ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12, commi primo e secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Riforma del contenzioso tributario) e del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U. delle imposte sui redditi) promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Battaglia Gianfranca contro Intendenza di Finanza di Novara iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Renato Granata; Ritenuto che la Commissione tributaria di Verbania - nel giudizio promosso da Battaglia Gianfranca ed avente ad oggetto l'impugnativa del mancato rimborso della somma di 30.000 per IRPEF per l'anno 1989 avendo ella praticato l'obiezione fiscale versando l'importo di 30.000 al Movimento non violento - sollevava, con ordinanza del 10 ottobre 1990, questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 12, 1 e 2 comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n.636 (Riforma del contenzioso tributario) in riferimento agli artt. 3, 97, 1 comma, 101, 2 comma, 108, 2 co., Cost. nella parte in cui prevede un meccanismo di determinazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie tale per cui - ove una parte, come nel caso di specie, proponga eccezione di illegittimita' costituzionale della norma da applicare - il compenso stesso e' erogato in caso di rigetto dell'eccezione stessa (e di decisione nel merito) e non gia' nel caso di accoglimento dell'eccezione con conseguente sospetta lesione, in particolare, del principio di indipendenza del giudice; che con la medesima ordinanza, in accoglimento dell'eccezione della parte ricorrente, la Commissione rimettente ha sollevato altresi' - in riferimento agli artt. 2, 11, 13, 19 e 21 Cost. - questione incidentale di legittimita' costituzionale delle norme del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U. delle imposte sui redditi) nella parte in cui "obbligano il contribuente a versare quella parte di imposta che certamente verra' utilizzata per costruire e conservare armi omicide e criminose", questione ritenuta non manifestamente infondata "considerata l'assoluta mancanza di pronunce sulla materia della Corte costituzionale"; che e' intervenuta l'Avvocatura di Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, sostenendo la manifesta inammissibilita' della prima questione come gia' ritenuto da questa Corte con ordinanza n.326 del 1987; ha poi chiesto che anche la seconda questione sollevata venga dichiarata inammissibile sia per non essersi la Commissione previamente pronunciata sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'Intendenza di finanza costituitasi nel giudizio a quo, sia per l'assoluta genericita' dei termini in cui essa e' formulata; Considerato che la prima questione, avente ad oggetto l'art. 12, 1 e 2 comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n.636, e' gia' stata dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte con ordinanza n.326 del 1987 e che la Commissione tributaria rimettente non allega alcun nuovo profilo di valutazione; che la seconda questione, avente ad oggetto le norme del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, - ancorche' ammissibile sotto il profilo che la Corte non e' tenuta a verificare l'esattezza, o meno, delle ragioni che hanno indotto la Commissione rimettente a non spogliarsi della controversia in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da una delle parti in causa sull'implicito presupposto della ritenuta sua competenza territoriale - e' pero' sotto altri profili inammissibile sia perche' nell'ordinanza non risulta di quale somma la contribuente ricorrente chieda il rimborso (se quella presuntivamente versata all'Amministrazione finanziaria ovvero quella asseritamente elargita al Movimento non violento), sia perche' il dubbio di legittimita' costituzionale della questione - per essere fondato essenzialmente sulla ritenuta mancanza di precedenti pronunce di questa Corte - e' privo di motivazione in ordine ai parametri che si assumono violati; Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;