102 e 112 della
 Costituzione, da un lato limitandosi l'esercizio della  giurisdizione
 del  giudice, che non puo' conoscere e liberamente valutare tutti gli
 elementi  di  prova  raccolti  a  carico  dell'imputato,   dall'altro
 impedendosi al p.m. di proseguire nell'azione penale che, pur essendo
 gia'  stata  esercitata,  rischia  di  rimanere  priva di contenuto e
 supporto probatorio per cause imprevedibili e non imputabili al  p.m.
 stesso;