ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 29, comma secondo, del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516 (Norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari) promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Carniti Maria ed altre contro Ufficio del Registro di Verbania iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Renato Granata; Ritenuto che la Commissione tributaria di Verbania - nel corso di un giudizio promosso da Carniti Maria, Nerini Ferdinanda e Nerini Patrizia, ed avente ad oggetto un accertamento di valore ai fini dell'imposta di successione e dell'INVIM - ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art.29, secondo comma, R.D. 8 luglio 1937 n.1516 (Norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari) nella parte in cui tale norma - ritenuta applicabile nel processo tributario per non essere tra quelle richiamate dall'art. 39, primo co., d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 - consente soltanto al rappresentante dell'Ufficio tributario e non anche al contribuente (e/o al suo difensore) di "rimanere presente alla votazione" e quindi di presenziare alla camera di consiglio per la decisione della controversia; che e' intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha concluso per la inammissibilita' della questione di costituzionalita' (perche' sollevata in termini astratti, non avendo ne' il contribuente, ne' il rappresentante dell'Ufficio chiesto di assistere alla deliberazione della decisione in camera di consiglio) e comunque per la manifesta infondatezza nel merito; Considerato che la questione sollevata difetta del requisito della rilevanza perche' - come eccepito dall'Avvocatura - ne' il contribuente, ne' il rappresentante dell'Ufficio hanno chiesto di assistere alla deliberazione della decisione in camera di consiglio; Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;