IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
    A seguito di perquisizione domiciliare e sequestro autorizzato dal
 p.m. di Bologna con provvedimento del  7  aprile  1987  si  rinveniva
 nella  abitazione  di  Di  Paolo Lionello in Pian di Macina, Pianoro,
 numerosa documentazione bancaria, relativa  prevalentemente  all'anno
 1987,  da  cui  scaturivano  altre  indagini  dirette ad accertare le
 modalita' di  acquisizione  dei  redditi  del  sig.  Di  Paolo  e  la
 conformita' tra redditi ricavati e quelli denunciati.
    Emergeva,  a  seguito di perizia disposta dal p.m., che i guadagni
 del sig. Di Paolo derivavano principalmente da operazioni  di  borsa,
 come  si  poteva dedurre dalla costante frequenza di compravendita di
 titoli nel corso  di  tutto  l'anno,  dalla  esistenza  di  un  conto
 corrente e di un dossier titoli destinati all'attivita' borsistica ad
 opera del sig. Di Paolo.
    Il  perito,  nel  concludere  la sua attivita', evidenziava che le
 operazioni  per  le  modalita'  con  cui  si  erano  svolte,  per  la
 frequenza,  per  la  mole  di  operazioni compiute, configuravano una
 presunzione relativa di tassabilita' e che, vigente l'art. 76,  primo
 comma,   del   d.P.R.   n.   597/1973,  sarebbero  state  considerate
 plusvalenze conseguite e come tali da  indicare  nelle  dichiarazioni
 dei  redditi.  La  entrata  in  vigore  del testo unico delle imposte
 dirette rendeva la conclusione piu' problematica.
    L'art. 81 del testo unico 22 dicembre 1986, n. 917, non prevede le
 presunzioni  relative  riguardanti  plusvalenze  conseguite  mediante
 operazioni  speculative,  ma  contiene  una  elencazione tassativa di
 fattispecie reddituali, al di fuori  delle  quali  non  si  configura
 alcuna ipotesi di redditi diversi.
    Le  plusvalenze  realizzate  mediante cessione a titolo oneroso di
 partecipazioni  sociali  costituiscono  redditi  diversi  e   percio'
 rilevanti  ai  fini fiscali e poi penali, solo se superiori al 2% del
 capitale della societa'.
    Nel caso di specie  non  si  sarebbe  raggiunto  detto  limite  e,
 pertanto  il  p.m.  nel  richiedere il rinvio a giudizio del Di Paolo
 eccepiva la incostituzionalita' delle norme che non  consentivano  la
 tassazione dei redditi da operazioni di borsa.
    In sede di udienza preliminare la eccezione veniva riproposta e il
 difensore sul punto si rimetteva a giustizia.
    La  eccezione sollevata dal p.m. merita di essere valutata perche'
 rilevante ai fini della decisione, dovendosi individuare sia le norme
 da applicare, sia la conformita' di queste alla Costituzione.
    L'art. 36 del d.P.R. n. 42/1988, contenente norme di coordinamento
 e di attuazione al citato t.u., prevede che talune  norme  del  t.u.,
 tra  cui  l'art. 81, lett. c), abbiano effetto anche per i periodi di
 imposta  antecedenti  al  1ยบ  gennaio  1988  sempre  che  i  relativi
 accertamenti  non  siano  divenuti definitivi e con cio' derogando al
 principio della ultrattivita' delle norme finanziarie di cui all'art.
 20 della legge n. 4/1929. In tal modo il legislatore ha consentito di
 esonerare  dall'obbligo  del  pagamento  delle  imposte  redditi  che
 allorquando  furono  prodotti  (anni  1987,  1988)  erano  sottoposti
 all'obbligo, poiche' era vigente la normativa di  cui  al  d.P.R.  n.
 597/1973.
    La  capacita'  contributiva di chi produce redditi da speculazioni
 di borsa e' stata poi riconosciuta allorquando in  epoca  recente  il
 legislatore  e'  tornato  a  sottoporre  a  tassazione  i  redditi da
 investimenti di borsa.
    La esclusione della imposizione fiscale per questo settore non  ha
 ragionevolezza,  anzi viola il principio costituzionale dell'art. 53,
 secondo cui tutti i cittadini sono tenuti  a  concorrere  alle  spese
 pubbliche secondo la propria capacita' contributiva. Non si comprende
 come  settori di guadagno cosi' considerevoli debbano essere esentati
 da tassazione.
    Viola inoltre il principio di uguaglianza  dei  cittadini  dinanzi
 alla  legge,  poiche'  la norma avrebbe consentito per alcuni anni la
 produzione di redditi per taluni contribuenti senza oneri di denuncia
 ed obblighi relativi.