ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  29, comma
 secondo, del regio decreto 8 luglio 1937,  n.  1516  (Norme  relative
 alla    costituzione    ed   al   funzionamento   delle   commissioni
 amministrative per le imposte dirette  e  per  le  imposte  indirette
 sugli  affari)  promosso  con ordinanza emessa il 3 aprile 1991 dalla
 Commissione  tributaria  di  primo  grado  di  Verbania  sul  ricorso
 proposto  da  Carniti  Maria  ed altre contro Ufficio del Registro di
 Verbania iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1991 e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  23,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto che la Commissione tributaria di Verbania - nel corso  di
 un  giudizio  promosso  da  Carniti Maria, Nerini Ferdinanda e Nerini
 Patrizia, ed avente ad oggetto un  accertamento  di  valore  ai  fini
 dell'imposta   di   successione  e  dell'INVIM  -  ha  sollevato,  in
 riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., questione incidentale  di
 legittimita' costituzionale dell'art.29, secondo comma, R.D. 8 luglio
 1937  n.1516  (Norme  relative  alla costituzione ed al funzionamento
 delle commissioni amministrative per le  imposte  dirette  e  per  le
 imposte  indirette  sugli  affari)  nella  parte  in cui tale norma -
 ritenuta applicabile nel  processo  tributario  per  non  essere  tra
 quelle  richiamate dall'art. 39, primo co., d.P.R. 26 ottobre 1972 n.
 636 - consente soltanto al rappresentante dell'Ufficio  tributario  e
 non  anche  al  contribuente  (e/o  al  suo  difensore)  di "rimanere
 presente alla votazione" e  quindi  di  presenziare  alla  camera  di
 consiglio per la decisione della controversia;
      che   e'   intervenuta  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  in
 rappresentanza del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ed  ha
 concluso per la inammissibilita' della questione di costituzionalita'
 (perche'   sollevata   in   termini   astratti,  non  avendo  ne'  il
 contribuente, ne' il rappresentante dell'Ufficio chiesto di assistere
 alla deliberazione della decisione in camera di consiglio) e comunque
 per la manifesta infondatezza nel merito;
    Considerato che la questione sollevata difetta del requisito della
 rilevanza  perche'  -  come  eccepito  dall'Avvocatura   -   ne'   il
 contribuente,  ne'  il  rappresentante  dell'Ufficio hanno chiesto di
 assistere alla deliberazione della decisione in camera di consiglio;
    Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;