ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12, commi primo
 e   secondo,  del  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  636  (Riforma  del
 contenzioso tributario) e del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.  917  (T.U.
 delle  imposte  sui redditi) promosso con ordinanza emessa l'11 marzo
 1991 dalla Commissione tributaria di  primo  grado  di  Verbania  sul
 ricorso proposto da Battaglia Gianfranca contro Intendenza di Finanza
 di Novara iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  23,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto che la Commissione tributaria di Verbania - nel  giudizio
 promosso  da  Battaglia Gianfranca ed avente ad oggetto l'impugnativa
 del mancato rimborso della somma di 30.000 per IRPEF per l'anno  1989
 avendo  ella  praticato  l'obiezione  fiscale  versando  l'importo di
 30.000 al Movimento non violento - sollevava, con  ordinanza  del  10
 ottobre  1990,  questione  incidentale di legittimita' costituzionale
 dell'art. 12, 1› e 2› comma, d.P.R. 26 ottobre  1972  n.636  (Riforma
 del  contenzioso  tributario)  in  riferimento  agli  artt. 3, 97, 1›
 comma, 101, 2› comma, 108, 2› co., Cost. nella parte in  cui  prevede
 un  meccanismo  di  determinazione  dei compensi dei componenti delle
 commissioni tributarie tale per cui - ove una parte, come nel caso di
 specie, proponga eccezione  di  illegittimita'  costituzionale  della
 norma da applicare - il compenso stesso e' erogato in caso di rigetto
 dell'eccezione stessa (e di decisione nel merito) e non gia' nel caso
 di  accoglimento  dell'eccezione con conseguente sospetta lesione, in
 particolare, del principio di indipendenza del giudice;
      che con la medesima ordinanza,  in  accoglimento  dell'eccezione
 della  parte  ricorrente,  la  Commissione  rimettente  ha  sollevato
 altresi' - in riferimento agli artt. 2, 11,  13,  19  e  21  Cost.  -
 questione  incidentale di legittimita' costituzionale delle norme del
 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U. delle imposte sui redditi) nella
 parte in cui "obbligano il contribuente a  versare  quella  parte  di
 imposta  che  certamente verra' utilizzata per costruire e conservare
 armi omicide e  criminose",  questione  ritenuta  non  manifestamente
 infondata  "considerata l'assoluta mancanza di pronunce sulla materia
 della Corte costituzionale";
      che e' intervenuta l'Avvocatura di Stato in  rappresentanza  del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  sostenendo  la  manifesta
 inammissibilita' della prima questione come gia' ritenuto  da  questa
 Corte  con  ordinanza  n.326  del  1987;  ha poi chiesto che anche la
 seconda questione sollevata venga dichiarata  inammissibile  sia  per
 non  essersi la Commissione previamente pronunciata sull'eccezione di
 incompetenza  territoriale  sollevata  dall'Intendenza   di   finanza
 costituitasi  nel  giudizio a quo, sia per l'assoluta genericita' dei
 termini in cui essa e' formulata;
    Considerato che la prima questione, avente ad oggetto l'art. 12, 1
 e 2 comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n.636,  e'  gia'  stata  dichiarata
 manifestamente  inammissibile da questa Corte con ordinanza n.326 del
 1987 e che la Commissione  tributaria  rimettente  non  allega  alcun
 nuovo profilo di valutazione;
      che  la seconda questione, avente ad oggetto le norme del d.P.R.
 22 dicembre 1986 n. 917, - ancorche' ammissibile sotto il profilo che
 la Corte non e'  tenuta  a  verificare  l'esattezza,  o  meno,  delle
 ragioni  che hanno indotto la Commissione rimettente a non spogliarsi
 della controversia in  accoglimento  dell'eccezione  di  incompetenza
 territoriale  sollevata  da  una  delle parti in causa sull'implicito
 presupposto della ritenuta sua competenza  territoriale  -  e'  pero'
 sotto  altri  profili  inammissibile  sia  perche' nell'ordinanza non
 risulta di quale somma la contribuente ricorrente chieda il  rimborso
 (se  quella  presuntivamente  versata all'Amministrazione finanziaria
 ovvero quella asseritamente elargita al Movimento non violento),  sia
 perche'  il  dubbio  di legittimita' costituzionale della questione -
 per  essere  fondato  essenzialmente  sulla  ritenuta   mancanza   di
 precedenti  pronunce  di  questa  Corte  - e' privo di motivazione in
 ordine ai parametri che si assumono violati;
    Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;