ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.160, 256, 257 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e 11 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1990 dalla Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale, sul ricorso proposto da Franci Alfredo contro la Direzione Provinciale del Tesoro di Grosseto, iscritta al n.229 del registro ordinanza 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.16, prima serie speciale dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 ottobre 1990 la Corte dei conti - Sez.III Giurisdizionale - sul ricorso proposto da Franci Alfredo contro Direzione Provinciale del Tesoro di Grosseto ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con l'art.3 della Costituzione, dell'art. 160 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n.1092 (Approvazione del Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non assimila il vedovo della pensionata alla vedova del pensionato, agli effetti della liquidazione della pensione di riversibilita' e non prevede anche per il vedovo la liquidazione d'ufficio del trattamento, senza alcun onere di domanda; degli artt. 256 e 257 dello stesso d.P.R. n.1092 del 1973, per il fatto di non aver previsto nel caso del vedovo di pensionata deceduta prima dell'1.6.1974 la cessazione degli effetti che la normativa preesistente faceva discendere, ai fini della decorrenza del trattamento, dalla mancata presentazione della domanda stessa entro determinati termini; nonche' dello stesso art. 256 e dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1977 n. 903, il primo nella parte in cui ostacolerebbe, il secondo nella parte in cui non garantirebbe la possibilita', per il vedovo della pensionata deceduta anteriormente all'1.1.1958, di beneficiare della pensione dal giorno successivo alla morte della moglie. Considerato che la fattispecie va definita alla stregua di normativa anteriore, prevedente l'onere della domanda sia per il vedovo che per la vedova di soggetto pensionato (art. 2, secondo comma, r.d. 27 giugno 1933, n. 703); che sono interessate, quindi, disposizioni non dedotte in giudizio; che pertanto la questione, cosi' come posta, e' manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;