ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  20, primo
 comma, lett. c), della legge regionale siciliana 5 settembre 1990, n.
 35 (Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei  tributi
 e  di  altre entrate), promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1991
 dal Tribunale amministrativo  regionale  per  la  Sicilia  -  Sezione
 staccata  di  Catania,  nel  ricorso  proposto dalla S.p.A. "Nuova G.
 Barbera" contro  la  Presidenza  della  Regione  siciliana  ed  altro
 iscritta  al  n.  376  del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  23,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  costituzione  della  S.p.A.  "Nuova G. Barbera"
 nonche' l'atto di intervento della Regione  Sicilia  rappresentata  e
 difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la  Sicilia
 -  sezione  staccata  di  Catania,  con  ordinanza  14  marzo 1991 ha
 sollevato,  in  riferimento  all'art.  17  dello  Statuto   regionale
 siciliano   (R.D.Lgs.   15   maggio   1946,  n.  455),  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma primo, lett. c) della
 legge regionale siciliana 5 settembre 1990, n. 35, nella parte in cui
 limita la facolta' di conferimento della concessione del servizio  di
 riscossione  dei  tributi  nella  regione,  alle  societa' per azioni
 costituite da istituti e aziende di credito;
    Considerato che questione analoga e'  stata  gia'  dichiarata  non
 fondata da questa Corte con la sentenza n. 367
 del 1991;
      che non sono stati prospettati profili nuovi;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e
 9   delle   Norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;