ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma,
 lettera  a),  n.  2, della legge regionale dell'Emilia-Romagna del 28
 novembre 1986, n. 42 (Ulteriori modifiche e integrazioni della  legge
 regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli
 scarichi  delle  pubbliche  fognature e degli scarichi civili che non
 recapitano  nelle   pubbliche   fognature.   Provvedimenti   per   il
 contenimento  dell'eutrofizzazione),  promossi  con  n.  3  ordinanze
 emesse  dal  Pretore  di  Reggio  Emilia  -  Sezione  distaccata   di
 Montecchio  Emilia  -, iscritte rispettivamente ai nn. 258, 259 e 311
 del registro ordinanze 1991 e  pubblicate  nelle  Gazzette  Ufficiali
 della Repubblica nn. 17 e 18, prima serie speciale, dell'anno 1992, e
 n.  1  ordinanza  emessa  dal  Pretore  di  Reggio  Emilia  - Sezione
 distaccata di Correggio - iscritta al n. 358 del  registro  ordinanze
 1991  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22,
 prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Udito nella camera di consiglio del 6  novembre  1991  il  Giudice
 relatore Francesco Greco.
    Ritenuto  che  il  Pretore di Reggio Emilia, Sezione distaccata di
 Montecchio Emilia,  nel  procedimento  penale  a  carico  di  Gazzani
 Ulderico,  con ordinanza del 15 febbraio 1991 (R.O. n. 258 del 1991),
 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  11,
 primo  comma,  lettera  a),  n.  2, della legge regionale dell'Emilia
 Romagna 28 novembre 1986, n. 42;
      che, a parere del remittente, sarebbero violati gli artt.  25  e
 117  della  Costituzione,  in  quanto  sarebbe stata disciplinata per
 intero, dalla norma censurata, la materia degli scarichi  civili,  da
 ritenere,  invece, di competenza statale; e si sarebbe sottratto alla
 sanzione di cui all'art. 21 della legge statale 10  maggio  1976,  n.
 319,   lo  scarico  effettuato  senza  autorizzazione  regionale  e/o
 eccedente  i  limiti  tabellari  previsti  dagli allegati alla stessa
 legge, violando cosi' la riserva di legge statale in materia penale;
      che lo  stesso  Pretore  ha  sollevato  identica  questione  nel
 procedimento penale a carico di Del Monte Paolo, con ordinanza del 15
 febbraio  1991  (R.O.  n.  259  del  1991)  ed  in quello a carico di
 Tognetti Sergio, con ordinanza dell'1 marzo 1991  (R.O.  n.  311  del
 1991);
      che identica questione e' stata ulteriormente sollevata dal Pre-
 tore di Reggio Emilia, Sezione distaccata di Correggio, con ordinanza
 del  18  marzo 1991 (R.O. n. 358 del 1991), nel procedimento penale a
 carico di Salvarani Novella;
      che in tutti i suddetti giudizi non si  sono  costituite  parti,
 ne' e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
    Considerato  che i quattro giudizi possono essere riuniti e decisi
 con unico provvedimento, stante l'identita' della questione  in  essi
 prospettata;
      che   in  tutte  le  ordinanze  di  rimessione  manca  qualsiasi
 esposizione del fatto, sebbene nella ordinanza n. 358  del  1991  sia
 riportata  la  sola  imputazione;  sicche'  non  e'  possibile  alcun
 riscontro concreto sui termini della questione;  e,  in  particolare,
 non e' dato stabilire di quale scarico si tratti, se nuovo o vecchio;
 di  quale  tipo di insediamento trattasi, se, cioe', esso sia civile,
 per impresa agricola o meno; quale sia il tipo di attivita' svolta  e
 quale  sia la norma sostanziale regolatrice che avrebbe dovuto essere
 oggetto dell'impugnazione, limitata alla disposizione  di  previsione
 della sanzione;
      che  nella  ordinanza  n.  358 del 1991 manca altresi' qualsiasi
 giudizio sulla rilevanza della questione sollevata;
      che in tale  situazione  non  e'  possibile  nemmeno  verificare
 l'eventuale  applicabilita'  di  precedenti decisioni di questa Corte
 (sent. n. 43 del 1990);
      che pertanto  la  questione  sollevata  deve  essere  dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;