ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 29, primo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee) promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1991 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra S.p.A. S.C.I. e Amministrazione delle finanze iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza 7 febbraio 1991 - emessa nel corso di un procedimento civile promosso per la restituzione di somme riscosse all'atto d'importazione di merci, indebitamente versate a titolo di diritti di visita sanitaria (tassa di effetto equivalente ai dazi doganali) - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 29, primo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (sopravvenuta nel corso del giudizio), nella parte in cui prevede che il termine quinquennale di decadenza di cui all'art. 91 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, deve intendersi applicabile a tutte le domande ed azioni esperibili per il rimborso di quanto riscosso in relazione ad operazioni doganali; Considerato che la Corte di Cassazione ha affermato, riguardo alle domande gia' proposte al momento dell'entrata in vigore della sopraindicata legge n. 428 del 1990, che un'applicazione retroattiva dell'art. 29, primo comma, di tale legge contrasta col diritto alla ripetizione dell'indebito, cosi' come configurato dal diritto comunitario e ritenuto dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee; che tale contrasto comporta la disapplicabilita' nel giudizio a quo della norma di diritto interno (sentenze nn. 170 del 1984, 113 del 1985 e 389 del 1989) e la conseguente inammissibilita', per difetto di rilevanza, delle questioni relative alla stessa (cfr. da ultimo la sentenza n. 168 del 1991);