ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.160, 256, 257
 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione  del  Testo  unico
 delle  norme  sul  trattamento  di quiescenza dei dipendenti civili e
 militari dello Stato) e 11  della  legge  9  dicembre  1977,  n.  903
 (Parita'  di  trattamento  tra  uomini e donne in materia di lavoro),
 promosso con ordinanza emessa il  9  ottobre  1990  dalla  Corte  dei
 conti,  Sezione Terza giurisdizionale, sul ricorso proposto da Franci
 Alfredo contro la  Direzione  Provinciale  del  Tesoro  di  Grosseto,
 iscritta  al  n.229  del  registro  ordinanza 1991 e pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.16,  prima  serie  speciale
 dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 6  novembre  1991  il  Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  con ordinanza emessa il 9 ottobre 1990 la Corte dei
 conti - Sez.III Giurisdizionale -  sul  ricorso  proposto  da  Franci
 Alfredo  contro  Direzione  Provinciale  del  Tesoro  di  Grosseto ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con
 l'art.3 della Costituzione, dell'art. 160 del d.P.R. 29 dicembre 1973
 n.1092 (Approvazione del Testo unico delle norme sul  trattamento  di
 quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte
 in  cui  non  assimila  il  vedovo  della  pensionata alla vedova del
 pensionato,  agli  effetti  della  liquidazione  della  pensione   di
 riversibilita'  e  non  prevede  anche  per il vedovo la liquidazione
 d'ufficio del trattamento, senza alcun onere di domanda; degli  artt.
 256  e  257  dello stesso d.P.R. n.1092 del 1973, per il fatto di non
 aver previsto nel  caso  del  vedovo  di  pensionata  deceduta  prima
 dell'1.6.1974   la   cessazione   degli   effetti  che  la  normativa
 preesistente  faceva  discendere,  ai  fini  della   decorrenza   del
 trattamento,  dalla  mancata presentazione della domanda stessa entro
 determinati termini; nonche' dello stesso art.  256  e  dell'art.  11
 della  legge  9  dicembre  1977  n.  903, il primo nella parte in cui
 ostacolerebbe, il secondo nella parte  in  cui  non  garantirebbe  la
 possibilita',  per  il vedovo della pensionata deceduta anteriormente
 all'1.1.1958, di beneficiare della  pensione  dal  giorno  successivo
 alla morte della moglie.
    Considerato  che  la  fattispecie  va  definita  alla  stregua  di
 normativa anteriore, prevedente l'onere  della  domanda  sia  per  il
 vedovo  che  per  la  vedova  di soggetto pensionato (art. 2, secondo
 comma, r.d. 27 giugno 1933, n. 703);
      che  sono  interessate,  quindi,  disposizioni  non  dedotte  in
 giudizio;
      che  pertanto  la questione, cosi' come posta, e' manifestamente
 inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;