ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  29, primo
 comma, della  legge  29  dicembre  1990,  n.  428  (Disposizioni  per
 l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
 alle Comunita' europee) promosso con ordinanza emessa il  7  febbraio
 1991  dal  Tribunale  di  Genova nel procedimento civile vertente tra
 S.p.A. S.C.I. e Amministrazione delle finanze iscritta al n. 230  del
 registro  ordinanze  1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza 7 febbraio 1991
 - emessa  nel  corso  di  un  procedimento  civile  promosso  per  la
 restituzione  di  somme  riscosse  all'atto  d'importazione di merci,
 indebitamente versate a titolo di diritti di visita sanitaria  (tassa
 di  effetto equivalente ai dazi doganali) - ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e  24  della
 Costituzione,  dell'art.  29,  primo  comma,  della legge 29 dicembre
 1990, n. 428 (sopravvenuta nel corso del giudizio),  nella  parte  in
 cui  prevede che il termine quinquennale di decadenza di cui all'art.
 91 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, deve intendersi  applicabile  a
 tutte  le  domande  ed  azioni  esperibili  per il rimborso di quanto
 riscosso in relazione ad operazioni doganali;
    Considerato che la Corte di Cassazione ha affermato, riguardo alle
 domande  gia'  proposte  al  momento  dell'entrata  in  vigore  della
 sopraindicata  legge n. 428 del 1990, che un'applicazione retroattiva
 dell'art. 29, primo comma, di tale legge contrasta col  diritto  alla
 ripetizione   dell'indebito,   cosi'  come  configurato  dal  diritto
 comunitario e ritenuto  dalla  Corte  di  giustizia  delle  Comunita'
 europee;
      che  tale contrasto comporta la disapplicabilita' nel giudizio a
 quo della norma di diritto interno (sentenze nn. 170  del  1984,  113
 del  1985  e  389  del  1989)  e la conseguente inammissibilita', per
 difetto di rilevanza, delle questioni relative alla stessa  (cfr.  da
 ultimo la sentenza n. 168 del 1991);